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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19617 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del 03/12/2025 del Tribunale di sorveglianza di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano, dichiarata inammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare o della semilibertà, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova nei confronti di XXXXXXXXXXXXXX, detenuto in carcere dal 22 agosto 2024, in relazione alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorni ventidue di reclusione, con fine pena al 25 maggio 2029, irrogata per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 2020 e il 2024, e 337 cod. pen., commesso il 15 marzo 2022. 2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di XXXXXXXXXXXXXX, articolando tre motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 47 Ord. pen. e 27, terzo comma, Cost., dolendosi che il Tribunale di sorveglianza, a fronte di soggetto resosi responsabile di reati di spaccio di quantità di stupefacenti assai esegue, non abbia Penale Sent. Sez. 1 Num. 19617 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO Data Udienza: 25/03/2026 valorizzato, pur dandone atto nell’ordinanza, i dati positivi enucleabili dalla relazione di sintesi, favorevole alla concessione dell’affidamento in prova o, in subordine, della detenzione domiciliare.
2.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge per l’omesso esame degli elementi addotti con memorie e produzioni difensive, con specifico riferimento al pagamento della pena pecuniaria relativa alla condanna in esecuzione, alla fruizione di due semestri di liberazione anticipata, al percorso di recupero dalla tossicodipendenza svolto in ambito intramurario, alle attività lavorative espletate nel corso degli anni e all’occupazione reperita, all’ospitalità offerta dal padre e dalla zia. 2.3 Con il terzo motivo eccepisce vizio di motivazione riguardo all’omessa o inadeguata valutazione dei dati positivi enucleabili dalla relazione di sintesi, della documentata prospettiva lavorativa, del percorso di rieducazione intrapreso e dei progressi compiuti in ambito intramurario. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia ravvisato un rischio di recidiva non contenibile con la misura della detenzione domiciliare, invocata in via subordinata. Fatto presente che alla data del 3 dicembre 2025 XXXXXXXX aveva un residuo di pena di anni tre, mesi cinque e giorni ventuno di reclusione, con fine pena al 24 maggio 2029, deduce che l’unico procedimento pendente a suo carico afferisce a condanna in primo grado per una violazione dell’art. 187 cod. strada risalente al 23 dicembre 2020, mentre in relazione alla denuncia menzionata nel provvedimento impugnato, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 697 cod. pen., è stata presentata richiesta di archiviazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. I motivi di doglianza, da affrontare congiuntamente in quanto intimamente connessi, risultano destituiti di fondamento. Il provvedimento impugnato dà adeguato conto delle deduzioni difensive sul percorso di recupero intrapreso dal condannato in ambito carcerario, sull’attività lavorativa svolta nel corso degli anni, sull’occupazione e sull’ospitalità reperite, nonché dei contenuti della relazione di sintesi elaborata dall’equipe trattamentale. Contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza non ha ignorato le allegazioni difensive e i dati positivi enucleabili dalla relazione comportamentale, ma ha ritenuto opportuno un adeguato periodo di osservazione, in ossequio al principio di gradualità, aderendo all’indicazione giurisprudenziale secondo cui «in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato (nella specie l’U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01). Il criterio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative, cui è ispirato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, [...], Rv. 212794; v. anche le conformi Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, [...], Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, [...], Rv. 224029). I giudici della sorveglianza, in presenza di una prospettiva occupazionale meramente eventuale, avendo la titolare della ditta indicata dal ricorrente riservato di valutare la possibilità di instaurare in concreto un rapporto di lavoro previo colloquio con l’interessato, hanno ritenuto ostativa all’accesso alla più ampia misura alternativa l’incombenza di un pericolo di reiterazione criminosa collegato all’irrisolta condizione di tossicodipendenza, non adeguatamente fronteggiata mediante l’elaborazione di un programma terapeutico idoneo, da attuare in ambito comunitario. La decisione, immune da vizi logico-giuridici e coerente rispetto al sistema delle misure alternative, ha fatto corretta applicazione del principio, che va qui ribadito, a tenore del quale è legittimo il diniego dell'ordinario affidamento in prova al servizio sociale a soggetto tossicodipendente, in quanto tale misura, caratterizzata da assoluta libertà di comportamento, è incompatibile con la sua carenza di autocontrollo (Sez. 1, n. 47522 del 02/12/2008, [...], Rv. 242072 – 01; Sez. 1, n. 5601 del 08/10/1997, [...], Rv. 208922 - 01).
3. La lagnanza in ordine all’ingiustificato diniego della detenzione domiciliare, chiesta in via subordinata, non è consentita, in presenza di un residuo di pena da espiare superiore ai due anni di reclusione che, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., preclude l’accesso al beneficio.
