Sentenza 4 giugno 2015
Massime • 1
In tema di violazione dell'art. 616 (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza), per 'contenuto di corrispondenzà deve intendersi non soltanto ciò che è manifestato mediante espressioni grafiche, ma tutto ciò che, affidato alla protezione della busta, è destinato a significare al destinatario un pensiero o un'azione del mittente, ogni cosa (danaro o fotografie), cioé, concernente i rapporti personali fra persone lontane. Pertanto, il 'prender conoscenzà del contenuto di una corrispondenza non implica necessariamente la lettura di una missiva. (Fattispecie in cui l'imputato aveva aperto la busta di una raccomandata indirizzata all'ex convivente, asserendo di non averne letto il contenuto).
Commentario • 1
- 1. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2015, n. 34993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34993 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 04/06/2015
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO OS - Consigliere - N. 2016
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 46685/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE OS EP N. IL 05/09/1973;
avverso la sentenza n. 1300/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 08/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione De OS EP avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 8 maggio 2014, con la quale è stata confermata la condanna inflitta in primo grado in ordine ai reati di cui all'art. 616 c.p. (capo a) e art. 485 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 (capo b) commessi, rispettivamente di nel dicembre del
2006 e nel dicembre 2007. L'imputato è stato ritenuto cioè responsabile di avere preso cognizione del contenuto di una raccomandata indirizzata alla ex convivente De IG RA e di avere altresì, al fine di procurarsi un vantaggio e di commettere il reato sub a), apposto falsamente la firma della stessa donna sulla delega per il ritiro della menzionata raccomandata. È stato altresì condannato al risarcimento del danno.
Deduce:
1) la qualificazione giuridica del reato sub a), da ritenere nella sola forma tentata, posto che nella specie si era verificata, al più, l'apertura della busta della missiva diretta alla propria ex convivente;
2) non configurabilità del reato di cui all'art. 485 c.p., nella forma dell'uso dell'atto falso, poiché quella è stata affermata dalla Corte di merito sulla base del solo dato - ritenuto insufficiente dalla giurisprudenza di legittimità - della suscettibilità dell'atto di produrre conseguenze giuridiche nei confronti di terzi.
Il ricorso è manifestamente infondato e in ragione della sua inammissibilità, non si è prodotto l'utile decorso del termine prescrizionale dopo la pubblicazione della sentenza dell'appello. La Corte d'appello ha ritenuto accertato che, nel caso di specie, il reato è stato consumato poiché l'imputato ha preso visione della corrispondenza diretta al coniuge, senza il consenso espresso o tacito di quest'ultimo.
Considerati anche i motivi di ricorso i quali non hanno prospettato come inesistente l'ipotesi della apertura della busta, può dirsi che la Corte d'appello abbia fatto concreta e corretta applicazione del principio secondo cui per "contenuto di corrispondenza" deve intendersi non soltanto ciò che è manifestato mediante espressioni grafiche, ma tutto ciò che, affidato alla protezione della busta, è destinato a significare al destinatario un pensiero o una azione del mittente, ogni cosa (danaro o fotografie), cioè, concernente i rapporti personali fra persone lontane. Pertanto il "prender conoscenza" del contenuto di una corrispondenza non implica necessariamente la lettura ed anche il sapere che taluno abbia inviato ad altri una missiva costituisce cognizione dell'oggetto della corrispondenza, indipendentemente dal fatto che la busta contenga o meno una missiva di accompagnamento (Sez. 6, Sentenza n. 1551 del 14/11/1968 Ud. (dep. 03/02/1969) Rv. 110215). Anche il secondo motivo è evidentemente non apprezzabile, essendo stato articolato senza tenere conto dell'accertamento compiuto da parte del giudice dell'appello il quale ha ritenuto provato che la delega con la firma alterata della persona offesa è stata esibita, del ricorrente, al dipendente postale che procedeva alla consegna della raccomandata. In altri termini se ne è verificato il concreto utilizzo, secondo lo schema normativo dell'art. 485 c.p.. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2015