Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
Agli effetti di quanto previsto dall'art.165 cod.pen., in tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla eliminazione delle conseguenze del reato, rientra tra le disposizioni atte ad eliminare le conseguenze dannose del reato di truffa avente ad oggetto titoli di credito, quella di ordinare all'imputato di sollevare la parte offesa dall'obbligo cartolare. Tale disposizione può essere impartita dal giudice anche in mancanza di una richiesta in tal senso della parte civile.
Commentario • 1
- 1. Circonvenzione di incapace, suggestione, nesso di causalitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/1999, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 15/04/99
1. Dott. Antonio ESPOSITO Consigliere SENTENZA
2. " Giacinto CIANCAGLINI Consigliere N. 630
3. " Nicola BOTTALICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo l. CARMENINI Consigliere N. 45992/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) AG AN n. Pramaggiore 8.8.1946;
2) IN AN n. Vito d'Asio 9.5.1939;
avverso la sentenza emessa in data 8.4.1998 dalla Corte di Appello di Trieste che dichiarava gli imputati colpevoli del reato di truffa aggravata.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta al Consigliere Dr. Antonio Esposito
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dr. Ciampoli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito i difensori dei ricorrenti hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con decreto emesso il 22.10.1992 il P.M. presso la Pretura Circondariale di Pordenone citava a giudizio zio AG AN, IN AN, e TO ER ipotizzando per quanto riguardava lo AG il reato di cui agli artt. 110-56-640-61 nr. 7 c.p. in concorso con IN e TO o in alternativa il reato di cui all'art. 640-61 nr. 7 c.p.. Al termine dell'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale la OL rimetteva la querela, il PR non accoglieva ne' le richieste formulate dal P.M. che aveva concluso per la derubricazione in insolvenza fraudolenta e conseguente estinzione del reato per intervenuta remissione, ne' la richiesta di assoluzione avanzata dalla difesa, ma riteneva sussistente l'ipotesi di cui agli artt. 140 56-640-61 nr. 7 c.p.. A sostegno della decisione il PR assumeva che era risultato provato che nel primi giorni del febbraio 1991 la OL aveva ricevuto una telefonata da AG AN, amico di famiglia, che le chiedeva un favore e cioè di firmare alcune cambiali dicendole che a tale fine sarebbe venuto a casa sua tale IN, che successivamente questi era andato a casa della parte offesa e le aveva fatto firmare una richiesta di finanziamento e contestualmente quattro cambiali in bianco a favore della terleasing (di cui amministratore era IN, delle quali peraltro veniva concordata la data di scadenza, che il IN l'aveva rassicurata sul fatto che le cambiali erano in garanzia e che lei quindi non assumeva alcun obbligo;
che si era indotta in errore in quanto si fidava totalmente dello AG, e che lo AG le aveva detto che avrebbe estinto lui le cambiali se eventualmente fossero state poste all'incasso; che sempre in quell'occasione lo AG aveva tranquillizzato la OL consegnandole una scrittura privata datata 6.2.1991 scritta di proprio pugno e firmata ove si dichiarava che le cambiali sottoscritte in data 5.2.1991 erano a totale ed esclusivo suo carico e che alla scadenza sarebbero state da lui onorate e che quindi la OL non era debitrice della somma di L. 44.000.000. Ne settembre 1991 era intervenuta una richiesta alla OL da parte della Interleasing di pagamento di interessi per L.
7.471.400 sul finanziamento n. 5012 del 5.2.1991, e successivamente era andata in protesto la prima delle cambiali firmate dalla OL. Sulla base di tali fatti il PR aveva ritenuto provata la penale responsabilità dello AG e dello IN del reato di tentata truffa aggravata.
La Corte d'Appello di Trieste c, n sentenza dell'8.4.1998 respingeva il gravame degli imputati ritenendo provata la penale responsabilità dello AG e del IN previa riqualificazione del reato di truffa tentata in truffa aggravata consumata.
Ricorrono per Cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi:
AG AN
1) OLzione dell'art. 606, 1^ c. lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 110 c.p.. La Corte d'Appello aveva assunto la sussistenza dell'ipotesi di truffa aggravata consumata a carico dello AG sostenendo che vi sarebbe stato concorso fra questi ed il IN, ma nella sentenza della Corte territoriale non risultavano minimamente indicati quali elementi fossero stati esaminati e valutati al fine di ritenere sussistente l'accordo criminoso tra lo AG e il IN. Anzi, per quanto riguardava lo AG l'elemento oggettivo del reato veniva individuato esclusivamente nel rapporto di amicizia che lo legava alla OL.
