Sentenza 31 ottobre 2018
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora.
Commentari • 4
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La sentenza n. 1691 del 2 dicembre 2024, pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione V Penale, dimostra ancora una volta come anche i casi apparentemente minori possano sollevare questioni giuridiche di grande interesse. Questa volta, sotto la lente della Suprema Corte, sono finiti un ombrello a scatto, cinque euro e il pianerottolo di un condominio. Il caso L'imputato, condannato in primo grado per furto aggravato e furto in abitazione, si era appellato sostenendo l'insufficienza delle prove e l'inapplicabilità dell'art. 624-bis c.p., affermando che il pianerottolo non fosse una pertinenza di privata dimora. La Corte d'Appello aveva dichiarato improcedibile il reato di furto …
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di furto in abitazione previsto e punito dall'art. 624 bis del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi …
Leggi di più… - 3. Cortile è pertinenza della privata dimora, furto aggravato (Cass. 4355/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2023
Per potersi configurare furto in abitazione, è sufficiente che il delitto di furto sia commesso in un luogo costituente pertinenza di una privata dimora in cui si svolgano non occasionalmente atti della vita privata, anche se la pertinenza, di per se stessa considerata, non venendovi compiute attività della vita privata destinate a rimanere riservate, non integri una privata dimora. Cassazione penale sez. V, ud. 10 novembre 2022 (dep. 2 febbraio 2023), n. 4535 Presidente Vessichelli – Relatore Romano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 30 marzo 2021 del Tribunale di Torino che, all'esito del …
Leggi di più… - 4. Operaio ruba nello spogliatoio del cantiere: è furto in abitazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 dicembre 2021
1. Il GM del Tribunale di Como, con sentenza del 20/6/2018, all'esito di giudizio abbreviato, condannava B.S., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata e recidiva, alla pena, già così ridotta per il rito, di anni due di reclusione ed Euro quattrocento di multa per i reati:a. di cui all'art. 624 bis c.p. perché, al fine di trarne profitto, si appropriava del portafogli di proprietà di A.R. K, contenente i seguenti documenti: - permesso di soggiorno n. (OMISSIS); - carta d'identità n. (OMISSIS); - tesserino sanitario; - bancomat n. (OMISSIS) emesso da Banca Intesa San Paolo; - carta di credito n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2018, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2018 |
Testo completo
0 1278- 1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 2787/2018 GERARDO SABEONE UP 31/10/2018 - Relatore ROSA PEZZULLO R.G.N. 39680/2017 ANDREA FIDANZIA ROBERTO AMATORE GI RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI LU nato a [...] il [...] B avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14.03.2017 la Corte d'appello di Cagliari -Sezione distaccata di Sassari- confermava la sentenza del Tribunale di Sassari, che aveva condannato SI CA per il reato di cui all'art. 624-bis, così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 648 c.p., per essersi appropriato di una bicicletta, sottraendola a Mura Pietro Paolo, e lo condannava alla pena alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 320,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: -con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), c.p.p., per violazione dell'art. 624 bis c.p. e motivazione apparente e illogica sul punto;
invero, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017, l'androne di uno stabile non è più sussumibile nel concetto di privata dimora, venendo tale luogo utilizzato transitoriamente solo per il passaggio, non potendo ritenersi che vi si svolgano atti della vita privata;
inoltre, il rapporto tra il luogo e la persona è strettamente occasionale, in particolar modo per la persona offesa che non aveva la propria dimora nello stabile ove si è verificato il furto;
infine, si tratta nella fattispecie di un luogo aperto ad un pubblico indefinito, dove il ricorrente è potuto entrare liberamente senza alcuna autorizzazione o effrazione;
-con il secondo motivo la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), c.p.p., per violazione dell'art. 62, n. 4, c.p., e per assenza o insufficienza della motivazione sul punto;
invero, la Corte territoriale nel valutare il valore della cosa, lo ha erroneamente rapportato al prezzo di acquisto, piuttosto che al momento della consumazione del reato, non tenendo conto in tal modo della perdita di valore subita dal bene, acquistato tempo prima rispetto alla commissione del furto;
inoltre, la Corte ha omesso di rilevare la tenuità del concreto pregiudizio economico derivato alla persona offesa dalla mancata disponibilità della bicicletta per soli due giorni, essendo stata essa restituita al legittimo proprietario dal ricorrente. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1. Il primo motivo di ricorso con il quale si contesta nella fattispecie la ricorrenza del reato di cui all'art. 624 bis c.p., non potendo ritenersi l'androne del condominio ove abitava la nonna della p.o., nel quale si trovava la bicicletta oggetto di furto, assimilabile ad una privata dimora, anche alla luce della nota pronuncia della S.U. n. 31345/2017, D'Amico- è palesemente infondato. In proposito, va subito detto che l'art. 624 bis c.p. -che punisce chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o 1 nelle pertinenze di essa- intende tutelare non solo la privata dimora in sé ma, come si evince testualmente dalla formulazione della norma, anche i luoghi costituenti pertinenza di essa.
1.1.Non si ritiene in proposito pertinente il richiamo alla pronuncia delle S.Un. n. 31345/2017 con la quale è stato affermato il principio secondo cui rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod.pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare- atteso che nella fattispecie, non essendo in contestazione che il fabbricato ove era risposta la bicicletta oggetto di furto fosse destinato a dimora, abitando lì la nonna della p.o., viene in questione piuttosto il tema relativo all'inquadramento o meno nell'ambito di una "pertinenza" dell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, essendo stata sportata appunto la bicicletta dall'androne.
1.2. Al quesito va data risposta positiva, atteso che l'androne di uno stabile rientra nell'ambito della tutela dei beni predisposta dall'art. 624 bis c.p., essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale delle abitazioni collocate nello stabile condominiale, sebbene pro quota, per tutti gli appartamenti dell'anzidetto complesso" ( Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 240442). Invero il rapporto tra cosa principale e pertinenza non attiene ad una connessione materiale o strutturale, come nell'incorporazione, ma si configura come rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale, sicché il vincolo pertinenziale può sussistere anche tra opere dotate di autonomia strutturale (Cass. Civ. Sez. 2 n. 2804 del 02/02/2017 e C Sez. 2, n. 12855 del 10 giugno 2011). Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale, come appunto nella fattispecie dell'edificio condominiale, ove l'androne assolve appunto a tale funzione ed è strumentale e complementare alle abitazioni dello stabile condominiale.
2. Manifestamente infondato si presenta anche il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., avendo la Corte territoriale rapportato il valore della cosa al momento dell'acquisto e non a quello della consumazione del reato Sul punto occorre evidenziare che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità nel reato di furto, l'entità del pregiudizio deve commisurata al valore della cosa alessere momento della consumazione del reato, essendo irrilevanti le vicende successive alla integrazione di detta attenuante (Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017). Nella fattispecie in esame, tuttavia, la Corte territoriale ha considerato il prezzo di acquisto della bicicletta (euro 1250,00) indicato nella fattura in atti come utile parametro di riferimento per al fine di ritenere che il danno prodotto alla p.o. non fosse di lieve entità al momento dell'asportazione, in considerazione 2 della non risalenza dell'acquisto stesso ed in mancanza di elementi che sconfessassero tale valore significativo 3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e l'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità, riconducibile a colpa del ricorrente, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31.10.2018 Il Consigliere estensore Il Presidente A late Pizzallo Gefando Sabeone Rosa Pezzullo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 GEN. 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 3