Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5393 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
05 39 3 / 02 AULA "B" 505/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe Presidente IANNIRUBERTO Consigliere R.G.N. 16267/99 DELL'ANNO Dott. Paolino Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Consigliere Cron.16289 Dott. Guido VIDIRI Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 05.02.2002 da ON KA HE rapp.to e difeso dall'avv. Eugenio Aprile, presso il quale elett.te domicilia in Merano, corso Libertà, n. 184/A, giusta procura speciale a margine del ricorso, e domiciliato di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- ricorrente -
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contro
HOLZLAND FUCHS s.r.l. in persona del legale rapp.te .p.t. sig.ra Wielander Johanna, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Michael Gruner, del Foro di Bolzano, e Luigi Manzi, presso il quale ultimo elett.te 1 ス domicilia in Roma, via F. Confalonieri, n. 05, giusta procura speciale a matgine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 00938/98 del 04/22.12.1998, R.G. n. 00573/98, notificata il 27 maggio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05 febbraio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Carlo Albini, per delega ddell'avv. Luigi Manzi, per la HO CH s.r.l.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Bolzano confermava la sentenza del Pretore di Merano n. 0050/97 del 19 marzo - 17 aprile 1997 con la quale, revocato il decreto ingiuntivo opposto, era stata a sua volta rigettata la domanda proposta da RL EI AD contro la HO CH s.r.l., esercente attività all'ingrosso di commercio e importazione di legname, diretta al riconoscimento del suo diritto alle somme di denaro specificamente indicate nel ricorso introduttivo. Aveva dedotto, in sintesi, il AD che era stato assunto con contratto 24 settembre 1991 stipulato da esso AD e CH EI, quest'ultimo quale legale rappresentante della HO CH s.r.l., come da accordo del 12 precedente, in qualità di institore dall'01 gennaio 1992 per la durata minima di tre anni a determinate condizioni e benefici, in una costituenda società; che in effetti quest'ultima società era stata costituita in data 21 febbraio 1992, a denominazione HO CH Commerz s.r.l., tra i soci HO CH s.r.l. e il AD stesso, amministrata da un Consiglio composto da CH IN, il AD e CH OL, e della quale il AD aveva assunto la carica di amministratore delegato;
che in data 22 settembre 1992 era stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della società la cessazione di ogni incarico di esso AD, che era stato anche privato di qualsiasi erogazione;
che, ritenuto illegittimo il comportamento della 2 datrice di lavoro HO CH s.r.l. quale parte stipulante gli originari atti negoziali, aveva fatto istanza di decreto ingiuntivo neri confronti di essa, poi concesso, per la corresponsione del "risarcimento del danno, ossia (di) tutte le retribuzioni dovute ove il rapporto non fosse stato anticipatamente risoluto”. Osservava il Tribunale: premesso che tra il contratto asseritamente preliminare e quello altrettanto asseritamente definitivo era stata costituita la società HO CH Commerz s.r.l., che avrebbe dovuto, come poi era avvenuto, assumere il AD, non ben si intendeva se contraente negli atti negoziali del 12 e del 24 settembre 1991 dovesse ritenersi la persona fisica CH EI, quale titolare di una “Ditta HO, come generica denominazione di gruppo", come da costituzione della parte nel preliminare, "ovvero la costituenda HO-Laces", poi denominata HO CH Commerz s.r.l., ancorché, "non essendo, proprio nomine, parte contraente la preesistente HO CH s.r.l., nè la costituenda HO-Laces", dovesse ritenersi che parte era stato "CH EI (come indicata al punto 1 del contratto e nella sottoscrizione, non altrimenti qualificata)"; la HO CH Commerz s.r.l. aveva corrisposto al AD il pattuito trattamento economico fino al 22 settembre 1992; poiché tali ultimi atti, come ammesso dallo stesso AD, valevano come attuazione e/o esecuzione dell'originario contratto definitivo 24 settembre 1991, le funzioni di amministratore delegato della nuova società del AD, in realtà, dissimulavano con pieno consenso di quest'ultimo le mansioni di subordinato institore della Commerz;
donde, il difetto di legittimazione passiva della HO CH s.r.l. chiamata in giudizio, e ciò anche nella ipotesi che la HO CH s.r.l. si fosse costituita nel contratto 24 settembre 1992, evidentemente in veste di promittente del terzo;
in tale ultimo caso, peraltro, si sarebbe anche dovuta escludere la natura lavoristica della vertenza introdotta. Ricorre per cassazione AD RL EI proponendo tre motivi di censura. La HO CH s.r.l. si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso AD RL EI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2475 e 2331, secondo comma, c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, 3 c.p.c.: la sentenza pretorile aveva accertato che parte nel contratto definitivo del 24 settembre 1991 erano stati il AD e la HO CH s.r.l., nè la partecipazione di quest'ultima all'atto negoziale era stata mai negata, neanche nel prosieguo del giudizio;
