Sentenza 28 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di notificazioni, è valida la notifica del decreto di citazione in secondo grado effettuata presso il difensore di fiducia, qualora gli atti precedenti, per motivi diversi dalla mancata accettazione da parte del difensore o dalla esistenza di una espressa elezione di domicilio, siano stati notificati presso il domicilio dell'imputato anziché nelle forme di cui all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la prosecuzione delle forme di notificazione inizialmente adottate non può ingenerare legittimo affidamento allorquando ciò si traduca nella lesione dell'interesse costituzionale alla ragionevole durata del processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2014, n. 12950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12950 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 28/10/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 2967
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - N. 5596/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EF TE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 2135/2013 della Corte di appello di Ancona del 4 giugno 2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Macerata in data 19 aprile 2012, ritenuta la colpevolezza di FO TE in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 1, e art. 256, comma 2, per avere egli immesso rifiuti pericolosi, consistenti in oli minerali esausti, nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti in località Acquesalate di Macerata ove è ubicata la azienda di autotrasporti da lui gestita, e al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1, lett. a) e b), e comma 2, dello perché aveva depositato nella area occupata dalla sua azienda in modo incontrollato rifiuti pericolosi e rifiuti ferrosi, lo condannava alla pena di mesi 6 di arresto e Euro 6.000,00 di ammenda.
La Corte di appello di Ancona, in data 4 giugno 2013 confermava in toto la predetta sentenza anche in relazione alla mancata concessione sia delle attenuanti generiche, in mancanza di elementi che le potessero giustificare, che della sospensione condizionale della pena, la cui negatoria è stata motivata sulla base della prognosi infausta in relazione alla futura condotta del prevenuto, prognosi fondata sulla circostanza che il prevenuto risulta gravato da numerosi precedenti penali.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, lo FO.
Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la asserita nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di fronte alla Corte di appello;
tale atto, infatti, è stato notificato presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, sebbene gli atti precedenti fossero stati notificati presso il domicilio dello FO. Poiché la forma di notificazione prescelta è ritenuta utilizzabile solo se la precedente notificazione è stata eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, è eccepito il vizio di tale atto e dell'intero conseguente giudizio di appello.
Col secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza affermandosi la erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 in quanto esso colpisce solo chi svolga l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, mentre lo FO svolge tutt'altra attività. Col terzo motivo è censurata la sentenza di appello in quanto in essa si darebbe per raggiunta la prova della pericolosità dei rifiuti indicati nel capo di imputazione, laddove questa prova è frutto solo di presunzioni.
Infine col quarto motivo è dedotta la illegittimità della sentenza nella parte in cui ha escluso, senza adeguata motivazione, la sussistenza delle condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risultato infondato, non è, pertanto, meritevole di essere accolto.
Esaminando partitamente i singoli motivi di impugnazione proposti dallo FO e, quindi, procedendo dal primo di essi, rileva questa Corte che con lo stesso il ricorrente lamenta, denunziandone la illegittimità, intanto le modalità secondo le quali è stata eseguita, la notificazione nei suoi confronti del decreto di fissazione della udienza di fronte alla Corte di appello nonché la susseguente dichiarazione di sua contumacia, derivante dalla sua mancata presentazione di fronte al predetto giudice per la celebrazione del giudizio di gravame.
In particolare, osservava il ricorrente che la notificazione sia del decreto di citazione di fronte al giudice di primo grado che il precedente avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. erano stati a lui notificati, con buon esito, presso la sua abitazione.
Sulla base di tale premessa in fatto e ritenendo che la notificazione del decreto di fissazione della udienza di fronte alla Corte di appello, indubbiamente notificato ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia dello FO, potesse essere eseguita secondo le modalità prescelte solamente laddove non fosse stato possibile notificare l'atto nelle forme previste dall'art. 157 c.p.p., da comma 1 a comma 7, e, pertanto, solo dopo che la prima notificazione era stata eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, il ricorrente deduceva sia la nullità della notificazione dell'avviso di udienza di fronte alla Corte di appello, trattandosi, peraltro, di prima notificazione relativa a quel grado di giudizio, che della dichiarazione di sua contumacia conseguente alla sua mancata presenza in sede di celebrazione del giudizio di secondo grado.