Proprio al fine di evidenziare la mancanza di ogni rapporto tra lo AG e il IN nei motivi di appello avverso la sentenza del PR di Pordenone, era stata sottolineata l'esistenza di una documentazione (lett. 12.03.1991 depositata in atti) dalla quale emergeva, con riferimento a tempi sicuramente non sospetti, l'esistenza di in contrasto fra lo AG e il IN inconciliabile con l'ipotesi di un concorso.
Tale situazione risultava pure confermata dalla deposizione del teste avv. Basso che aveva precisato l'esistenza di contrasti relativi ai rapporti dare-avere fra lo AG, la TecnoNord, la Interleasing Finanziaria S.p.A. e il IN.
Orbene, di tale documentazione e della testimonianza resa dall'avv. Basso alcun riferimento emergeva dalla sentenza della Corte d'Appello, ripetiamo che tali elementi probatori fossero tali da escludere la sussistenza dell'asserito concorso tra i due imputati e nonostante che ciò fosse stato oggetto di uno specifico motivo di appello.
2) OLzione dell'art. 606, 1^ c. lett.e) c.p.p. in relazione all'art. 640 c.p. elemento oggettivo. La Corte d'Appello aveva assunto la sussistenza dell'ipotesi di truffa aggravata consumata sostenendo che la OL avrebbe sottoscritto gli effetti cambiari e per il rapporto d'amicizia che la legava alla famiglia AG e per le tranquillizzanti affermazioni del IN in ordine alla non rischiosità della prestata garanzia. In sostanza, la Corte d'Appello, per quanto riguardava l'elemento oggettivo del reato, individuava nel rapporto di amicizia che legava la OL allo AG il comportamento integrante artifici e raggiri. Ma era pacifico che non erano i rapporti di amicizia per i quali taluno era disposto ad assumere obbligazioni per conto dell'amico che integravano l'elemento oggettivo del reato di truffa ma che era necessario che vi siano altri comportamenti e dichiarazioni menzognere, diretti a tacere e simulare fatti e circostanze tali che se conosciuti avrebbero comportato una diversa determinazione da parte della OL, che devono precedere od essere contestuali all'induzione in errore.
Orbene, non vi era dubbio che la OL aveva firmato le cambiali esclusivamente per il rapporto di amicizia e di fiducia che la legava allo AG, senza che ci fosse, prima di tale momento, alcuna altra attività simulante o dissimulante posta in essere dallo AG. Su tale punto le prove in atti erano precise ed in effetti la stessa Corte d'Appello riconosceva che nel rapporto AG-OL quest'ultima si era decisa a sottoscrivere gli effetti cambiari solo per i rapporti di amicizia che la legavano alla famiglia AG. 3) OLzione dell'art. 606, 1^ c. lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 640 c.p.. Elemento soggettivo.
Il dolo, così come individuato dalla Corte d'Appello, non era riferibile sicuramente al reato di truffa in quanto mancava quantomeno il riferimento all'inganno.
La prospettazione così come evidenziata dalla Corte d'Appello indicava piuttosto l'ipotesi dolo relativo al reato di insolvenza fraudolenta, avendo la Corte stessa rilevato che nello AG vi era un comportamento tendente a dissimulare la mancanza totale o parziale della possibilità di pagare e l'assunzione di una obbligazione nei confronti della OL con l'intenzione di non adempierla. Ed invero, è pacifico che la differenza fra i due reati è data dalla natura dei mezzi posti in essere dall'agente, per cui nell'insolvenza fraudolenta il fine illecito viene raggiunto mediante la dissimulazione dello stato di non solvibilità, mentre nella truffa la frode veniva realizzata mediante la simulazione di circostanze e condizioni non vere artificiosamente create per indurre la vittima in errore.
Orbene, poiché le circostanze e le condizioni non vere individuate dalla Corte d'Appello non integravano l'ipotesi di artifici e raggiri, ne conseguivano all'evidenza l'insussistenza del dolo anche nella sua forma eventuale in capo allo AG.
