Sentenza 20 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
A N IA L A T I A O C L I 4 L L 7 O B 3 B . B E N U , E P 1 E N 9 O 9 I 1 ) Z - A 1 E R 1 C - T 1 S A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I 2 P G . I E L R D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 3 A E D Oggetto E C I E 0 0 8 1 3 /04 6 T D 4 TO N U . E I T S G SEZIONE T E R E A N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . T S I ( R.G.N. 504/02 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere 1582 Cron. Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 09/07/2003 - Consigliere Dott. Renato RORDORF ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, elettivamente domiciliata in presso l'Avvocato CHIARA RICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato LIBERTI MARIA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RC UA;
- intimato -
n.la sentenza 145/01 del Giudice di pace di avverso 2003 GRAVINA DI PUGLIA, depositata il 08/08/01; causa svolta nella pubblica 2013 udita la relazione della 1 udienza del 09/07/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il inP.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo essere titolare di UA AR, premesso di un'azienda agricola in agro del Comune di Gravina, dan- neggiata da calamità naturali, negli anni 1988, 1989 e 1990, conveniva avanti al G.d.P. di Gravina la Regione Puglia per sentirla condannare al pagamento del contri- buto previsto per far fronte ai danni subiti. Sosteneva l'attrice che il Comune di Gravina 1' aveva ammessa al godimento del contributo e che la Re- gione le aveva liquidato solo un acconto di quanto ri- conosciutole, restando debitrice del residuo. Costituitasi in giudizio la Regione Puglia assumeva che già da anni aveva corrisposto al comune di Gravina il finanziamento relativo alle annate 1988-1990, calco- lato sulla base degli atti di approvazione dell'istrut- toria comunale, redatti dalla Provincia di Bari Il G.d.P. di Gravina con sentenza in data 8.8.2001 accoglieva la domanda. Per la cassazione della sentenza del G.d.P. propone ricorso, fondato su quattro motivi la Regione Puglia. 2 Non svolge attività difensiva UA AR. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la Regione lamenta nullità della sentenza per carenza assoluta di motiva- zione, su un punto decisivo della controversia, nonchè per violazione dell'art. 112 c.p.c. Rileva l' Amministrazione che nel corso del giudi- zio di merito aveva prodotto tutta la documentazione necessaria a dimostrare di avere concesso al comune di Gravina i contributi previsti dalla L. n 590/1981 sulla base delle proposte di finanziamento avanzate dalla Provincia di Bari sicchè non poteva essere considerata inadempiente ai propri obblighi. Tale questione non è stata minimamente considerata dal G.d. P. che nulla ha precisato in proposito. Con il secondo motivo la Regione censura l'impugna- ta sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c. Osserva la Regione che il G.d.P. non ha preso in esame la documentazione fornita dall' Amministrazione a sistenza del proprio inadempimento, sostegno dell'ine con ciò violando il disposto dell'art. 116 c.p.c. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 24 della Costituzione posto che il giudice di merito ha accolto la domanda attrice senza prendere in considerazione i mezzi di prova del convenuto 3 Infine con il quarto motivo la Regione impugna la sentenza di merito per violazione dell'art. 112 c.p.c. non ha valutato l'eccezione di rilevando che il G.d.P. prescrizione, sollevata con la comparsa conclusionale. I primi tre motivi del ricorso, strettamente con- esaminati e respinti in nessi vanno congiuntamente quanto infondati. osserva che hail G.d. P. assunto Al riguardo si nella parte motiva della sua decisione che i contributi in questione sono direttamente riconosciuti in favore degli agricoltori dalla legge, che nel caso in esame sono risultate come circostanze pacifiche sia il rico- noscimento ministeriale dell'eccezionalità delle avver- sità atmosferiche sia l'avvenuta predisposizione di un "tabulato" all'esito dell'istruttoria condotta dal co- mune di Gravina ed approvata dalla Provincia per cui doveva essere effettuata dalle nussun'altra attività amministrazioni competenti che dovevano provvedere al pagamento di quanto dovuto, corrisposto solo in parte all'agricoltore, a titolo di acconto. il G.d.P.ha ritenuto Appare evidente quindi che esistere in capo alla Regione l'obbligo di pagare di- rettamente i contributi agli aventi diritto, con la conseguenza che, nella specie, non può ravvisarsi un'ipotesi di inesistenza della motivazione ma semmai 4 inoltre sulla base un'ipotesi di motivazione erronea;
dell'iter logico posto a fondamento dell'impugnata sen- tenza non era neppure necessario esaminare la documen- tazione prodotta dalla ricorrente, in quanto non fina- lizzata a dimostrare l'avvenuto pagamento allo agricol- tore di quanto allo stesso dovuto, sicchè deve esclu- dersi altresì sia la violazione dell'art. 116 c.p.c. che dell'art. 24 della Costituzione. Pertanto essendo i primi tre motivi di ricorso, so- stanzialmente finalizzati a censurare, sotto l'apparen- te profilo della violazione di legge processsuale ° della Costituzione, difetti di motivazione, vanno re- spinti in quanto i vizi attinenti alla motivazione pos- sono essere fatti valere, nei confronti delle decisioni del G.d. P., adottate secondo equità, solo nelle ipotesi di motivazione inesistente, apparente o perplessa, ipo- tesi non ricorrenti nella specie. ( Cass. civ. SS.UU. 15.10.1999 n 716 ) I primi tre motivi di ricorso vanno pertanto re- spinti. Infondato è infine il quarto motivo posto che il giudice di merito non aveva l'obbligo di esaminare l'eccezione di prescrizione, tardivamente proposta con la comparsa conclusionale, finalizzata, come è noto, solo all'illustrazione delle domande ed eccezioni ri- tualmente introdotte in giudizio. Pertanto il ricorso va interamente respinto, mentre nulla va disposto in spese,ordine alle non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 9 luglio 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Rosario MusisPlayRall mis Mario Adamo Marie Maro MazisMany CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Luisa Passinetti il 20 GEN. 2004 IL CANCELLIERE 6