Sentenza 9 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2001, n. 9291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9291 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP929 1 01 IN NOME D ASSAZIONE Oggetto Mediazione: rappresentanza SEZIONE TERZA CIVILE del mediatore;
rimborso spese. Risarcimento del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dan 10 R.G.N. 10479/99 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente - 12892/99 Rel. Consigliere - Dott. Giovanni Silvio COCO Cron. 21325 VARRONE Consigliere Dott. Michele Consigliere Rep. 3232 Dott. Italo PURCARO AMATUCCI Consigliere Ud. 05/03, 01 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. 8OLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per dirti L. 3909. 9 LUG. 2001 SO.FI.C SAS IN PERS SOCIO ACCRIO DISE GALGANI VED. IL CANCELLIERE ROMEI, con sede in Firenze, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio CANCELLERIAS dell'avvocato OSVALDO FASSARI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIULIO CATELANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PATRIMONIO FPG SRL GIA' SCI POZZI RICHARD GINORI;
- intimato M 2001 e sul 2° ricorso n° 12892/99 proposto da: 444 PATRIMONIO F.G.?. SRL IN LIQUIDAZIONE (già S.C.I. POZZI 1 RICHARD GINORI SPA), corrente in Milano, in persona del liquidatore Dr. Francesco ALOISI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLITUMNO 51, presso lo studio dell'avvocato FRANCO ONGARO, che lo difende anche VINCENZO LA RUSSA, giustadisgiuntamente all'avvocato delega in atti;
B
- ricorrente -
contro
SO.FI.C. SAS;
- intimata - avverso la sentenza n. 2646/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 2° Civile, emessa il 23/09/98 e depositata il 02/10/98 (R.G. 2906/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Franco ONGARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°, 1) Con atto notificato in data 15.3.1982, la So.fi.c. s.a.s., premesso che: - aveva messo in relazione (erano "intervenuti nego- ziati") un imprenditore con il Governo della Guinea per 2 la costruzione di impianti (di produzione di sanitari e mattonelle): - successivamente, in data 20.10.1978, la SO e la ZZ CH IN s.p.a. (ZZ) avevano "redatto un verbale, con il quale si stabiliva che la ZZ Inter- national s.p.a sarebbe subentrata nel precedente rap- porto negoziato con la Guinea se avesse reperito i fi- nanziamenti necessari per l'intera operazione;
- l'affare non si era concluso;
tutto ciò premesso: ha citato davanti al Tribunale di Milano la ZZ chiedendone la condanna al pagamento della provvigione per l'attività di mediazione svolta dall'istante. 1°, 2) Costituitosi il contraddittorio, la ZZ ha eccepito di non. essere passivamente legittimata per- ché aveva trattato per conto di altra società (la ZZ IN International: P.G. I.) e la infondatezza del merito della comanda l'affare era sospensivamente condizionato al reperimento dei finanziamenti 2°, 1) Il tribunale adito ha rigettato la domanda sentenza (resa in data 22.9.1994), che la Corte con d'Appello di Milano ha (parzialmente ) riformato (con sentenza resa in data 23. 9. 1998), condannando la OZ zi al pagamento della somma di L. 24.474.000 a titolo di rimborso delle spese dovute ex art. 1756 c.c., con 3 la seguente motivazione. 2°, 2) In base agli accertamenti processuali societaria della P.G.I. (società di diritto struttura svizzero, controllata al 98% con finalità di gestione delle esportazioni delle società operative del gruppo); rapporti tra la ZZ e la SO- la ZZ si doveva ritenere passivamente legittimata come parte del rap- porto di mediazione. 2°, 3) Mentre il Tribunale aveva ritenuto che il reperimento dei finanziamenti operasse come condizione sospensiva, si doveva più correttamente ritenere che, non essendo stati reperiti i finanziamenti necessari, non si era concluso l'affare, che, а norma dell'art. 1755 c.c. fa nascere il diritto alla provvigione. 