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Sentenza 20 dicembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2023, n. 50819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50819 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO AV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato RAVAGNAN LUIGI, del foro di VENEZIA, in difesa di CO AV. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, depositando documentazione attestante l'avvenuta transazione con l'Agenzia delle Entrate. Penale Sent. Sez. 4 Num. 50819 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 19/01/2021, la Corte d'appello di Brescia Ha confermato la sentenza emessa il 26/05/2020 dal GUP presso il Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di ID OL - imputato del reato previsto dall'art.2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, per avere, quale presidente del Consiglio di amministrazione della OL s.r.l. e al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi derivanti da operazioni inesistenti - e con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre che alle conseguenti pene accessorie, con ordine di confisca dei beni riconducibili alla società ovvero delle somme di denaro nella effettiva disponibilità dell'imputato e corrispondenti al profitto del reato, fino alla concorrenza del medesimo. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.15220/2022, ha disposto l'annullamento della sentenza limitatamente al profilo inerente alla confisca per equivalente, rilevando come la sentenza impugnata si fosse limitata a disporre quest'ultima rimettendo la determinazione concreta del quantum alla fase esecutiva;
ha rilevato che al momento dell'esecuzione non potesse essere demandata l'individuazione della somma oggetto del provvedimento ablativo, la quale era onere ricadente interamente sul giudice della cognizione atteso che - in difetto - sarebbe stata applicata una sanzione in assenza di possibile controllo sulla sua legalità e proporzionalità. La Corte d'appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha quindi premesso di avere provveduto a disporre una rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art.603 cod.proc.pen., rilevando come fosse stato possibile giungere alla determinazione esatta dell'imposta evasa quanto all'imputazione contestata nei confronti del OL;
ha quindi rilevato che, nello stesso capo di imputazione erano state indicate, su base annuale, le fatture fittizie riferibili all'imputato con indicazione precisa dell'imponibile e dell'IVA corrispondente;
che le verifiche compiute avevano permesso l'accertamento della fittizietà delle fatture e il loro riscontro nella contabilità della società con il correlativo inserimento nelle dichiarazioni fiscali;
giungendo quindi alla determinazione di un imposta evasa - per le annualità comprese tra il 2014 e il 2018 - di € 632.030,92, da considerare quale profitto del reato contestato;
ha quindi indicato in tale somma quella oggetto del provvedimento di confisca. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ID OL, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. 2 Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 648 e 649 cod.proc.pen., con riferimento al passaggio in giudicato della sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia in ordine alla quantificazione della confisca disposta in relazione al reato contestato. Ha premesso che la sentenza di primo grado era stata impugnata - non sul punto nel quale il giudice aveva motivato la concreta impossibilità di determinare l'entità della confisca - ma solo in quello in cui era stata rimessa la quantificazione alla fase esecutiva;
ha quindi dedotto che, in assenza di impugnazione da parte del p.m., su tale aspetto si sarebbe formato il giudicato;
con la conseguenza che la decisione di annullamento con rinvio avrebbe inciso sul solo profilo riguardante l'organo competente a quantificare la somma oggetto della confisca ma non sul punto attinente all'impossibilità di determinare tale somma;
deduceva quindi che la Corte d'appello di Brescia non avrebbe potuto dare luogo a una novazione del giudizio sul punto;
ritenendo pertanto del tutto ultronea la rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte territoriale;
la quale avrebbe altresì violato il disposto dell'art.597 cod.proc.pen. in punto di divieto di reformatio in peius. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen.- l'erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. in punto di valutazione della prova oltre che in relazione all'art.627 cod.proc.pen. in ordine ai poteri del giudice del rinvio;
ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe pronunciato una decisione in assenza di prova in ordine al dedotto carattere fittizio delle fatture poste alla base della determinazione del profitto confiscabile, mancando quindi la certezza probatoria in ordine alla dimensione effettiva dell'evasione, in ordine alla quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto prendere atto dell'assenza della prova medesima e dichiarare l'impossibilità di determinare l'entità della confisca. Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la contraddittorietà della sentenza come emergente dalla lettura della motivazione e del dispositivo;