4. Per le ragioni esposte il ricorso va, dunque, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano, dichiarata inammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare o della semilibertà, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova nei confronti di XXXXXXXXXXXXXX, detenuto in carcere dal 22 agosto 2024, in relazione alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorni ventidue di reclusione, con fine pena al 25 maggio 2029, irrogata per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 2020 e il 2024, e 337 cod. pen., commesso il 15 marzo 2022. 2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di XXXXXXXXXXXXXX, articolando tre motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 47 Ord. pen. e 27, terzo comma, Cost., dolendosi che il Tribunale di sorveglianza, a fronte di soggetto resosi responsabile di reati di spaccio di quantità di stupefacenti assai esegue, non abbia Penale Sent. Sez. 1 Num. 19617 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO Data Udienza: 25/03/2026 valorizzato, pur dandone atto nell’ordinanza, i dati positivi enucleabili dalla relazione di sintesi, favorevole alla concessione dell’affidamento in prova o, in subordine, della detenzione domiciliare.
2.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge per l’omesso esame degli elementi addotti con memorie e produzioni difensive, con specifico riferimento al pagamento della pena pecuniaria relativa alla condanna in esecuzione, alla fruizione di due semestri di liberazione anticipata, al percorso di recupero dalla tossicodipendenza svolto in ambito intramurario, alle attività lavorative espletate nel corso degli anni e all’occupazione reperita, all’ospitalità offerta dal padre e dalla zia. 2.3 Con il terzo motivo eccepisce vizio di motivazione riguardo all’omessa o inadeguata valutazione dei dati positivi enucleabili dalla relazione di sintesi, della documentata prospettiva lavorativa, del percorso di rieducazione intrapreso e dei progressi compiuti in ambito intramurario. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia ravvisato un rischio di recidiva non contenibile con la misura della detenzione domiciliare, invocata in via subordinata. Fatto presente che alla data del 3 dicembre 2025 XXXXXXXX aveva un residuo di pena di anni tre, mesi cinque e giorni ventuno di reclusione, con fine pena al 24 maggio 2029, deduce che l’unico procedimento pendente a suo carico afferisce a condanna in primo grado per una violazione dell’art. 187 cod. strada risalente al 23 dicembre 2020, mentre in relazione alla denuncia menzionata nel provvedimento impugnato, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 697 cod. pen., è stata presentata richiesta di archiviazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. I motivi di doglianza, da affrontare congiuntamente in quanto intimamente connessi, risultano destituiti di fondamento. Il provvedimento impugnato dà adeguato conto delle deduzioni difensive sul percorso di recupero intrapreso dal condannato in ambito carcerario, sull’attività lavorativa svolta nel corso degli anni, sull’occupazione e sull’ospitalità reperite, nonché dei contenuti della relazione di sintesi elaborata dall’equipe trattamentale. Contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza non ha ignorato le allegazioni difensive e i dati positivi enucleabili dalla relazione comportamentale, ma ha ritenuto opportuno un adeguato periodo di osservazione, in ossequio al principio di gradualità, aderendo all’indicazione giurisprudenziale secondo cui «in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato (nella specie l’U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01). Il criterio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative, cui è ispirato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, [...], Rv. 212794; v. anche le conformi Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, [...], Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, [...], Rv. 224029). I giudici della sorveglianza, in presenza di una prospettiva occupazionale meramente eventuale, avendo la titolare della ditta indicata dal ricorrente riservato di valutare la possibilità di instaurare in concreto un rapporto di lavoro previo colloquio con l’interessato, hanno ritenuto ostativa all’accesso alla più ampia misura alternativa l’incombenza di un pericolo di reiterazione criminosa collegato all’irrisolta condizione di tossicodipendenza, non adeguatamente fronteggiata mediante l’elaborazione di un programma terapeutico idoneo, da attuare in ambito comunitario. La decisione, immune da vizi logico-giuridici e coerente rispetto al sistema delle misure alternative, ha fatto corretta applicazione del principio, che va qui ribadito, a tenore del quale è legittimo il diniego dell'ordinario affidamento in prova al servizio sociale a soggetto tossicodipendente, in quanto tale misura, caratterizzata da assoluta libertà di comportamento, è incompatibile con la sua carenza di autocontrollo (Sez. 1, n. 47522 del 02/12/2008, [...], Rv. 242072 – 01; Sez. 1, n. 5601 del 08/10/1997, [...], Rv. 208922 - 01).
3. La lagnanza in ordine all’ingiustificato diniego della detenzione domiciliare, chiesta in via subordinata, non è consentita, in presenza di un residuo di pena da espiare superiore ai due anni di reclusione che, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., preclude l’accesso al beneficio.
4. Per le ragioni esposte il ricorso va, dunque, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3