Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2003, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
E N 6- O 8 I S 9 Z 1 / A /4 R N T 6 - S 2 I A 02 B . I G . .R E R L .P L R A D A REPUBBLICA0 0 0 3 9 5 / 03 T A . L E B U D D A B E T I I S T A R 1 N I 3 N E T 1 E S R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _S I . E A T N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G. N. 13884/99 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron.732 - Consigliere Dott. Nino FICO Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere Ud. 24/05/02 Consigliere Dott. Francesco TIRELLI C.C. ser. 1 ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI C SSZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro G MPION CIVILE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHES: M. 65302 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da SECONDO UFF DISTRETTUALE II DD MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
2374 ricorrente -1-
contro
TBM PARTECIPAZIONI SPA;
intimato avverso la sentenza n. 93/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 25/05/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- La Corte, considerato: che il Ministero delle Finanze ricorre avverso la sentenza della Commissione regionale della Lombardia n. 93/01/98 del 24/4/98 che aveva dichiarato inammissibile, perché proposto fuori termine, l'appello proposto dall'Ufficio finanziario contro la sentenza della Commissione tributaria di 1° grado di Milano, resa tra il medesimo Ufficio e la T.B.M. Partecipazioni spa, e concernente l'accertamento di redditi Irpeg ed Ilorper l'anno 1984; che il Ministero delle Finanze con l'unico motivo di ricorso, premesso che la decisione di primo grado era stata notificata il 20.3.92 e che l'appello era stato depositato il 29.5.92, lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 48 comma 1 della legge 413/91, il termine per le impugnazioni era stato sospeso fino al 30.4.92 e che il termine medesimo era stato ulteriormente prorogato fino al 20.6.93 dall'art. 3 della legge 75/93; che il ricorso appare manifestamente fondato;
che, infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di codesta Corte quello per cui in tema di contenzioso tributario, la sospensione dei termini per le impugnazioni prevista dall'art. 3 del D.L. 23 gennaio 1993, n. Legge 16, convertito nella 1. 75 del 1993, in virtù del quale detta sospensione, disposta fino al 30 aprile 1992 dall'art. 48, comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha continuato ad applicarsi fino al 20 giugno 1993, deve considerarsi operante anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria indipendentemente dal fatto che il contribuente si sia o meno avvalso della facoltà di definire la controversia pendente con la amministrazione finanziaria stessa attraverso la presentazione di dichiarazione integrativa.(. Cass 1999/1770; 2000/5555; 2001/10377); che il ricorso è pertanto manifestamente fondato per cui merita accoglimento con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per le spese, del presente grudizio
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR Lombardia Roma 24.05.02 Il Cons.est. Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA ESENTE DA REGISTRAZIONE 14 GEN 2003 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 CANCELLIERE C1 Oggi N. 131 TAB. ALL. B N. 5 Arnaldo Casano MATERIA TRIBUTARIA