la individuazione di dette parti al contratto, pertanto, era passata in giudicato. Il motivo è infondato. Premesso che la HO CH s.r.l. era rimasta vittoriosa in primo grado e quindi priva dell'interesse alla modifica della relativa sentenza, le conclusioni di essa appellata in secondo grado, che "analiticamente contrastando le censure di controparte e chiedendone la reiezione” si esprimevano nel senso che fosse "confermata la sentenza di 1° grado, tranne che in ordine alla statuita compensazione delle spese processuali", escludono che potesse essersi formato qualsiasi (implicito) giudicato sulla individuazione delle parti stipulanti i richiamati atti negoziali. Con il secondo motivo di ricorso AD RL EI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2475 e 2331, secondo comma, c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: accertato, con valore di giudicato, che gli impegni dell'accordo 24 settembre 1991 erano stati assunti dalla HO CH s.r.l, quest'ultima, una volta costituita la HO CH Commerz s.r.l. era responsabile di tutti gli inadempimenti di quest'ultima ai sensi dell'art. 2331 c.c.. Il motivo deve ritenersi assorbito. Esso si fonda, espressamente, sul presupposto del giudicato interno sulla partecipazione della HO CH s.r.l al contratto cd. definitivo del 24 settembre 1991. Escluso tale presupposto, come da osservazioni sul precedente motivo di ricorso, non residua interesse alcuno all'esame della censura. Con il terzo motivo di ricorso AD RL EI denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1230, nonché omessa e contraddittoria motivazione al riguardo, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale aveva individuato, erroneamente, le parti contraenti dell'accordo 24 settembre 1991 nel AD e nel sig. CH EI, e successivamente, e contraddittoriamente, le individua, invece e correttamente, nello stesso AD e nella HO CH s.r.l. allorché rileva nella costituzione della nuova società 4 un intento novativo;
aldilà di tale contraddizione, comunque, nel contratto 21 febbraio 1992 mancava proprio l'animus novandi, sulla esistenza del quale il Tribunale non fornisce alcuna motivazione;
in realtà, la costituzione della nuova società, della quale il AD sarebbe stato institore, era innanzitutto facoltativa, tant'è che era prevista una penale in caso di mancata costituzione di essa, era anche incompatibile con la volontà di estinguere le precedenti obbligazioni ed era necessaria per la efficacia del primo accordo;
ne consegue che la nomina del AD ad amministratore delegato, lungi dal costituire novazione del primo accordo, ne era invece il puntuale adempimento, sicché le obbligazioni retributive, di partecipazione agli utili, dei benefici e della stabilità minima triennale derivavano dal primo accordo. Il motivo non può essere accolto. Nega il AD in questa sede l'accertamento della intervenuta novazione oggettiva delle originarie obbligazioni del contratto cd. definitivo nella costituzione della società HO CH Commerz s.r.l., sostenendone, invece, la valenza di "puntuale adempimento” di quanto previsto nel primo contratto. Ed allora, anche questo terzo motivo deve ritenersi assorbito, in coerenza con le osservazioni relative al motivo che precede, ove la censura deve considerarsi posta in relazione alla insussistenza di una novazione oggettiva, ferme le originarie parti da individuarsi nel AD e nella HO CH s.r.l., atteso che, esclusa, come si è visto, quest'ultima, dai soggetti della prima obbligazione, essa non poteva giammai, novazione o non, ritenersi responsabile della obbligazioni contrattuali per inadempimento della HO CH Commerz s.r.l.. Ma il motivo è anche inammissibile Il Tribunale, in realtà, si pronunzia anche in termini alternativi. Nella ipotesi che, in adesione alla tesi del AD, la HO CH s.r.l. potesse ritenersi parte del contratto 24 settembre 1992, il giudice di appello precisa, che in tal caso, comunque il AD, quale amministratore delegato della HO CH Commerz s.r.l. per effetto di propria delibera 21 febbraio 1992, fin dal primo momento di efficacia degli atti negoziali sopra indicati era legato, e con il suo pieno consenso, alla nuova società, per 5 la quale, soltanto, aveva prestato attività, e dalla quale aveva percepito, ancorché nei termini di cui al contratto 24 settembre 1991, i compensi maturati. Conclude, quindi, il Tribunale che anche in tale ipotesi doveva escludersi la legittimazione passiva della HO CH s.r.l., sia essa perché non aveva mai assunto delle obbligazioni, sia perché, qualora dovesse essere considerata qiale “promittente del terzo", perché insussistente persino una vertenza di natura lavoristica. E su tale punto, peraltro alternativamente decisivo della intera controversia nei termini in cui era stata proposta, manca qualsiasi censura. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, per il principio della soccombenza AD RL EI va condannato al rimborso in favore della HO CH s.r.l. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna AD RL EI al rimborso in 9.00 favore della HO CH s.r.l. delle spese del giudizio di cassazione in euro oltre a euro 2.000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 05 febbraio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovane apparella Giuseppe fannirubertoGiuseppeCamiraberto pament Shanselle IL CANCELLER anselle Depositato in Cancelleria 15 APR. 2002 A oggi, M E to R P IL CANCELLIERE 6