4) OLzione dell'art. 606, 1^ c. lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 640 c.p. e all'art. 56 c.p.. La Corte d'Appello aveva ritenuto che nel caso di specie si fosse realizzata la fattispecie criminosa della truffa aggravata consumata sul rilievo che con la firma delle cambiali subito negoziate si sarebbe concretizzata e realizzata la fattispecie criminosa in ogni suo elemento.
La sentenza sul punto era errata.
Invero, il delitto di truffa si consuma nel momento in cui si concreta il danno per cui necessario che vi sia oltre all'arricchimento dell'agente, il correlativo danno patrimoniale altrui.
Nel caso di specie mancava proprio la definitiva perdita del bene da parte del soggetto passivo: la OL non aveva subito alcun danno patrimoniale posto che le cambiali non erano state pagate dalla stessa, ma erano state poste tutte sotto sequestro. Si era, quindi, all'evidenza, di fronte all'ipotesi della truffa tentata, così come del resto rubricato dal PR nella propria decisione. 5) OLzione dell'art. 606, 1^ c. lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 640 c.p. - dolo eventuale. Nell'ipotesi di accoglimento del motivo di cui sopra e quindi della ritenuta sussistenza dell'ipotesi di tentata truffa aggravata, non vi era dubbio che la sentenza doveva essere riformata anche per quanto riguardava la sussistenza del dolo eventuale, essendo pacifico che il dolo eventuale è incompatibile con il delitto tentato. 6) OLzione dell'art. 606, 1^ c. lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 640 e 641 c.p.. Aveva ritenuto nel caso di specie la Corte d'Appello sussistente l'ipotesi della truffa aggravata e non invece quella dell'insolvenza fraudolenta.
Impugnando la sentenza pretorile era stato evidenziato che si fosse, nel caso di specie, di fronte ad un precostituito proposito fraudolento, bensì eventualmente di fronte ad uno stato di insolvenza dissimultato ed all'assunzione di una obbligazione da parte dello AG con l'intenzione di non adempiere.
Tali elementi erano tipici costitutivi del reato di insolvenza fraudolenta e non certo del reato di truffa essendo pacifico che, in tema di insolvenza fraudolenta, è necessaria l'esistenza dello stato di insolvenza che viene dissimulato, della mancanza totale o parziale della possibilità di pagare e dell'assunzione dell'obbligazione con l'intenzione di non adempiere.
Il comportamento tenuto dallo AG così come evidenziato integrava quindi eventualmente l'ipotesi dell'insolvenza fraudolente, con le conseguenze che una volta derubricato il reato in quello di insolvenza fraudolenta, la decisione non poteva che essere di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela: la OL infatti, durante il procedimento di primo grado aveva rimesso la querela di talché, ex art. 155 c.p. la stessa doveva intendersi estesa anche allo AG.
7) OLzione dell'art. 606, 1^ c. lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 165 c.p.. Impugnando la sentenza del PR di Pordenone era stato sottolineato come non fosse giuridicamente corretto condizionare la sospensione condizionale della pena nel caso di specie alla eliminazione delle condizioni dannose e pericolose del reato tramite il pagamento delle cambiali o comunque la sollevazione della OL dall'obbligo cartolare.
Sul punto la Corte d'Appello aveva assunto esclusivamente la possibilità dell'irrogazione della sanzione senza che ci fosse una richiesta specifica da parte della parte civile senza invece esaminare e valutare la possibilità o meno della applicazione di tale obbligo così come stabilito dal PR.
Tale mancato esame di uno dei motivi d'appello costituiva sicuramente il vizio mancata motivazione. In ogni caso era indubbio che la sentenza doveva essere cassata o riformata sul punto proprio perché:
1- è pacifico che le conseguenze dannose o pericolose di cui all'art. 165 c.p. non riguardano il danno in senso civilistico economicamente risarcibile, ma il danno csd c.d. criminale, vale a dire le conseguenze diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile che strettamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesioni del bene giuridico tutelato dalla norma penale. Ed in effetti, nel caso di specie, non vi era dubbio che il pagamento delle cambiali rilasciate dalla OL o comunque la sollevazione della stessa con qualsiasi mezzo giuridico dall'obbligo cartolare inerivano esclusivamente al risarcimento del danno. Di conseguenza la subordinazione della sospensione condizionale all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dovevano essere revocate.