Essendo la esegesi normativa operata dal ricorrente errata, il relativo motivo di impugnazione va dichiarato infondato. Deve, in primo luogo essere sgombrato il campo dal suggestivo rilievo formulato dal difensore del ricorrente ed avente ad oggetto la circostanza che, essendo la notificazione dell'avviso di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 601 c.p.p. il primo atto notificato all'imputato nell'ambito del giudizio di gravame, ad esso non poteva applicarsi l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le "notificazioni successive", con evidente logica esclusione dal suo ambito applicativo della prima notificazione.
Come, infatti, questa Corte ha, chiaramente e nettamente, precisato, l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina (Corte di cassazione, Sezione 6 penale, 8 maggio 2013, n. 19764). Ciò posto, non ignora il Collegio che in alcune sporadiche occasioni la disposizione ora in discussione è stata intesa nel senso che sarebbe nulla la notifica del decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello eseguita, ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia dell'imputato, nonostante l'esistenza agli atti del domicilio ritualmente dichiarato dall'imputato, in quanto, in tal caso, il domicilio "legale" non potrebbe prevalere su quello dichiarato, considerato che l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, è chiaramente riferibile, nell'organizzazione della norma in cui si inserisce, alle ipotesi considerate dai commi precedenti;
ne consegue, secondo tale orientamento, che detta nullità tempestivamente eccepita comporta la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 27 febbraio 2007, n. 8108), con l'ulteriore precisazione che la detta disposizione si applica solo alle notificazioni successive a quella eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, (mediante deposito dell'atto e affissione dell'avviso), mentre non si applica nell'ipotesi in cui - come nella specie - l'imputato abbia precedentemente eletto domicilio nel luogo di abituale dimora ex art. 161 c.p.p. (Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 6 dicembre 2005, n. 44608). In una successiva e più articolata declinazione, il principio che precede è stato da questa stessa Sezione esposto nel senso che qualora, nonostante l'intervenuta nomina di un difensore di fiducia e la sussistenza, quindi, della condizione che avrebbe legittimato la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado nelle forme di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, (e cioè a mani del difensore stesso), detta notifica sia stata effettuata al domicilio dichiarato dall'imputato, così da dar luogo al legittimo affidamento, da parte di costui, che anche le successive notifiche sarebbero state effettuate, nello stesso modo, il giudice d'appello il quale constati che invece la notifica del decreto di citazione in secondo grado è stata effettuata, pur in modo formalmente regolare, a mani del difensore, deve porsi il problema che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e deve quindi disporre, a pena di nullità, prima dell'eventuale dichiarazione di contumacia, che la notifica venga rinnovata (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 27 novembre 2007, n. 43952). Tale orientamento, tuttavia - peraltro solo in parte pertinente al caso ora in esame, nel quale il ricorrente non risulta avere eletto domicilio presso la propria abitazione avendo solo dichiarato che questa era la propria residenza - è stato successivamente in più occasioni disatteso, da ultimo con la recente sentenza n. 42002 del 2014 di questa stessa Sezione. In particolare si è rilevato come sia rituale la procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia, prevista dall'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, anche nel caso di imputato che abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi dell'art. 161 c.p.p. (così, Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 13 febbraio 2008, n. 6790 e nello stesso sostanziale senso, con articolata motivazione, anche Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 8 novembre 2007, n. 41063). Sul tema si è altresì aggiunto, con la citata sentenza n. 42002 del 2014, che, secondo la puntuale previsione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, nel testo attualmente vigente, successivamente alla esecuzione della prima notificazione al solo imputato non detenuto (e non anche alle altre eventuali parti del processo cfr.: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 26 luglio 2011, n. 29919, sentenza nelle quale è puntualizzato che la modalità di notificazione in questione non si applica nei confronti di soggetti diversi dall'imputato od dall'indagato) i successivi atti del processo sono portati alla sua conoscenza, laddove vi si stata una nomina di difensore di fiducia, tramite la notificazione degli stessi mediante consegna al predetto difensore.
Questi, a sua volta, ove non intenda accettare la responsabilità deontologica che, in ragione dell'esistenza del rapporto fiduciario col destinatario dell'atto, gli deriverebbe da siffatta modalità di notificazione degli atti all'imputato, essendo questa, in linea di principio, esulante rispetto ai limiti del mandato professionale e non connessa ad un'elezione di domicilio presso il medesimo difensore, potrà, con dichiarazione che, per produrre effetti, deve intervenire, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, o contestualmente all'atto di nomina ovvero, con comunicazione diretta all'autorità procedente, subito dopo tale nomina, ma sempre prima della notificazione di un atto (così, ex multis, Corte di cassazione, Sezione 1 penale, 12 aprile 2013 n. 16615), informare di ciò l'autorità in questione, in tal modo impedendo l'operatività di detta disposizione, e ripristinando, pertanto, le ordinarie modalità notificatorie.
