Sentenza 14 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14611 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
1 4 6 1 1 /02 : Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. n. 4200/00 Consigliere Cron. 34022 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Udienza 9 maggio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: ہے SENTENZA sul ricorso proposto dal: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempo- re, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
MU AL [non costituita]; - intimata - 2037 1 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze-Sezione Lavoro n. 430/99 del 24 novembre 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 185/99), notificata in data 15 dicembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2. 9 maggio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. dott. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al ET di OR (in funzione di giudice del lavoro) AS MU, richiedeva ed otteneva la condanna del Ministero dell'Interno al г pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati in ие dipendenza della tardiva corresponsione di ratei relativi a prestazioni assistenziali. Avverso il cennato decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione il Ministero dell'Interno e l'adito ET di OR -su impugnativa della parte soccombente e rigettava tale opposizione e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Firenze (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. Per quello che rileva in questa sede si rimarca che il Giudice di appello ha statuito che: *) in relazione al disposto di cui all'art. 429, 2 terzo comma, cod. proc. civ., le obbligazioni ivi previste costituiscono parte integrante - e perciò seguono lo stesso regime della prescrizione - dell'obbligazione principale, id est del credito di lavoro, previdenziale o assistenziale>>; *) quanto alle prestazioni, ed in particolare, alla pensione a carico dell'I.N.P.S., il disposto dell'art. 129, primo comma, del d.l. n. 1827/1935 deve essere interpretato nel senso che la prescrizione breve si applica con riguardo alle singole rate già liquidate mentre rimane soggetto alla prescrizione ordinaria di dieci anni il diritto già fatto valere dal creditore o riconosciuto dal debitore il quale non abbia però ancora proceduto alla determinazione quantitativa>>; *) alla luce dei superiori principi e tenuto conto che nella specie la liquidazione è avvenuta insieme al pagamento degli arretrati, correttamente il ET ha ritenuto il credito per rivalutazione ed interessi assoggettato alla prescrizione decennale ed esclusa 迎 l'estinzione dello stesso>>. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. L'intimata non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'Interno I " denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 3 4 e dei principi in materia di prescrizione, nonché dei principi in materia di riconoscimento delle provvidenze economiche a favore degli invalidi e degli interessi e rivalutazione e in materia di motivazione del relativo diritto, e difetto di motivazione" - rileva che le prestazioni economiche riconosciute a favore degli invalidi civili sono caratterizzate da una periodicità costante nell'erogazione, per cui, in riferimento agli accessori (interessi e rivalutazione monetaria), data la loro autonomia rispetto al credito principale, trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ.; la rivalutazione monetaria del credito avente ad oggetto la pensione di invalidità (consentita ai sensi dell'art. 429, 3° comma cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1991), costituendo una componente del credito previdenziale, soggiace alla medesima prescrizione quinquennale ex art. 129 r.d.l. 4.10.1935, n. 1827; quanto al diritto ai relativi interessi, poichè essi costituiscono oggetto di un'obbligazione autonoma, anche se necessaria, rispetto a quella cui ineriscono, soggiace anch'esso a prescrizione quinquennale, ma ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ.>> e censura, altresì, la sentenza impugnata per non avere il Tribunale di Firenze considerato che il pagamento della sorta capitale, in quanto atto compiuto dal debitore e non dal creditore, non vale come atto interruttivo del maturare del termine di prescrizione dei crediti per interessi e rivalutazione 4 monetaria, [per cui] il dies a quo deve ricercarsi, per la decorrenza del termine prescrizionali relativo a interessi e rivalutazione concernenti arretrati di prestazioni assistenziali nella data di notifica dell'atto amministrativo recante il riconoscimento della stessa>>. Ila - Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che vengono qui di seguito precisati. Al riguardo come statuito espressamente da questa Corte con la sentenza n. 1804/2001 (e, ancor prima, con le sentenze nn. 9825/2000 e 4456/2000) - il credito alla rivalutazione ed agli interessi legali ha la medesima natura della prestazione pecuniaria previdenziale o assistenziale ed è assoggettato