Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10892 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
bloone REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL LA CORTE SU RE SAZIONE Oggetto Ricors sottosen to do avocats ud, SEZIONE TERZA CIVILE is quitto in apposito albo- Quammissibilité Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22409/99 Dott. Paolo VITTORIA Presidente Dott. Fabio MAZZA Consigliere Cron. 28498 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere - Dott. AlfonsoAlfonso AMATUCCI Rep. - Consigliere Ud. 19/02/02 - Consigliere-Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PADANA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIO NICOLAIS, che la difende unitamente all'avvocato ROBERTA BIANCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CA OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO TONUCCI, difeso dall'avvocato REMO 2002 GATTI, giusta delega in atti;
469 controricorrente avverso la sentenza n. 550/99 del Giudice di pace di PARMA, emessa il 27/7/,99 depositata il 28/07/99;R.G.2141/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato LUCIO NICOLAIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati atti di citazione del 29.4.98 Spaggia- ri IO e EC PA convenuta convenivano in giudizio avanti il giudice di pace di Parma TE DO, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati rispettivamente in L.
1.049.766 e L. 1.409.766, provocati alle loro autovetture in conse- guenza di un incendio sprigionatosi nel camper di pro- prietà del convenuto. I due giudizi venivano riuniti e il TE, co- stituitosi in giudizio, non contestava le pretese atto- ree, chiedendo di essere manlevato dalla Padana Ass.ni spa, sua assicuratrice per RCA. Ordinata la chiamata in causa di tale compagnia di assicurazione, la medesima, costituitasi in giudizio, 2 eccepiva in rito la nullità della sua chiamata in causa per inosservanza dei termini di comparizione e, nel me- rito, la sua estraneità al giudizio, per inesistenza della copertura assicurativa, esclusa dalle condizioni di polizza per il sinistro in oggetto, che esibiva su ordine del giudice. Il TE, preso atto dell'insussistenza della copertura assicurativa, provvedeva, in corso di causa, ma, sostenendo dia soddisfare le pretese degli attori, essere stato tratto in errore su tale punto dal compor- tamento scorretto della sua assicuratrice, chiedeva la condanna di costei alla rifusione delle spese di lite di cui si era fatto carico nei confronti degli attor◆ e che quantificava in L.
3.000.000. Il giudice di pace con sentenza n. 550/99 dep. Il 28.7.99 dichiarava cessata la materia del contendere tra gli attore e il convenuto e dichiarava la Padana Ass.ni spa tenuta e condannata a risarcire a TE DO i danni da lui richiesti, liquidati in L. 3.000.000, oltre le spese di lite, liquidate in L.
1.891.800. Per la cassazione della decisione ricorre la Padana Ass.ni spa esponendo quattro motivi. Resiste con controricorso il TE, eccependo l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE i quattro motivi di ricorso si deduce: 1) Con l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità ex art. 163 bis cpc;
2) il vizio di extra petizione della con- danna della Padana Ass.ni al risarcimento del danno nei confronti di TE DO%; 3) il vizio di motiva- zione in ordine alla condanna della Padana Ass.ni alla rifusione delle spese di lire;
4) l'erronea applicazio- ne del principio della buona fede in ordine alla sussi- stenza della copertura assicurativa. Preclude l'esame dei motivi di ricorso, la fonda- tezza di due delle eccezioni preliminari avanzate dal resistente in controricorso: quella attinente alla man- cata sottoscrizione del ricorso da parte di avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in cassa- zione e quella della appellabilità della sentenza del giudice di pace perchè non rientrante nel limite di va- lore entro cui è previsto il giudizio di equità neces- sario. Ed invero, il ricorso risulta sottoscritto solo dall'avv. Roberta Bianchi e nella memoria ex art. 378 cpc, presentata a firma congiunta dell'avv. Roberta Bianchi e dell'avv. Lucio Nicolais, non è contraddetto che, all'epoca della proposizione del ricorso, l'avv. Roberta Bianchi non era iscritta all'albo speciale dei 4 i patrocinanti in Cassazione. La domanda avanzata dal TE nei confronti della Padana Ass.ni spa ha per oggetto la somma di L.
3.000.000 e come causa petendi il recupero della stessa somma versata dal TE a titolo di rimborso delle spese legali affrontate da due attori nelle rispettive cause intentate nei suoi confronti e transatte stragiu- dizialmente. In quanto tale, essendo di valore superio- re a L. 2.000.000, costituente il limite di valore del giudizio di equità necessario, andava impugnata con l'appello al tribunale competente. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile con la condanna al- le spese di lite del giudizio di cassazione dello stes- so ricorrente.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente alle spese del grado che liquida in€ 89,50 oltre onorari liquidati in euro 400 (quattrocento). Così deciso in Roma addì 19.2.02. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. росини Мали I DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria oggi, 2.5 LUG 2002 T R O F ILDIRETTORE CANCELLERIA 5