2- Nè tale decisione poteva essere modificata nel senso di ritenere la sospensione condizionata al pagamento delle cambiali, considerando già come risarcimento danno, e, quindi, così modificando la causale e ciò sia perché non sussisteva sul punto impugnativa da parte del P.M., sia perché autonomamente il Giudice in assenza di appello non poteva operare tale modifica, sia infine perché in ogni caso, ove anche fosse possibile tale modificazione, vi ostava la mancata richiesta della parte civile.
Data l'inscindibilità della condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni dal presupposto dell'accertamento in sede penale di interessi civili in favore della parte danneggiata costituitasi parte civile, ne consegue che è illegittima l'eventuale pronuncia del Giudice che sottoponga la concessione del beneficio della sospensione della pena alla condizione dell'adempimento del suddetto obbligo civilistico, senza che tale richiesta provenga da una costituita parte civile (Cass. 23.04.1980 Dalla Mora). In ogni ipotesi, ove anche ciò fosse ammissibile, la sospensione non potrebbe che essere subordinata al risarcimento del danno che è stato qualificato dal PR in L. 500.000 e non certo ad altre diverse somme di denaro.
Per i motivi sopra esposti, il ricorrente chiede che la Corte di Cassazione voglia cassare la sentenza impugnata.
IN AN
Con la sentenza impugnata il Giudice di II grado si era astenuto dall'esaminare i motivi di appello limitandosi ad alcune apodittiche affermazioni.
La Corte territoriale non solo non esaminava gli specifici motivi di censura alla sentenza pretorile, ma neppure precisava sulla scorta di quali elementi risultava provata una concorsuale responsabilità del ricorrente, in base a quali dati egli sarebbe stato "fautore del rapporto", in base a quali elementi egli fosse consapevole che i titoli non si dovevano negoziare.
Non si poteva certo ravvisare una qualche motivazione nell'affermazione generica e sommaria della Corte d'Appello "come emerge dagli atti processuali ed in particolare dalla deposizione della OL al dibattimento" (peraltro farcita da contraddizioni, smentite, ripensamenti).
L'impugnata pronunzia era affetta quindì- da un gravissimo vizio di motivazione, ignorando completamente i rilievi mossi dall'appellante alla sentenza pretorile specie con riguardo all'omessa valutazione degli elementi di prova favorevoli all'imputato. Il vizio rilevato risultava dallo stesso tenore della sentenza impugnata, che andava censurata ex art. 606 lettera E) C.P.P. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Chiede, pertanto, il ricorrente che la Suprema Corte assolva l'imputato o, comunque, annulli l'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione.
Con memoria depositata l'1.3.1999 il difensore del IN, nell'insistere sul difetto di motivazione della impugnata sentenza, l'avvenuta prescrizione del reato consumato, a suo dire, il 5.2.1991 con il rilascio delle cambiali, e, quindi, prescritto alla data del 5.8.1998.
I ricorsi sono infondati.
Rileva questa Corte di legittimità che il Giudice di II grado ha puntualmente preso in esame le doglianze contenute negli atti di gravame risolvendo tutte le questioni devolute concernenti l'assenza di ogni artificio o raggiro e, sotto il profilo psicologico, la non configurabilità del c.d. dolo eventuale e la derubricazione del reato contestato in quello di cui all'art. 641 c.p. con la conseguente declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione di querela.
In particolare la Corte di merito ha esattamente qualificato il fatto contestato ai ricorrenti come truffa consumata e non tentata giacché le cambiali firmate dalla p.o., oltre ad essa passate nella disponibilità degli imputati, erano state anche negoziate e soprattutto messe all'incasso con ciò integrandosi appieno la fattispecie criminosa di cui all'art. 640 c.p.. La motivazione da parte della Corte di Appello sulla sussistenza del concorso appare alquanto concisa, essendosi il Giudice di II grado limitato a rilevare che la OL sottoscrisse gli effetti cambiari non solo per i rapporti di amicizia che la legavano alla famiglia AG ma anche per le tranquillanti affermazioni del IN in ordine alla non rischiosità della prestata "garanzia" e che il IN, quale titolare dell'Interleasing, materiale raccoglitore delle firme cambiarie, era stato autore e fautore dell'instaurato rapporto fra la OL e la Interleasing, sì che, "tenuto conto nel contesto nel quale la condotta dei prevenuti si era attuata, ciò bastava ad integrare l'ipotesi concorsuale contestata". Si è in presenza di una motivazione stringata, ma non mancante, ampiamente integrata da quella del Giudice di I grado - (che forma con sentenza di II grado un tutto organico e inscindibile e, cioè, una sola entità logico-giuridica alla quale occorre far riferimento per giudicare dalla congruità della motivazione) - il quale, dopo aver dettagliatamente evidenziato "la serie di artifici e raggiri posti in essere dallo AG che inducevano la OL in errore sulla reale portata di ciò che faceva", ha esplicitamente affermato il concorso del IN nel reato di truffa.