ha dedotto che la Corte sarebbe giunta a una quantificazione della confisca basandosi apoditticamente su quanto dichiarato ai fini IVA sulla base di quanto dichiarato dal testimone ascoltato in sede di rinnovazione istruttoria. Il ricorrente ha quindi fatto pervenire motivi nuovi, evidenziando che - a seguito del deposito della sentenza impugnata - la Procura generale presso la Corte d'appello di Brescia aveva provveduto al blocco dei conti correnti e delle attività finanziarie dell'imputato, pur avendo lo stesso saldato il suo debito con l'erario per effetto di adesione;
evidenziando che la richiesta di revoca del provvedimento di esecuzione della confisca era stata accolta solo per effetto della 3 non irrevocabilità della sentenza, con conseguente permanenza dell'interesse all'impugnazione; ha altresì richiesto, in ogni caso, la revoca della confisca anche in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso, attesa la definizione del debito fiscale per effetto della prestata adesione. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire una successiva memoria integrativa, nella quale ha replicato alle considerazioni esposte dal Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. I primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati in quanto entrambi fondati sulla deduzione in base alla quale il giudice del rinvio avrebbe violato i principi afferenti alla preclusione derivante dal giudicato - nonché quello dettato dall'art.627, comma 3, cod.proc.pen. in tema di poteri del giudice del rinvio - non rilevando che, sul profilo della non quantificabilità della somma da determinare a titolo di profitto confiscabile, si sarebbe formato il giudicato;
con conseguente illegittimità del provvedimento ablatorio, nel senso adottato dalla Corte territoriale. I motivi sono infondati. Va premesso - in ordine alla esatta interpretazione del dictum della pronuncia adottata da questa Corte - che, in sede di sentenza di annullamento, la Terza Sezione, nel pronunciarsi sul sesto motivo di ricorso formulato dalla difesa del OL e afferente alla genericità del punto di decisione attinente alla confisca, aveva fatto richiamo al principio in base al quale, in tema di ripartizione della competenza in punto di adozione del provvedimento di confisca per equivalente, spetta al giudice della cognizione quantificare la somma sottoposta al vincolo, spettando al pubblico ministero unicamente la concreta determinazione delle modalità esecutive quali, in particolare, la scelta dei cespiti da sottoporre a vincolo (Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Sez. 2, n. 5051 del 19/01/2021, Bompard, Rv. 280637); conseguendone che, ai fini della compiuta valutazione in ordine ai principi di proporzionalità e adeguatezza della misura ablatoria (deducibili anche dalle fonti sovranazionali), costituisce preciso onere del giudice quello di determinare il valore dei beni da sottoporre al vincolo (Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021, Caliri, Rv. 281307). 4 Ciò posto, in presenza del chiaro tenore della pronuncia di annullamento con rinvio, la Corte territoriale (come peraltro puntualmente argomentato nella relativa motivazione e in rispetto al correlato argomento difensivo) altro non avrebbe potuto fare - in relazione ai poteri conferiti dall'art.627 cod.proc.pen. - che determinare concretamente l'entità del profitto confiscabile;
dovendosi altresì ritenere che, proprio per effetto di tale puntuale determinazione del giudice di legittimità, non si fosse formato alcun giudicato sul dedotto profilo attinente alla impossibilità di determinare il profitto confiscabile e al conseguente non liquet già pronunciato sul punto da parte dei giudici di merito;
conseguendone, per diretta derivazione logica, che alcuna violazione dell'art.597, comma 3, cod.proc.pen. può essere ravvisato nel caso di specie. 3. Le argomentazioni contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso. attinenti alle modalità di determinazione del quantum sono inammissibili in quanto manifestamente infondate e comunque estrinsecamente generiche. Avendo la Corte, con motivazione coerente e non palesemente illogica, determinato la somma evasa sulla base della valutazione sinottica della testimonianza assunta in sede di rinnovazione istruttoria e delle tabelle riportate in sede di capo di imputazione;
