Sentenza 4 luglio 2002
Massime • 1
Al fine di verificare la tempestività della proposizione dell'atto di appello, occorre far riferimento alla data di deposito del ricorso certificata dal cancelliere; tale certificazione fa fede fino a querela di falso, a nulla rilevando altri accertamenti in fatto attestanti circostanze contrastanti con detta certificazione e solo in caso di mancanza della suddetta certificazione la tempestività del deposito dell'atto può essere provata diversamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2002, n. 9706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9706 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BI IO, BI MA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CASACCIA, rappresentati e difesi dall'avvocato ENRICO MEZZETTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto Nazionale, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6/99 del Tribunale di VITERBO, depositata il 07/01/99 - R.G.N. 879/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Viterbo BI MA conveniva in giudizio l'INPS per il riconoscimento del suo diritto alla iscrizione nell'elenco di lavoratori agricoli, sussistendo un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda del padre BI IO, presso cui aveva lavorato dal 1988 in poi, previa la sua cancellazione da unità attiva del nucleo del padre, coltivatore diretto.
L'INPS contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Viterbo, investito in grado di appello ad istanza di BI IO e MA, con sentenza del 3/12/98 - 7/1/99 dichiarava l'improcedibilità dell'impugnazione per tardività della stessa. Precisava il giudice del riesame che la sentenza era stata notificata il 16/5/97, mentre l'appello era stato depositato in cancelleria il 17 giugno 1997, nel 31^ giorno successivo (in quanto il. 15/ 6/97 - 30^ giorno utile - cadeva di domenica). Nè poteva essere accolta. la censura degli appellanti (secondo cui il deposito era di fatto avvenuto il giorno 16 giugno, mentre risultava depositato il successivo giorno 17 per fatto imputabile alla stessa cancelleria) in quanto la stessa "pur degna di rispetto e considerazione, in base agli accertamenti disposti" non poteva scalfire la valenza formale del dato emergente dall'originale del ricorso in appello, poi notificato, in copia all'INPS, secondo cui il deposito era avvenuto il 17/6/97. Privi di valore erano gli accertamenti compiuti presso la cancelleria, in quanto il deposito può considerarsi "completamente e legalmente compiuto soltanto con la sottoscrizione del funzionario addetto all'ufficio, rimanendo privo di valore... l'eventuale apposizione di un timbro (pur appartenente all'ufficio...) non seguito dalla firma del soggetto titolare di quell'ufficio". L'appello quindi era tardivo ed improponibile.
Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione BI IO e MA, fondato su due motivi.
Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione degli art. 434 e 116 CPC, 72 e 74 disp. att. CPC (art. 360 n. 3 CPC) deducono i ricorrenti che il Tribunale ha basato la pronuncia esclusivamente sul dato formale, ritenendolo prevalente sugli accertamenti compiuti. Le norme citate prevedono solo l'attività materiale della consegna dell'atto, senza alcuna attività formale di documentazione del cancelliere ai fini del completamento ed efficacia del deposito stesso, mentre l'art. 74 disp, att. dispone che "il cancelliere dopo avere controllato la regolarità fiscale degli, atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo..." L'omissione della certificazione e la mancata sottoscrizione del cancelliere non è mai stata considerata essenziale e non pregiudica la possibilità di desumere altrimenti la regolarità e tempestività della costituzione o della produzione, non imponendo la legge alla parte l'onere di premunirsi di particolari certificazioni a riguardo (Cass. n. 4225 del 29/6/81), con la conseguenza che la mancata certificazione della data di deposito non può determinare l'invalidità dello stesso e l'inesistenza giuridica dell'atto (Cass. n. 10693 del 29/10/97). La prevalenza accordata dal Tribunale al dato formale, rispetto agli accertamenti effettuati, non è quindi giustificata e comporta anche una cattiva gestione della prova acquisita dallo stesso Tribunale: sull'atto esiste anche un altro timbro del 16/6/97, privo di sottoscrizione, cancellato con "bianchetto" e, secondo la dichiarazione di una dipendente della cancelleria l'atto si trovava in ufficio la mattina del 17 giugno, alle ore 8 (prima dell'apertura al pubblico), con quel timbro appartenente all'ufficio, ma senza firma. Ciò basta a provare che era stato depositato il giorno precedente e che le irregolarità ed omissioni del cancelliere non possono risolversi in danno della parte.
Lamentando, col secondo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 CPC), deducono i ricorrenti che il Tribunale ha apprezzato gli elementi di fatto addotti dagli appellanti a sostegno della tesi della tempestività del deposito, ma li ha ritenuti privi di significato, per la mancanza della firma del cancelliere, senza indicare la norma che imporrebbe simile valutazione, ne' alcuna argomentazione giuridica che consenta di ricostruire l'iter logico seguito. Anche sotto questo profilo la sentenza deve essere cassata.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "la proposizione del ricorso in opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non si sottrae alla regola del deposito del relativo atto in cancelleria, da attestarsi da parte del cancelliere (art. 57 Cod. Proc. Civ.), ne' agli adempimenti contemplati per tale deposito (artt. 38 disp. Att. Cod. Proc. Civ. Ed 1 della legge 7 febbraio 1979 n. 59). Pertanto, al fine della tempestiva instaurazione di detto giudizio d'opposizione, nel rispetto del termine perentorio fissato dal citato art. 22, non può ritenersi sufficiente la mera spedizione del ricorso, ove il cancelliere abbia legittimamente rifiutato di attestarne il deposito, per la mancata effettuazione dei prescritti versamenti, senza che sia dato al giudice di surrogare aliunde l'attività certificativa del deposito del ricorso spettante in via esclusiva al cancelliere (Cass. S.U. n. 4130 del 17/6/1988). La potestà certificativa del cancelliere si estende a tutti gli atti che per legge devono essere depositati presso l'Ufficio giudiziario;
la tempestività del compimento di un atto può eventualmente essere provata diversamente solo nel caso in cui, per qualunque motivo, manchi l'attestazione del cancelliere;
ove però la certificazione sia stata apposta all'atto, la stessa può essere impugnata solo con querela di falso, che nel caso di specie non è - stata proposta. Il ricorso quindi deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2002