Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/1999, n. 2684
CASS
Sentenza 15 aprile 1999

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Massime1

Agli effetti di quanto previsto dall'art.165 cod.pen., in tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla eliminazione delle conseguenze del reato, rientra tra le disposizioni atte ad eliminare le conseguenze dannose del reato di truffa avente ad oggetto titoli di credito, quella di ordinare all'imputato di sollevare la parte offesa dall'obbligo cartolare. Tale disposizione può essere impartita dal giudice anche in mancanza di una richiesta in tal senso della parte civile.

Commentario1

  • 1Circonvenzione di incapace, suggestione, nesso di causalitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/1999, n. 2684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2684
Data del deposito : 15 aprile 1999

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