Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2014, n. 23661
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Sentenza 29 aprile 2014

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In tema di pena accessoria obbligatoria ma discrezionale nel "quantum", è legittima la sua applicazione, ove non abbia provveduto in proposito il giudice di cognizione, da parte del giudice dell'esecuzione nel minimo edittale, in quanto, da un lato, non è espressione di valutazione discrezionale, dall'altro non costituisce una decisione di cui il condannato possa dolersi stante la sua obbligatorietà.

È legittima l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione di pene accessorie erroneamente non applicate in sede di cognizione, facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, ove si tratti di pene obbligatorie per legge e predeterminate nella specie e nella durata. (Fattispecie relativa alla pena accessoria della perdita della licenza d'esercizio, prevista dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75).

Commentario1

  • 1La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generale
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    Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2014, n. 23661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23661
Data del deposito : 29 aprile 2014

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