Sentenza 27 agosto 1999
Massime • 1
Nelle società cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio prevista dall'art. 2527 cod. civ. ai fini del decorso del termine di trenta giorni per proporre opposizione, non richiede l'adozione di specifiche formalità o di particolari mezzi di trasmissione, ne' la rigorosa enunciazione degli addebiti, dovendosi considerare sufficiente qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo, conseguendosi in tal modo la finalità prevista dalla legge, nelle condizioni di articolare le proprie difese (nella specie, la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione era avvenuta con lettera raccomandata, ancorché non sottoscritta da un rappresentante della cooperativa, nella quale si indicava nella morosità la causa dell'esclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/1999, n. 8984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8984 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO ED, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MAGLIONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA EDILIZIA "ISOLA AZZURRA" a r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO GUALTIERI, giusta procura speciale per Notaio Francesco Russo Krauss di Napoli rep. n. 13712 del 27.6.1998;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 468/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 18/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.DO US, socio della cooperativa edilizia a r.l. Isola Azzurra, ed assegnatario di un appartamento realizzato dalla società in Capri, si oppose davanti al Tribunale di Napoli alla delibera di esclusione per morosità adottata nei suoi confronti dal consiglio di amministrazione.
La cooperativa si costituì, resistendo alla domanda. Il Tribunale dichiarò inammissibile l'opposizione, perché proposta in data 9 dicembre 1992, oltre la scadenza del termine di cui all'art.2527 c.c., a seguito di comunicazione ricevuta dal US il 17 ottobre 1992.
Il US propose appello, deducendo, fra l'altro, che la delibera di esclusione gli era stata comunicata da un avvocato, che non aveva veste per rappresentare la cooperativa, e che il motivo della esclusione era indicato in modo generico, con riferimento alla sola morosità, e che appariva, così, giustificata la tardività dell'opposizione.
La Corte territoriale, con sentenza depositata il 18 febbraio 1997, respinse l'impugnazione, rilevando la idoneità, ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione, e la sufficienza, ai fini della predisposizione della propria difesa contro la delibera di esclusione, delle indicazioni contenute nella comunicazione. Ritenne, quindi, assorbito l'esame delle ulteriore censure sul merito della opposizione.
Avverso questa pronuncia il US ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi. La cooperativa ha resistito con controricorso, che ha illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.5227, 1387, 1392 c.c. e vizi di motivazione. Il ricorrente deduce che la comunicazione della delibera di esclusione adottata dal consiglio di amministrazione avrebbe dovuto essere considerata priva di effetti e, comunque, inidonea a far decorrere il termine di trenta giorni per proporre opposizione, in quanto essa, da un lato, non proveniva da un rappresentante della cooperativa e, dall'altro, riguardava non l'esclusione ma la restituzione dell'immobile già assegnato al US quale socio della cooperativa edilizia. La Corte d'appello non avrebbe considerato quest'ultimo aspetto della missiva;
ne' avrebbe valutato che in questa situazione era giustificabile l'opposizione tardiva proposta dal US. Il motivo non ha alcun fondamento.
Secondo l'indirizzo ripetutamente affermato da questa Corte, nelle società cooperative, la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio, prevista dall'art.2527 c.c. ai fini del decorso del termine di trenta giorni per proporre opposizione, non richiede l'adozione di specifiche formalità o di particolari mezzi di trasmissione, ne' la rigorosa enunciazione degli addebiti. Si ritiene, infatti, sufficiente un qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio del contenuto delle ragioni del provvedimento, per porlo, conseguendosi in tal modo la finalità prevista dalla legge, nelle condizioni di articolare le proprie difese (ex plurimis, sent. 354/79; 4254/82; 6298/87; 1448/93). A tali criteri si è conformata la sentenza impugnata. La Corte d'appello, infatti, per un verso, ha correttamente osservato che nella specie non si poneva un problema di mandato scritto della cooperativa all'avvocato che aveva firmato la lettera raccomandata contenente la comunicazione, in quanto la lettera, nella quale si spendeva il nome della cooperativa, aveva il solo scopo di informare il US della delibera sociale già adottata. Per altro verso, ha stabilito, con apprezzamento insindacabile perché congruamente motivato, che, in concreto, la comunicazione era idonea a conseguire gli effetti previsti dall'art.2527 c.c., in quanto essa, indicando nella morosità la causa della esclusione, poneva il US (già informato, anche perché presente alla deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione) in grado di esercitare il proprio diritto di difesa e di impugnare, quindi, il provvedimento. Col secondo, col terzo e col quarto motivo del ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere la Corte d'appello omesso di motivare sulle ulteriori deduzioni svolte dall'appellante in quella sede.
Anche questi motivi sono infondati, essendo evidente che la conferma della statuizione di inammissibilità dell'opposizione precludeva l'esame del merito della controversia.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive lire 3.275.000, di cui lire 3 milioni per onorario.
Così deciso il 30 aprile 1999 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 AGOSTO 1999.