Sentenza 18 novembre 2010
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Il decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2010, n. 42957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42957 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 18/11/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - N. 3571
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 46973/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \A RO N. IL *31/07/1960*;
avverso la sentenza n. 2479/2004 CORTE APPELLO di GENOVA, del 28/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per il rigetto del ricorso in subordine per la rimessione alla sezioni unite.
OSSERVA
Ha proposto ricorso per cassazione \A RO, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 28.4.2009, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Massa il 18.7.2003, per il reato di ricettazione di un assegno bancario.
Deduce, con il primo motivo, la nullità del giudizio di primo grado e degli atti successivi, per l'irregolare notifica della citazione per il giudizio di primo grado, non preceduta dalla rinnovazione del decreto di irreperibilità già emesso nella fase delle indagini preliminari.
Con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata in relazione all'art. 195 c.p.p., per avere i giudici di appello avvalorato le indicazioni fornite dalla persona offesa sul suo conto, per quanto si trattasse di informazioni de relato e non fosse possibile l'identificazione della fonte diretta. Rileva, ancora, il difetto di motivazione del provvedimento in ordine alla sussistenza del dolo, e lamenta, infine, il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 c.p., nonostante il modesto importo dell'assegno, già compilato al momento della contrattazione con la persona offesa. Il ricorso non è fondato.
Ed invero, quanto alla preliminare questione processuale, si deve rilevare che il problema della validità del decreto di irreperibilità emesso dal P.M. è stato affrontato più volte da questa stessa Sezione e sempre risolto nei termini di cui alla sentenza n. 35078 dep. il 19 settembre 2007 cioè nel senso che il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
L'art. 415 bis c.p.p., è stato inserito nel codice di procedura penale dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 17, con l'evidente intenzione di consentire all'indagato che non abbia avuto notizia del procedimento penale e delle investigazioni effettuate a suo carico, di conoscere gli atti, di presentare memorie, di produrre documenti, di depositare eventuali investigazioni difensive e di fornire, tramite un eventuale interrogatorio, la sua versione dei fatti. L'avviso di conclusione delle indagini riveste, altresì, una funzione "sollecitatoria" nel senso che il pubblico ministero può disporre, entro termini assai rigorosi, nuove indagini in conformità alle richieste dell'indagato, indagini che potranno essere utilizzate nel procedimento se compiute nel termine previsto o prorogato dal giudice, ancorché sia decorso il termine previsto per l'esercizio dell'azione penale.
L'art. 160 c.p.p., modificato da ultimo, dalla L. n. 12 del 1991 e, quindi, in epoca di molto anteriore all'inserimento dell'art. 415 bis c.p.p., deve pertanto essere interpretato alla luce della lett. e)
della ratio della disposizione normativa da ultimo richiamata: da un lato, infatti, il legislatore, sul presupposto che la irreperibilità deve essere considerata una situazione del tutto eccezionale, dalla quale deriva una compressione del diritto di difesa, ne ha disciplinato l'efficacia circondandola di particolari cautele (art.160 c.p.p., comma 4) e circoscrivendone l'efficacia, contrariamente a quanto avveniva con il codice abrogato, ad ogni grado o fase del procedimento;
dall'altro, ha voluto assicurare all'indagato, con l'inserimento dell'art. 415 bis c.p.p., una sicura conoscenza del procedimento e una consapevole partecipazione della difesa anche nei casi in cui le indagini preliminari si siano concluse senza l'adozione di "atti garantiti" che abbiano eventualmente richiesto l'invio dell'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p., durante le indagini. Alla luce di tale quadro normativo, ben può condividersi l'affermazione di questa sezione che ha ritenuto che il decreto di irreperibilità emesso per la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Infatti, la lettera della norma non solo autorizza ma addirittura impone tale conclusione, facendo riferimento alla notifica di un avviso con il quale il pubblico ministero comunica all'indagato "la conclusione delle indagini preliminari", con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria, con facoltà per l'indagato e il difensore di prenderne visione ed estrarne copia. Ne consegue, con tutta evidenza, che in tale fase non essendo più "in corso" le indagini preliminari, non può farsi riferimento all'art. 160 c.p.p., comma 1, che prevede la cessazione di efficacia del decreto emesso "nel corso delle indagini preliminari": il decreto di irreperibilità è stato infatti emesso "dopo" la conclusione delle indagini preliminari e non può certo essere assimilato a quello emesso per le finalità investigative indicate dall'art. 160 c.p.p., comma 1. Peraltro, anche la ratio della norma appare pienamente rispettata sol considerando che il decreto di irreperibilità per la notifica dell'avviso ex art.415 bis c.p.p., viene emesso, di regola, in prossimità temporale al decreto di citazione a giudizio, quando la situazione di fatto che riguarda l'indagato non può aver subito modifiche di rilievo;
... in mancanza di "nuove indagini" eventualmente disposte dal pubblico ministero a seguito di richiesta dell'indagato, o anche della sola richiesta di interrogatorio, sarebbe peraltro del tutto irragionevole richiedere per la notifica del provvedimento che dispone il giudizio un nuovo decreto di irreperibilità, che sarebbe meramente reiterativo di quello precedentemente emesso. Da tale indirizzo, di recente ribadito con sentenza del 18 marzo 2009 n. 18576 il collegio non ritiene di diversi discostare.
Per quel che riguarda gli altri motivi, va osservato che l'identificazione dell'imputato da parte della persona offesa, non può considerarsi propriamente de relato, avendo la donna visionato una fotografia del ricorrente esibitale dal soggetto disabile rispetto al quale la difesa fa questione della sua identificabilità come fonte diretta.
In ogni caso, le indicazioni fornite dalla persona offesa sul soggetto in questione non sono affatto così evanescenti, sia per il riferimento alla sua disabilità che al luogo di abitazione, prossimo a quello della teste, mentre la difesa nemmeno deduce di avere sollecitato l'esame del teste diretto, come condizione per l'utilizzabilità della fonte pretesamente indiretta. Quanto alla questione del dolo, è evidente che essa è pregiudicata, nella specie, dalla natura della res ricettata, dal momento che una volta esclusa la legittimazione cartolare del ricorrente in ordine al possesso del titolo, non può certo ritenersi che egli lo abbia ricevuto e negoziato in buona fede (nel senso che debba affermarsi la consapevolezza della illecita provenienza di un assegno in capo al soggetto che lo abbia ricevuto o acquistato al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, cfr. Corte di Cassazione SENI. 22555 del 09/06/2006 SEZ. 2 RIC. Rinaldi).
Infine, correttamente la Corte territoriale ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, perché la nozione di "fatto" di particolare tenuità, a cui si riferisce la stessa disposizione, è più ampia di quella di "danno" che figura nell'art. 62, nr. 4, ed impone di prendere in considerazione tutti gli elementi di valutazione della condotta, compresi i profili personali del reo, nella specie ostativi, considerate le numerose condanne riportate dal ricorrente per reati contro il patrimonio. (su questi principi, cfr. Cass. sez. un. 26.4.1989, Baggio;
Cass. 6.11.1996, Wade). E ciò, senza dire che l'importo del titolo, pari a L. 610.000, non può nemmeno considerarsi irrisorio. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2010