Sentenza 27 giugno 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2003, n. 10282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10282 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1 0 2 82/ 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE UP Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 19739/00 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron.22312 Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Rel. Consigliere Ud.20/12/02 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Federico ROSELLI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GATTA 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO ARNO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO FF.SS. SPA SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PANETTERIA 15, presso lo studio • che lo rappresenta e dell'avvocato ANTONIO SINESIO, 2002 difende, giusta delega in atti;
5721 -1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21743/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/11/99 R.G.N. 30462/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- GA NI
contro
Ferrovie dello Stato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 15 luglio 1992 NI GA,dipendente delle Ferrovie dello Stato, esponendo che aveva presentato inutilmente in via amministrativa domanda diretta a ottenere il riconoscimento della causa di servizio per la ipoacusia bilaterale da cui era affetto in relazione all'attività svolta soprattutto in galleria dal 1984 al 1992 con apparecchiature particolarmente rumorose e con esposizione continuativa al fragore del passaggio dei treni, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Roma la s.p.a. Ferrovie dello Stato chiedendo che venisse accertata la causa o la concausa di servizio per la infermità denunziata e sollecitava l'ammissione di prova testimoniale diretta ad accertare "le mansioni svolte, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e i servizi di applicazione." Con sentenza in data 20 marzo 1997 il Pretore adito rigettava la domanda perché sfornita di prova, avendo il ricorrente articolata quella testimoniale in modo generico e impreciso. Con sentenza in data 5 febbraio 1999 il Tribunale di Roma rigettava l'appello del GA osservando non solo che il medesimo aveva articolato una prova del tutto generica, inidonea a evidenziare la fondatezza della domanda qualora i testi fossero stati chiamati a deporre e insuscettibile di essere integrata con la sollecitata acquisizione del fascicolo delle Ferrovie per la genericità della richiesta e per il tentativo di invertire l'onere della prova, ma anche che nemmeno in appello il lavoratore aveva sollecitato l'ammissione di mezzi di prova. NI GA ricorre per cassazione con unico motivo. Resistono le Ferrovie dello Stato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso NI GA deduce che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 414, 421 e 437 c.p.c. nonché con motivazione 1 contraddittoria e insufficiente, aveva errato nel ritenere generica la prova testimoniale articolata per dimostrare la fondatezza della domanda senza curarsi di porre in relazione tale articolazione della prova con il contenuto del ricorso introduttivo, nel quale si faceva menzione di lavori svolti in galleria e in ambiente caratterizzato da elevato e costante inquinamento acustico, nonché con la prodotta relazione di consulenza tecnica di parte, nella quale erano descritte le mansioni espletate dal 1973 al 1992 con la conseguente esposizione a rischio. Il ricorso è infondato. La deduzione della prova per testi non può avvenire in modo generico e impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte l'approntamento di un'adeguata difesa. ( v. Cass. 24 febbraio 1987 n. 1938 ; Cass. 11 ottobre 1989 n. 4056 ). In particolare l'esigenza della specificazione dei fatti di prova sui quali i testi devono Sehlku. Se.p.e. deporre e posta dall'art. 244° è soddisfatta soltanto quando i fatti dedotti a prova siano, sia pure sinteticamente, esposti nei loro elementi essenziali in modo da confortare, se confermati, la domanda dell'attore e da consentire alla controparte di contraddire . Peraltro nel rito del lavoro l'attribuzione al giudice di poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. incontra un duplice limite, poiché, da una parte, deve rispettare il principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall'altra, deve rispettare il divieto di utilizzazione della scienza privata del giudice. Infatti l'art. 414 n. 5 c.p.c. dispensa la parte dall'onere della richiesta della prova con particolari formule sacramentali ma richiede pur sempre che dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova siano dedotti, sia pure 2 . implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia e cioè che sussistano significative piste probatorie emergenti dagli atti di causa .( v. Cass. 6 luglio 2000 n. 9034 ). hours Nella specie con motivazione adeguata e immune da vizi logici i giudici di merito avevano ritenuto generica e imprecisa la prova articolata dal GA e preclusa dall'esigenza di non sostituirsi alla parte al fine di supplire alla sua inerzia probatoria, peraltro eccepita dalla controparte, la possibilità di ricercare d'ufficio, come sollecitato dal GA, in altri atti e documenti del processo elementi idonei a integrare la genericità della prova articolata. [ Correttamente perciò l'attore era stato dichiarato decaduto dalla prova con conseguenziale rigetto della sua domanda in quanto sfornita di prova. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, ricorrendo nella specie giusti motivi di compensazione. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
P.Q.M.
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-3-73 N. 533 La Corte rigetta il ricorso. Nullaperle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Natale Cagitério Il Presidente Vincenzo Miles все IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 27 GIU, 2003 IL CANCELLIERE 3 -- -