elementi sulla base dei quali era stato possibile dedurre che l'intera somma corrispondente alle fatture fittizie - sia di quelle soggettivamente e sia di quelle oggettivamente inesistenti, tutte riportate nella contabilità della società - era stata portata in detrazione nelle dichiarazioni fiscali presentati ai fini IRES e IVA. 4. E' altresì inammissibile il motivo aggiunto inerente alla richiesta di revoca della confisca conseguente alla dedotta presenza di una transazione conclusa con l'amministrazione finanziaria in ordine al debito sussistente nei confronti dell'erario, trattandosi di questione astrattamente sottoponibile al solo giudice dell'esecuzione in riferimento al disposto dell'art.676 cod.proc.pen.. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 dicembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato RAVAGNAN LUIGI, del foro di VENEZIA, in difesa di CO AV. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, depositando documentazione attestante l'avvenuta transazione con l'Agenzia delle Entrate. Penale Sent. Sez. 4 Num. 50819 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 19/01/2021, la Corte d'appello di Brescia Ha confermato la sentenza emessa il 26/05/2020 dal GUP presso il Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di ID OL - imputato del reato previsto dall'art.2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, per avere, quale presidente del Consiglio di amministrazione della OL s.r.l. e al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi derivanti da operazioni inesistenti - e con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre che alle conseguenti pene accessorie, con ordine di confisca dei beni riconducibili alla società ovvero delle somme di denaro nella effettiva disponibilità dell'imputato e corrispondenti al profitto del reato, fino alla concorrenza del medesimo. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.15220/2022, ha disposto l'annullamento della sentenza limitatamente al profilo inerente alla confisca per equivalente, rilevando come la sentenza impugnata si fosse limitata a disporre quest'ultima rimettendo la determinazione concreta del quantum alla fase esecutiva;
ha rilevato che al momento dell'esecuzione non potesse essere demandata l'individuazione della somma oggetto del provvedimento ablativo, la quale era onere ricadente interamente sul giudice della cognizione atteso che - in difetto - sarebbe stata applicata una sanzione in assenza di possibile controllo sulla sua legalità e proporzionalità. La Corte d'appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha quindi premesso di avere provveduto a disporre una rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art.603 cod.proc.pen., rilevando come fosse stato possibile giungere alla determinazione esatta dell'imposta evasa quanto all'imputazione contestata nei confronti del OL;
ha quindi rilevato che, nello stesso capo di imputazione erano state indicate, su base annuale, le fatture fittizie riferibili all'imputato con indicazione precisa dell'imponibile e dell'IVA corrispondente;
che le verifiche compiute avevano permesso l'accertamento della fittizietà delle fatture e il loro riscontro nella contabilità della società con il correlativo inserimento nelle dichiarazioni fiscali;
giungendo quindi alla determinazione di un imposta evasa - per le annualità comprese tra il 2014 e il 2018 - di € 632.030,92, da considerare quale profitto del reato contestato;
ha quindi indicato in tale somma quella oggetto del provvedimento di confisca. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ID OL, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. 2 Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 648 e 649 cod.proc.pen., con riferimento al passaggio in giudicato della sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia in ordine alla quantificazione della confisca disposta in relazione al reato contestato. Ha premesso che la sentenza di primo grado era stata impugnata - non sul punto nel quale il giudice aveva motivato la concreta impossibilità di determinare l'entità della confisca - ma solo in quello in cui era stata rimessa la quantificazione alla fase esecutiva;
ha quindi dedotto che, in assenza di impugnazione da parte del p.m., su tale aspetto si sarebbe formato il giudicato;
con la conseguenza che la decisione di annullamento con rinvio avrebbe inciso sul solo profilo riguardante l'organo competente a quantificare la somma oggetto della confisca ma non sul punto attinente all'impossibilità di determinare tale somma;
deduceva quindi che la Corte d'appello di Brescia non avrebbe potuto dare luogo a una novazione del giudizio sul punto;
ritenendo pertanto del tutto ultronea la rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte territoriale;
la quale avrebbe altresì violato il disposto dell'art.597 cod.proc.pen. in punto di divieto di reformatio in peius. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen.- l'erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. in punto di valutazione della prova oltre che in relazione all'art.627 cod.proc.pen. in ordine ai poteri del giudice del rinvio;
ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe pronunciato una decisione in assenza di prova in ordine al dedotto carattere fittizio delle fatture poste alla base della determinazione del profitto confiscabile, mancando quindi la certezza probatoria in ordine alla dimensione effettiva dell'evasione, in ordine alla quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto prendere atto dell'assenza della prova medesima e dichiarare l'impossibilità di determinare l'entità della confisca. Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la contraddittorietà della sentenza come emergente dalla lettura della motivazione e del dispositivo;