2°, 4) Di tale sentenza la SO ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a quattro motivi, al quale la ZZ resiste con controricorso e con ricorso incidentale (al quale la SO resiste con controricor- so). La Patrimor.io F.P.G. SR (già S.C.I. ZZ CH IN Spa) ha depositato memoria. II MOTIVI DELLA DECISIONE 1°, 1) posto che il ricorso incidentale formulato riguarda la le- per violazione dell'art. 1755, co. 1 - 4 gittimazione passiva della ZZ, lo stesso deve essere esaminato prioritariamente. Secondo la ricorrente la massima richiamata dalla sentenza impugnata -"il mediatore ha diritto alla prov- vigione anche se le parti dell'affare sostituiscono al- tri a se stesse nella stipulazione del contratto" (Cass., 7.6.1990, n. 5457) - avendo come presupposto di fatto l'avere agito con frode in danno del mediatore da parte di uno o di entrambi i contraenti>>, non pote- va rilevare nel caso in esame, sinel quale non era affatto in presenza di un soggetto (la P.G.I.) che passivamente, formalmente o addirittura con frode sot- toscrive alcuni documenti precontrattuali. Il motivo è infondato. Infatti: a) la massima richiamata (che esprime una giurisprudenza consolidata) non si riferisce ad ipotesi di frode, ma deriva dalla struttura della fattispecie in esame -rapporto tra le prestazioni del mediatore, l'utilità che ne deriva e l'obbligo della provvigione, che non viene disatteso dalla sostituzione di altri nella stipulazione del contratto-; b) la sentenza ha motivato sul punto attraverso una ricostruzione del fatto che la ricorrente (incidentale) si limita a con- trastare con asserzioni di fatto irrilevanti in questa sede. 5 2°, 1) i primi due motivi del ricorso principale formulato rispettivamente, il primo per violazione del- l'art. 1755, co. 1 c.c. e il secondo per violazione de- gli artt. 1353 e 1359 C.C.- debbono essere esaminati congiuntamente. Il primo lamenta che la mancata valutazione (della effettiva consistenza) dell'affare predisposto dalla SO ha portato alla errata interpretazione dell'art. 1755, co. 1 c.c. -tale norma infatti comprende nel ter- mine "affare" ogni operazione di contenuto economico risolventesi in utilità di carattere patrimoniale>>- invece, anche se non si volesse definire la conven- zione del 20.10.78 un accordo definitivo, si doveva pur ammettere che esso configurava un contratto prelimina- re, che comportava l'obbligo di addivenire agli accordi ad esso collegati>>. Il secondo, basandosi sulla censura formulata nel primo, critica la qualificazione del rapporto, che er- roneamente avrebbe escluso il suo perfezionamento sotto condizione risolutivaio comunque sotto condizione riso lutiva o comunque sotto condizione sospensiva meramente potestativa e quindi irrilevante. 2°, 2) La sentenza impugnata ha interpretato l'art. 1755, co. 1 nel significato indicato dal ricorrente;
ma ha escluso la conclusione dell'affare, con un argomento 6 (cfr. ante;
I, 2°, 3) che il secondo motivo contesta •Severiche la distincione fra con dizin con considerazione risolutiva e sospensiva e della loro applicabilità al caso in esame, le quali non rilevano nei confronti della diversa qualificazione del rapporto fornito dalla sentenza impugnata. Pertanto, risultando ineccepibile il punto relativo alla mancata conclusione dell'affare -dal quale deriva l'obbligazione della provvigione- risultano irrilevanti anche le censure esposte nel primo motivo. 3°, 1) Egualmente infondati risultano il terzo e il quarto motivo. Il terzo formulato per violazione dell'art. 1756 c. c. prospetta una interpretazione della clausola che escludeva il rimborso delle spese antecedenti (cfr. an- te I, 3°, 4), basandola su alcune asserzioni e conside- razioni che non disattendono quelle elaborate dalla sentenza impugnata (alternativamente in modo che ognuna era sufficiente a motivare la decisione). Il quarto (formulato per violazione dell'art. 1224 c.c.) critica il rigetto della domanda di rivalutazione con argomenti che atterrebbero al quantum del maggior danno (si fa pure riferimento ad una liquidazione equi- tativa) ma non alla (mancanza di) prova. 4°, 1) Per le ragioni esposte i ricorsi debbono es- sere unificati ed entrambi rigettati con conseguente 7 compensazione delle spese, come indicato in dispositi- vo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cas- sazione. Così deciso in Roma il 5 marzo 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Vitofientianens IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 250.000 hocoo CONTE Depositata in Cancelleria 290000 R O P E - 9 LUG, 2001 oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 sole 4 Registrato in date 290.000 48200 versate £. DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) (life Responsabile Ser io Atti Giudiziari Dr. M/RACCICHINI) 8