Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2015, n. 34993
CASS
Sentenza 4 giugno 2015

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In tema di violazione dell'art. 616 (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza), per 'contenuto di corrispondenzà deve intendersi non soltanto ciò che è manifestato mediante espressioni grafiche, ma tutto ciò che, affidato alla protezione della busta, è destinato a significare al destinatario un pensiero o un'azione del mittente, ogni cosa (danaro o fotografie), cioé, concernente i rapporti personali fra persone lontane. Pertanto, il 'prender conoscenzà del contenuto di una corrispondenza non implica necessariamente la lettura di una missiva. (Fattispecie in cui l'imputato aveva aperto la busta di una raccomandata indirizzata all'ex convivente, asserendo di non averne letto il contenuto).

Commentario1

  • 1Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 luglio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2015, n. 34993
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34993
Data del deposito : 4 giugno 2015

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