Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 1
Integra il reato di ritenzione di cose militari, previsto dall'art. 166 cod. pen. mil. pace, e non quello di furto militare ex art. 230 stesso codice, il fatto del militare che trattenga parte delle cartucce a salve consegnategli per l'addestramento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2000, n. 5982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5982 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 16.03.2000
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. MOCALI PIERO " N. 400
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 51364/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LU JU n. il 02.04.1978
avverso sentenza del 07.10.1999 TRIB. MILITARE di LA SPEZIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in Persona del Dott. F. Gentile che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7.10.1999, il Tribunale Militare di La Spezia condannava UP JU alla pena di un mese di reclusione militare, convertita nella multa di lire 2.250.000 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di furto militare aggravato per essersi impossessato durante un'esercitazione militare, al fine di trarne profitto, di cinque cartucce a salve cal. 5,56.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che il fatto non dovesse essere qualificato come furto militare, ma dovesse ricondursi, invece, nella fattispecie della ritenzione di cose militari di cui agli artt. 165 e 164 c.p.m.p., per il quale l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per mancanza della richiesta del comandante del corpo al quale l'imputato apparteneva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Premesso che non sono contestati i fatti che hanno dato origine al processo, essendo pacifico che la condotta del UP è consistita nell'avere trattenuto cinque cartucce a salve consegnategli per un'esercitazione e non utilizzate, devono essere condivise le censure formulate dal ricorrente per denunciare l'errore logico-giuridico in cui è incorsa la Corte militare nel ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie del furto militare di cui all'art. 230 c.p.m.p. - Invero, alla stregua dei dati fattuali accertati dal giudici di merito, risultano puntuali e convincenti gli argomenti a mezzo dei quali il ricorrente ha denunciato l'errata qualificazione giuridica del fatto, atteso che l'avere trattenuto cinque delle diciannove cartucce a salve consegnate quale dotazione personale per l'esercitazione deve trovare appropriata collocazione nella figura di reato ex art. 165 c.p.p., concretata dalla ritenzione di cose destinate ad uso militare, per l'evidente ragione che la condotta non è idonea a determinare la lesione dell'interesse protetto dalle norme incriminatrici che reprimono i reati contro il patrimonio ne' a dare causa ad una apprezzabile diminuzione patrimoniale in danno dell'Amministrazione militare, tant'è vero che se l'imputato si fosse attenuto agli ordini ricevuti dal superiori, egli avrebbe dovuto esplodere, durante l'esercitazione, anche i cinque colpi a salve, i quali, perciò, sarebbero stati comunque perduti per l'Amministrazione. Tali linee interpretative trovano conferma nella giurisprudenza di questa Corte, che - in una fattispecie perfettamente identica a quella in esame - ha stabilito che nei confronti del militare che abbia trattenuto cartucce a salve consegnategli per l'addestramento è configurabile il reato di cui all'art. 166, sanzionato dall'art. 165 c.p.m.p., precisando che il bene giuridico tutelato deve essere identificato non nel patrimonio, bensì nell'interesse generale al regolare svolgimento del servizio militare, inteso come complesso di attività preordinate all'assolvimento del compito fondamentale della difesa del territorio nazionale (Cass., Sez. I, 3 aprile 1995, Tanzi, rv. 201509). Alla luce delle precedenti considerazioni, poiché al fatto ascritto all'imputato deve attribuirsi il nomen iuris della ritenzione di cose militari ex art. 166 c.p.m.p., punito dall'art. 165 con la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, va riconosciuto che l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per mancanza della condizione di procedibilità della richiesta di procedimento da parte del comandante del corpo da cui dipende il militare indagato, ai sensi dell'art. 260, comma 2, c.p.m.p. -
Pertanto, deve conclusivamente pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, qualificato il fatto come violazione dell'art. 166 in relazione all'art. 165 c.p.m.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2000