ha dedotto che la Corte sarebbe giunta a una quantificazione della confisca basandosi apoditticamente su quanto dichiarato ai fini IVA sulla base di quanto dichiarato dal testimone ascoltato in sede di rinnovazione istruttoria. Il ricorrente ha quindi fatto pervenire motivi nuovi, evidenziando che - a seguito del deposito della sentenza impugnata - la Procura generale presso la Corte d'appello di Brescia aveva provveduto al blocco dei conti correnti e delle attività finanziarie dell'imputato, pur avendo lo stesso saldato il suo debito con l'erario per effetto di adesione;
evidenziando che la richiesta di revoca del provvedimento di esecuzione della confisca era stata accolta solo per effetto della 3 non irrevocabilità della sentenza, con conseguente permanenza dell'interesse all'impugnazione; ha altresì richiesto, in ogni caso, la revoca della confisca anche in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso, attesa la definizione del debito fiscale per effetto della prestata adesione. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire una successiva memoria integrativa, nella quale ha replicato alle considerazioni esposte dal Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. I primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati in quanto entrambi fondati sulla deduzione in base alla quale il giudice del rinvio avrebbe violato i principi afferenti alla preclusione derivante dal giudicato - nonché quello dettato dall'art.627, comma 3, cod.proc.pen. in tema di poteri del giudice del rinvio - non rilevando che, sul profilo della non quantificabilità della somma da determinare a titolo di profitto confiscabile, si sarebbe formato il giudicato;
con conseguente illegittimità del provvedimento ablatorio, nel senso adottato dalla Corte territoriale. I motivi sono infondati. Va premesso - in ordine alla esatta interpretazione del dictum della pronuncia adottata da questa Corte - che, in sede di sentenza di annullamento, la Terza Sezione, nel pronunciarsi sul sesto motivo di ricorso formulato dalla difesa del OL e afferente alla genericità del punto di decisione attinente alla confisca, aveva fatto richiamo al principio in base al quale, in tema di ripartizione della competenza in punto di adozione del provvedimento di confisca per equivalente, spetta al giudice della cognizione quantificare la somma sottoposta al vincolo, spettando al pubblico ministero unicamente la concreta determinazione delle modalità esecutive quali, in particolare, la scelta dei cespiti da sottoporre a vincolo (Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Sez. 2, n. 5051 del 19/01/2021, Bompard, Rv. 280637); conseguendone che, ai fini della compiuta valutazione in ordine ai principi di proporzionalità e adeguatezza della misura ablatoria (deducibili anche dalle fonti sovranazionali), costituisce preciso onere del giudice quello di determinare il valore dei beni da sottoporre al vincolo (Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021, Caliri, Rv. 281307). 4 Ciò posto, in presenza del chiaro tenore della pronuncia di annullamento con rinvio, la Corte territoriale (come peraltro puntualmente argomentato nella relativa motivazione e in rispetto al correlato argomento difensivo) altro non avrebbe potuto fare - in relazione ai poteri conferiti dall'art.627 cod.proc.pen. - che determinare concretamente l'entità del profitto confiscabile;
dovendosi altresì ritenere che, proprio per effetto di tale puntuale determinazione del giudice di legittimità, non si fosse formato alcun giudicato sul dedotto profilo attinente alla impossibilità di determinare il profitto confiscabile e al conseguente non liquet già pronunciato sul punto da parte dei giudici di merito;
conseguendone, per diretta derivazione logica, che alcuna violazione dell'art.597, comma 3, cod.proc.pen. può essere ravvisato nel caso di specie. 3. Le argomentazioni contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso. attinenti alle modalità di determinazione del quantum sono inammissibili in quanto manifestamente infondate e comunque estrinsecamente generiche. Avendo la Corte, con motivazione coerente e non palesemente illogica, determinato la somma evasa sulla base della valutazione sinottica della testimonianza assunta in sede di rinnovazione istruttoria e delle tabelle riportate in sede di capo di imputazione;
elementi sulla base dei quali era stato possibile dedurre che l'intera somma corrispondente alle fatture fittizie - sia di quelle soggettivamente e sia di quelle oggettivamente inesistenti, tutte riportate nella contabilità della società - era stata portata in detrazione nelle dichiarazioni fiscali presentati ai fini IRES e IVA. 4. E' altresì inammissibile il motivo aggiunto inerente alla richiesta di revoca della confisca conseguente alla dedotta presenza di una transazione conclusa con l'amministrazione finanziaria in ordine al debito sussistente nei confronti dell'erario, trattandosi di questione astrattamente sottoponibile al solo giudice dell'esecuzione in riferimento al disposto dell'art.676 cod.proc.pen.. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 dicembre 2023