Sentenza 27 gennaio 2009
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In tema di remissione del debito, la valutazione della condotta dell'istante va limitata al periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza cui l'istanza si riferisce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2009, n. 9816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9816 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 327
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO AN M.S. - Consigliere - N. 31544/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU AN, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza in data 21.7.2008 del Magistrato di sorveglianza di Bari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO
AN US ha avanzato istanza di remissione del debito in relazione alle spese di giustizia (per 48.915,26 Euro) e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (per 1.032,91 Euro) afferenti il processo definito con sentenza 20.1.1998 della Corte d'assise d'appello di Bari, di condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 commesso sino al 18.3.1994.
Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Bari, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza 1.2.2008 di questa Corte che aveva annullato un suo precedente provvedimento, ha dichiarato inammissibile l'istanza con riferimento alla somma dovuta alla Cassa ammende e l'ha rigettata nel resto. A ragione del rigetto della domanda concernente le spese affermava che difettava il requisito della buona condotta giacché:
a) - con ordinanza 13.1.1997 il BU era stato ammesso (in relazione alla condanna 30.11.1994 della Corte d'appello di Bari) all'affidamento in prova terapeutico ma il 2.8.1997 la misura veniva sospesa e revocata risultando che il BU aveva continuato ad assumere droghe;
b) - con nota 19.2.1998 il C.S.S.A. aveva evidenziato un certa discontinuità nel percorso trattamentale;
c) - dal 13.2.2003 il BU era in regime di affidamento terapeutico per l'espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo 20.6.2000 del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari e durante l'esecuzione di detta misura il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva in due occasioni diffidato il BU (il 6.5.2000 perché in diverse occasioni non era stato trovato sul posto di lavoro;
il 19.9.2005 perché era stato trovato positivo al metadone, sostanza non somministrata dal Sert e non inclusa nel programma terapeutico in corso);
d) - il BU risultava inoltre condannato (con sentenza definitiva del 14.7.1997) a 4 mesi di arresto e 600.000 di ammenda per il reato di guida senza patente commesso il 22.12.1996 (dopo il fatto cui si riferiva la condanna in esame);
e) - e il 2.9.1999 era stato colpito da sanzione disciplinare per aver lasciato aperto un rubinetto dell'acqua.
Ha proposto ricorso il US a mezzo del difensore avvocato Domenico Conticchio, che chiede l'annullamento del rigetto della sua domanda denunziando violazione di legge (D.P.R. n. 115 del 2002, art.6) e vizi di motivazione.
Osserva in particolare che ai fini della concessione della remissione del debito la valutazione della condotta tenuta in costanza della espiazione della pena va limitata al periodo che attiene alla pena cui si riferisce il debito, mentre i comportamenti irregolari considerati ai fini del rigetto afferivano alla espiazione di altri titoli, in particolare:
- i comportamenti sub a) si riferivano alla condanna 30.11.1994 della Corte d'appello di Bari;
- i fatti del 1996 e del 1997 sub d) ed e) non riguardavano all'evidenza il processo in esame, conclusosi nel 1998 e il fatto sub d) era peraltro stato depenalizzato;
- i comportamenti sub c), oggetto di diffide, non erano stati quindi valutati in concreto, quali reali condotte negative (il ricorrente afferma che entrambi i fatti dovevano ritenersi nel concreto giustificati) e il Tribunale aveva comunque omesso di considerare che l'esito di quell'affidamento in prova era stato, invece, considerato positivo dal Tribunale di Bari, sicché il Magistrato di sorveglianza non poteva, in contrasto con tale decisione, affermare che difettava il requisito della buona condotta.
DIRITTO
Il ricorso appare fondato.
Come esattamente osserva il Procuratore generale presso questa Corte il diniego del beneficio risulta erroneamente basato:
a) da un lato sull'apprezzamento negativo di fatti accaduti prima che intervenisse la condanna per i reati che formano oggetto della sentenza che qui rileva (emessa dalla Corte d'assise d'appello di Bari il 20 gennaio 1998), in contrasto perciò "col dettato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, il quale va riferito alla condotta tenuta dal soggetto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, prima della quale non esiste il debito suscettibile di remissione (in favore di detta impostazione v. Cass., Sez. 1^, 16.1.2004 n. 6178, Molinaro, che valorizza la formulazione della norma, la natura premiale dell'istituto della remissione del debito e la finalità di favorire il recupero e la risocializzazione di chi si è accertato, con sentenza definitiva, avere violato la legge penale: fattori che nel loro complesso inducono a interpretare la norma nel senso che per valutare la regolarità di condotta si deve avere riguardo solamente al periodo successivo alla condanna cui il debito si riferisce;
cfr. altresì Sez. 1^, 21/3/2006 n. 16248, Vacante, e Sez. 1, 1/12/2005 n. 47202, Guagliardo)";
b) dall'altro su fatti che, pur ricadendo nel periodo da prendere in considerazione, non risultano adeguatamente valutati, non risultano enunciati nel provvedimento riferimenti esaurienti alla concreta consistenza negativa di tali episodi e non avendo il Tribunale adeguatamente posto gli stessi a raffronto con le altre, eventualmente diverse, complessive risultanze relative alla condotta del condannato e al percorso intrapreso, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1^, 2/5/2007 n. 21078, Audrino). E a tali rilievi, che il Collegio interamente condivide, può solo aggiungersi che è dallo stesso certificato penale che risulta l'esito positivo del periodo di prova cui si riferiscono temporalmente le condotte di cui al punto b), esito che il Tribunale ha arbitrariamente omesso di valutare.
Il provvedimento, impugnato solo con riferimento al rigetto della richiesta di remissione del debito concernente le spese di giustizia, deve di conseguenza essere per tale capo annullato, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Bari che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunziati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla pronuncia relativa alle spese di giustizia e mantenimento e rinvia per nuovo esame sul punto al Magistrato di sorveglianza di Bari. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2009