Tale meccanismo normativo, semplificando una fase spesso macchinosa e di non facile attuazione del procedimento, è volto, come è stato sagacemente rilevato sin dalla sentenza di questa Corte n. 41469 del 2005 e ribadito anche nella sentenza n. 41063 del 2007, a costituire un efficace contemperamento, rispettoso del principio di bilanciamento fra i valori espressi dalla Carta costituzionale, fra le esigenze, che potrebbero prima facie apparire divergenti, della ragionevole durata del processo, di cui è espressione all'art. 111 Cost., e quelle, non meno fondamentali per l'ordinato sviluppo della vita associata, della tutela del diritto di difesa, che evidentemente non potrebbe realizzarsi in assenza di una compiuta informazione al prevenuto dei modi e dei tempi in cui egli ha la possibilità di esercitare tale diritto, presidiate dall'art. 24 Cost., (sostanzialmente in questi termini: Corte di cassazione, Sezione 4, penale, 21 novembre 2005, n. 41469; nonché idem Sezione 3 penale, 8 novembre 2007, n. 41063). Sulla base di tali premesse - le quali evidenziano che la scelta di privilegiare le modalità di notificazione degli atti processuali fissate dall'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, non risponde ad una valutazione di mera e generica opportunità, da valutarsi in termini di ampia discrezionalità da parte dell'autorità procedente, ma risponde, viceversa, alla esigenza di assicurare il rispetto di un valore, quello della celerità del processo, costituzionalmente garantito, cui, come abbiamo visto, fungono da possibili controlimiti, proprio in considerazione della rilevanza costituzionale degli altri interessi potenzialmente coinvolti dalla attuazione della predetta disposizione contenuta nel codice di rito, la possibilità che hanno ora il prevenuto, attraverso un'espressa elezione di domicilio, ora il suo difensore di fiducia, attraverso la ricordata dichiarazione di non accettazione delle notificazioni, di escludere l'operatività della ricordata disposizione, ripristinando la ordinaria disciplina - deve affermarsi che non sia conforme allo spirito della ricordata norma ritenere che quest'ultima possa essere obliterata ed annichilita nell'ipotesi in cui - per motivi diversi dalla richiesta da parte dei soggetti a ciò legittimati della applicazione dei ricordati controlimiti - l'autorità giudiziaria, pur avendone la possibilità, abbia provveduto a far eseguire una notificazione all'imputato non detenuto, successiva alla prima, senza adottare la forma di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8 bis. Rileva, infatti, questa Corte, in ciò superando il ricordato orientamento espresso in senso opposto dalla richiamata sentenza n. 43952 del 2007, che nessun legittimo affidamento può costituirsi ne' esso può, pertanto essere meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, laddove lo stesso si concretizzi, in assenza di motivazioni dotate di pari forza, nella lesione di un interesse di valenza così fondamentale per l'ordinamento da essere tradotto in un principio di livello costituzionale.
Passando all'esame del secondo motivo di impugnazione, col quale è censurata la sentenza della Corte territoriale marchigiana nella parte in cui questa ha ritenuto applicabile allo FO la disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, sebbene questi non svolga l'attività di raccolta trasporto, recupero, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti ma gestisca una ditta di autotrasporti, rileva questa Corte che in molteplici occasioni essa ha ribadito il concetto secondo il quale integra la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, anche la occasionale condotta, posta in essere da chiunque,
sussumibile, in assenza della specifica autorizzazione, in una delle fattispecie comportamentali elencate dalla predetta disposizione, senza che ricorra affatto la necessità che la stessa sia compiuta in forma professionale o comunque sistematica (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 3 marzo 2009, n. 9465; idem Sezione 3 penale, 19 giugno 2013, n. 26614). Nel caso in esame la condotta dello FO, consistente appunto nell'abbandono e deposito dei rifiuti derivanti dalla sua attività di gestore di una ditta di autotrasporti integra senza dubbio gli estremi della condotta sanzionata dalla norma in questione. In ordine al terzo motivo, attinente alla qualificazione come pericolosi dei rifiuti sversati dallo FO nei pozzetti di raccolta delle acque meteroriche nonché di parte di quelli abbandonati sul terreno in uso alla impresa da lui gestita, osserva la Corte che nella sentenza di appello è correttamente precisato che, data la tipologia dei rifiuti in questione, si tratta, infatti, di oli minerali esausti e batterie elettriche per autoveicoli esaurite ma ancora piene dei liquidi in esse contenuti, la loro qualificazione come rifiuti pericolosi, derivando dalla espressa tipizzazione normativa, non necessità di particolare attività di accertamento istruttorio, dovendo essa essere ricondotta alla semplice appartenenza dei rifiuti in questione alla categoria qualificata come pericolosa dal legislatore.
