Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denunzia per il delitto di false dichiarazioni al P.M., nel quale persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività.
Commentario • 1
- 1. False dichiarazioni al pubblico ministero: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2008, n. 25807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25807 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 27/05/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1379
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 10745/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA ED, persona offesa;
avverso il decreto di archiviazione in data 22-11-2005 del GIP presso il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di:
RA MA LO, RA RO e LA IN in ordine al reato di cui all'art. 371 bis c.p.;
Visti gli atti, il decreto ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. La persona offesa CA ED ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP di Roma in data 22-11-2005 nel procedimento a carico di RA MA LO, RA RO e LA IN in ordine al reato di cui all'art.371 bis c.p.. La ricorrente deduce la nullità del citato decreto per violazione del principio del contraddittorio in relazione all'art. 409 c.p.p., comma 6, in combinato-disposto con l'art. 408 c.p.p., commi 2 e 3, e art. 127 c.p.p., commi 1 e 5, in quanto la denuncia-querela da lei presentata conteneva l'espressa domanda di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione, ma, nonostante ciò, il Pubblico Ministero, iscrivendo il procedimento per il reato di cui all'art. 371 bis c.p., aveva omesso l'avviso ex art. 408 c.p.p. e il GIP aveva disposto de plano la archiviazione del procedimento. 2 .-. In prossimità della odierna camera di consiglio il difensore dell'indagato, LA IN, ha depositato una memoria, con la quale conclude per il rigetto o per la inammissibilità del ricorso. 3 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Nel delitto di cui all'art. 371 bis c.p., che, come quello di falsa testimonianza, tutela il bene giuridico dell'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, persona offesa è esclusivamente lo Stato- collettività, e ciò in base alla considerazione che la fattispecie descritta dalla norma non contempla tipicamente altre vittime del reato cui potere riconoscere una posizione qualificata rispetto a qualsiasi danneggiato dal reato, ne' potendo il privato danneggiato da tali reati dirsi, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice, come sopra definito.
Ne consegue che, essendo la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione attribuita dall'art. 410 c.p.p. esclusivamente alla persona offesa, e non al semplice danneggiato dal reato, anche se denunciante, quest'ultimo non è legittimato a proporre opposizione (v per tutte: Sez. 6^, Sentenza n. 2982 del 28/09/1999, Rv. 215270, P.O. in proc. Tabom ed altri). Pertanto l'attuale ricorrente non aveva alcun diritto a presentare opposizione e/o a chiedere di partecipare ad eventuali udienze camerali.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si ritiene equo, in ragione delle questioni dedotte determinare in Euro cinquecento, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2008