Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NZ, elettivamente domiciliato in ROMA P.zza Cavour, presso la Corte di Cassazione, difeso dall'avvocato PIETRO FINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND. C.M. COSTRUZIONI S.R.L. LOTTO B, in persona dell'amm.re pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 50/00 del Giudice di pace di ORTA NOVA, depositata il 20/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 09/07/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con ogni conseguenza di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1.3.2000 EN MA proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Orta Nova avverso il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti il 18.2.2000 relativo al pagamento in favore del Condominio C.M. Costruzioni S.r.l. lotto B sito in Stornarella, via S. Antonio 6, della somma di lire 1.900.578 per oneri condominiali;
l'opponente eccepiva al riguardo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo egli conduttore e non proprietario dell'appartamento compreso nel suddetto stabile condominiale come da contratto di locazione relativo al suddetto immobile stipulato con il proprietario TT Pomario.
Nella contumacia del Condominio opposto il Giudice di Pace di Orta con sentenza del 20.6.2000 rigettava l'opposizione. Per la cassazione di tale sentenza il MA ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo;
il Condominio C.M.Costruzioni Srl lotto B sito in Stornarella, via S. Antonio 6, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Pubblico Ministero ha chiesto ai sensi dell'art. 375 c.p.c. il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato il ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha invertito l'onere probatorio ponendolo a carico dell'opponente e violando così la norma secondo cui incombe all'attore l'onere della dimostrazione dei fatti posti a fondamento della propria pretesa;
pertanto nel giudizio di opposizione il Condominio opposto avrebbe dovuto provare che il MA era proprietario di una unità immobiliare compresa nel Condominio di via S. Antonio 6 in Stornarella e quindi, nella contumacia dell'opposto, la controversia avrebbe dovuto essere decisa sulla base dei documenti già depositati dal Condominio nel fascicolo del procedimento monitorio.
La censura è inammissibile.
Premesso che l'impugnata sentenza è stata pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. in causa di valore inferiore a lire 2.000.000, deve rilevarsi che secondo l'orientamento consolidato di questa Corte tali sentenze sono impugnabili per Cassazione nei soli casi di inosservanza di norme costituzionali, comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie) e processuali;
le suddette sentenze non sono invece impugnabili per violazione di norme ordinarie di diritto sostanziale nè, sotto altro profilo, per vizi della motivazione che non si concretino in mancanza assoluta di essa ovvero in una motivazione solo apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Ciò posto, si osserva che il Giudice di Pace adito, nell'esaminare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal MA, ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da quest'ultimo sulla base della considerazione di essere soltanto conduttore e non proprietario dell'immobile compreso nello stabile condominiale di via S. Antonio 6 in Stornarella, rilevando che il contratto di locazione prodotto in proposito dall'opponente quale unica prova a sostegno del suo assunto si riferiva ad una unità immobiliare sita in Stornarella alla via De Chirico Palazzina B interno 7, di cui risultava conduttore il MA e locatore tale TT Pomario, e non quindi all'unità immobiliare facente parte del Condominio C.M. Costruzioni Lotto B sito in Stornarella, via S. Antonio 6. Pertanto il giudicante ha reso argomentazioni chiare e logiche del proprio convincimento, procedendo ad un apprezzamento di fatto delle risultanze probatorie di esclusiva competenza del giudice di merito, ritenendo evidentemente che gli elementi documentali posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo allegati dal Condominio erano idonei a sorreggere la pretesa creditoria nei confronti del MA, mentre l'eccezione da questi proposta in sede di opposizione era infondata per le considerazioni sopra richiamate.
In definitiva quindi la censura sollevata dal ricorrente si risolve in una diversa valutazione degli elementi di fatto inerenti alla controversia, come tale inammissibile, considerata altresì l'applicazione della regola di equità che caratterizza le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace di valore non superiore a lire 2.000.000 alla luce del menzionato indirizzo giurisprudenziale. Il ricorso deve quindi essere rigettato per manifesta infondatezza;
non occorre procedere ad alcuna pronuncia sulle spese di giudizi atteso che l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004