Infine, riguardo al quarto motivo di impugnazione, avente ad oggetto la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si rileva che è ben vero che questa può essere concessa dalla autorità giudiziaria, come richiesto nel caso di specie, anche una seconda volta, laddove la sommatoria delle sanzioni inflitte con la prima sentenza di condanna, la cui esecuzione già sia stata oggetto di sospensione, e con la seconda non superi il limite massimo di pena per la quale può essere concesso il beneficio, ma è altrettanto vero che tutto quanto precede è, a sua volta, subordinato alla discrezionale formulazione da parte del giudicante della prognosi favorevole sul successivo comportamento del prevenuto, del quale si deve prevedere la futura illibatezza penale.
Ragionevolmente detta prognosi può essere fondata sul comportamento anteatto del soggetto in questione, in particolare sulla presenza o meno di precedenti pregiudizi penali, a nulla rilevando che per gli stessi l'individuo abbia o non abbia goduto di altre sospensioni della pena.
Infatti, mentre ai fini della oggettiva concedibilità della sospensione condizionale della pena gioca un ruolo decisivo la entità della sanzione della cui esecuzione si chiede la sospensione ed il fatto che il condannato già abbia in passato goduto del beneficio, ai diversi fini della concedibilità soggettiva del detto beneficio la condizione che deve essere soddisfatta è relativa, come detto, alla ragionevole presunzione che l'individuo in questione sia così tanto sensibile al rispetto del divieto imposto dalla sanzione penale dall'astenersi da ulteriori violazioni di esso;
osserva, quindi, la Corte che è possibile, in maniera del tutto plausibile, che il riscontro del grado più o meno intenso di detta sensibilità sia operato in funzione della risposta data, sino al momento del fatto per cui si procede, all'imperativo comportamentale dettato dall'esistenza delle varie norme penali precettive. Il fatto che in passato, a fronte delle violazioni di tale imperativo, non sia stato concesso il beneficio di cui all'art. 163 c.p., è elemento che può incidere sulla oggettiva attribuibilità
del beneficio (non essendo questo reiterabile più di una volta), ma non vale di per sè a rendere illegittima la espressione da parte del giudice del merito di una prognosi infausta sul futuro comportamento del condannato tale da indurlo a negare il beneficio. Nel caso in esame la Corte, pur rilevato che lo FO aveva nel passato goduto solo una volta della sospensione condizionale della pena (e che quindi in linea astratta, stante anche la modesta entità della sanzione ora irrogata, questa poteva essere reiterata), ha riscontrato che egli aveva riportato nel passato numerose altre condanne per violazione di norme penali;
tale rilievo è stato ritenuto, in maniera del tutto congrua, dalla Corte come indice rivelatore di una personalità restia a conformare il proprio comportamento ai dettami legislativi previsti dalle norme penali e della quale, pertanto, appariva prevedibile nel futuro la ulteriore realizzazione di condotte penalmente illecite.
Di qui la giustificata negazione della sospensione condizionale della pena.
È, appena il caso di rilevare che (sebbene i fatti per cui è processo siano stati accertati fin dal 26 agosto 2009 e che, pertanto, da tale data deve intendersi decorrere il termine prescrizionale dei reati contestati) il termine in questione, la cui durata massima in presenza, come nel caso, di fattori interruttivi del suo corso è pari a cinque anni (data la tipologia dei reati stessi e della sanzione massima prevista per i medesimi), nella fattispecie che interessa siffatta prescrizione, che di regola sarebbe maturata al 26 agosto 2014, non può dirsi ancora perfezionatasi, essendo il suo corso rimasto interrotto nel corso del giudizio di primo grado per complessivi 65 giorni.
Di conseguenza essa al momento della presente decisione non è decorsa in quanto la stessa sarebbe andata a perfezionarsi solo in data 31 ottobre 2014.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2015