Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/1999, n. 8984
CASS
Sentenza 27 agosto 1999

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Nelle società cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio prevista dall'art. 2527 cod. civ. ai fini del decorso del termine di trenta giorni per proporre opposizione, non richiede l'adozione di specifiche formalità o di particolari mezzi di trasmissione, ne' la rigorosa enunciazione degli addebiti, dovendosi considerare sufficiente qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo, conseguendosi in tal modo la finalità prevista dalla legge, nelle condizioni di articolare le proprie difese (nella specie, la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione era avvenuta con lettera raccomandata, ancorché non sottoscritta da un rappresentante della cooperativa, nella quale si indicava nella morosità la causa dell'esclusione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/1999, n. 8984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8984
    Data del deposito : 27 agosto 1999

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