Ha precisato, invero, il PR che il IN ha avallato il comportamento truffaldino dello AG, ha perorato la suggestione della mera firma di garanzia e della assoluta mancanza di rischio in quel tipo di operazione, pur rendendosi conto che aveva di fronte un soggetto che intendeva solamente fare un favore ad un amico senza assumersi alcun onere, ed infatti ha taciuto la circostanza che le cambiali sarebbero state subito messe in circolazione, nonché la situazione di esposizione finanziaria dello AG;
ha fatto firmare alla OL una richiesta di finanziamento sì da creare un vero e proprio rapporto sottostante tra la stessa e l'Interleasing, tanto che poi arrivava una richiesta di interessi sul finanziamento". -a aggiunto, ancora, il primo Giudice che "il comportamento congiunto del IN e dello AG deve essere letto nel quadro di una situazione prefall4imentare per l'uno e di esposizione debitoria dell'altro si da indurre a cercare di reperire in tutti i modi, anche illeciti, denaro liquido per sopravvivere economicamente". Il primo Giudice correttamente ha escluso, nella specie, la ipotizzabilità del reato di insolvenza fraudolenta (esclusione confermata dal Giudice di II grado) essendo stati, nel caso in esame, "posti in essere dei veri e propri artefici e raggiri comportanti la sussistenza del reato di tentata truffa", poi esattamente qualificata dal Giudice di appello come truffa consumata (aggravata ex art. 61 n.7 c.p.). Qualificato il fatto come truffa consumata, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come venisse meno ogni considerazione, allegata dalla difesa dei ricorrenti, in ordine alla ipotesi del c.d. dolo eventuale nel caso di delitto tentato.
Esattamente, infine, la Corte di merito ha ritenuto che ben era possibile disporre la eliminazione delle conseguenze dannose del reato, anche indipendentemente da una richiesta in tal senso della parte civile e, certamente, rientra tra le disposizioni atte ad eliminare le conseguenze dannose del reato di truffa avente ad oggetto titoli di credito, quella di ordinare agli imputati di sollevare la parte offesa dall'obbligo cartolare. (Cass. 20.3.1986, Cefaliello).
Anche l'eccezione di avvenuta prescrizione del reato di truffa, consumato, secondo i ricorrenti, con il rilascio delle cambiali in data 5.2.1991, è infondata.
A parte la considerazione che, nel caso di specie è stata contestata sia la recidiva ex art. 99 c.p. che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., osserva questa Corte di legittimità che il delitto di truffa si perfeziona non nel momento in cui il soggetto passivo contrae una obbligazione per effetto degli artifici o raggiri subiti, ma nel momento in cui tale obbligazione viene eseguita o deve essere eseguita, verificandosi in quel momento l'ingiusto profitto con altrui danno.
Ne consegue che, quando il reato predetto abbia come oggetto immediato il conseguimento di effetti cambiari, il danno si verifica nel momento in cui i titoli vengono a scadenza e devono essere onorati e, conseguentemente, vengono messi all'incasso. Nel caso in esame le quattro cambiali firmate il 5.2.1991, dovevano essere pagate rispettivamente alla scadenza del 30.10.1991 (protesto del 2.11.1991), del 30.11.1991 (protesto del 4.12.1991), del 30.12.1991 (protesto del 2.1.1992), e del 30.1.1992 (non protestata). Ne consegue, quindi, che pur volendo considerare come momento consumativo del reato il 30.10.1991 (e non il 30.1.1992), il termine massimo prescrizionale di sette anni e mezzo non è ancora venuto a scadenza. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2000