al suo stesso regime giuridico, con la precisazione che, ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla l l I prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. in quanto connesso ad uno status del cittadino, si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o alla scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati "rate". Come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 283/1989, la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre opera la 5 prescrizione quinquennale soltanto per i ratei "liquidi”: liquidità da intendere non secondo la nozione comune che si desume dall'art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse" (cfr. Cass. 21 maggio n. 6245/1990, Cass. n. 3094/1991, Cass. n. 2562/1994, Cass. n. 7882/1997). Ne segue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata. In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la “illiquidità”, nel senso precisato, del credito alla parte residua (cfr., con specifico riguardo, alla liquidazione della sorta capitale senza gli interessi e la rivalutazione, Cass. n. 292/1998). Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, si richiama la costante giurisprudenza della Corte che, dopo un'iniziale incertezza (Cass. n. 11808/1993), ha espresso chiara consapevolezza che (in forza 6 del generale disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973) il provvedimento illegittimamente negativo o l'inutile decorso dei centoventi giorni dalla data di presentazione in via amministrativa della domanda di prestazione segna il momento dell'esigibilità del credito previdenziale o assistenziale, per cui è solo da tale momento che decorre la prescrizione (Cass. n. 5044/1994, Cass. n. 9720/1994), relativamente al primo dei ratei in cui tale credito si articola e che costituiscono oggetto di altrettante obbligazioni reciprocamente autonome;
mentre, per i ratei successivi al primo (rispetto ai quali ovviamente non si pone un problema di spatium deliberandi, riservato al debitore, solo ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione in sé considerata), il momento dell'esigibilità (e quindi il dies a quo del relativo termine prescrizionale) coincide con quello della maturazione secondo la periodicità e le scadenze stabilite in relazione ai vari tipi di prestazione. Per la decisione della controversia, va, infine, richiamato altresì il fermo orientamento giurisprudenziale secondo cui gli adempimenti oggettivamente parziali non concretano riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., salvo che non si risolvano nella corresponsione di “acconti”, cioè in adempimenti parziali anche dal punto di vista soggettivo del solvens che, eseguendoli, riconosce 7 l'esistenza del credito nella sua interezza (cfr. Cass. n. 4666/1992, Cass. n. 6392/1998). In applicazione dei cennati principi deve essere respinta la censura con cui il ricorrente ha erroneamente sostenuto debba applicarsi la "prescrizione quinquennale” e non-come, invece, deve essere nella specie in relazione a quanto si è dinanzi statuito - la "prescrizione decennale”. II/b. Appare, al contrario, fondata la censura del ricorrente inerente al dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale. Infatti, il computo del periodo di prescrizione doveva effettuarsi, alla stregua del complesso dei principi sopra precisati, per DR la rivalutazione e gli interessi relativi al primo restito, al centoventunesimo giorno successivo alla domanda di prestazione;
per la rivalutazione e gli interessi sui restanti ratei pagati in ritardo, dalle rispettive scadenze di ciascuno di essi. Quanto alla possibile esistenza di atti interruttivi diversi ed anteriori rispetto alla domanda giudiziale, in ipotesi, potrebbero essere identificati nel pagamento del capitale, se eseguito con il riconoscimento del carattere parziale dell'adempimento e con la riserva di provvedere successivamente alla corresponsione di rivalutazione ed interessi. 8 Ma il Tribunale di Firenze, per effetto dell'errore di diritto in cui è incorso, si è limitato ad accertare la data del pagamento del capitale arretrato, omettendo qualsiasi indagine sulla data di presentazione della domanda amministrativa e sulle modalità con le quali è avvenuto il pagamento dei ratei arretrati. III -. Per questa ragione la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, il quale procederà ai necessari accertamenti di fatto uniformandosi al seguente principio di diritto: il credito per rivalutazione ed interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori. Allo stesso giudice - che si designa nella Corte di Appello di Bologna si rimette, altresì, il regolamento delle spese del giudizio di- cassazione. 9
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso, in Roma, il giorno 9 maggio 2002. Il PresidentePahature Juny Il Consigliere estensore Пи. Павити, стала Shill هـ IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 OTT. 2002 IL CANCELLERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 10