Sentenza 29 aprile 2014
Massime • 2
In tema di pena accessoria obbligatoria ma discrezionale nel "quantum", è legittima la sua applicazione, ove non abbia provveduto in proposito il giudice di cognizione, da parte del giudice dell'esecuzione nel minimo edittale, in quanto, da un lato, non è espressione di valutazione discrezionale, dall'altro non costituisce una decisione di cui il condannato possa dolersi stante la sua obbligatorietà.
È legittima l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione di pene accessorie erroneamente non applicate in sede di cognizione, facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, ove si tratti di pene obbligatorie per legge e predeterminate nella specie e nella durata. (Fattispecie relativa alla pena accessoria della perdita della licenza d'esercizio, prevista dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75).
Commentario • 1
- 1. La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2014, n. 23661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23661 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 29/04/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1344
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 38820/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI RI N. IL 12/09/1947;
avverso l'ordinanza n. 195/2012 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del 08/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 08.05.2013 il Gip del Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciando ex art. 130 c.p.p., ordinava la correzione della sentenza emessa il 05.04.2011 ai sensi dell'art. 444 c.p.p., (patteggiamento c.d. allargato) a carico di MI IO, integrandola con la condanna al pagamento delle spese processuali e con le pene accessorie di legge (perdita della licenza di esercizio, interdizione dai pubblici uffici, interdizione dall'esercizio della tutela e curatela per anni due). Il giudice giustificava il provvedimento con la considerazione che si trattava di conseguenze obbligatorie predeterminate per legge e non rimesse alla discrezionalità del giudicante.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione, limitata all'applicazione delle sole pene accessorie, deducendo violazione di legge, argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : le pene accessorie in questione non erano predeterminate per legge nella loro durata, ma graduabili, di tal che avrebbero potuto essere applicate solo dal giudice della cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
2. Il ricorrente denuncia violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione fatto ricorso alla procedura ex art. 130 c.p.p., (correzione di errore materiale) per applicare le pene accessorie che conseguono alla pronunciata condanna - pretermesse nella sentenza- assumendo che, non trattandosi di pene predeterminate per legge quanto alla loro durata, la loro applicazione, rimessa alla discrezionalità del giudice della cognizione, non avrebbe potuto essere fatta dal giudice dell'esecuzione.
Il principio invocato dal ricorrente corrisponde a quanto statuito da questa Corte di legittimità con giurisprudenza consolidata (cfr., tra le tante, Cass. Pen. Sez. 1^, n. 43085 del 17.10.2012, Rv. 253701, P.M. in proc. HI : "All'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata ex lege in specie e durata, può porsi rimedio, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con la procedura di correzione degli errori materiali"). Va quindi qui ribadito, in via generale, che è legittima l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione, facendo corretto ricorso alla procedura ex art. 130 c.p.p., di pene accessorie erroneamente non applicate in sede di cognizione, ove si tratti di pene obbligatorie per legge e predeterminate nella specie e nella durata.
Orbene, ciò posto, occorre vagliare se, nel caso di specie, si tratti di pene obbligatorie ex lege e predeterminate per specie e durata.-
In tal senso occorre rilevare come la pena accessoria della perdita della licenza d'esercizio sia prevista dalla L. n. 75 del 1958, art. 3, in modo certamente obbligatorio ("in tutti i casi....sarà
aggiunta la perdita della licenza d'esercizio") e come la stessa, consistendo nella decadenza dal titolo abilitativo, e cioè in una sanzione di tipo puntuale, non abbia margini di discrezionalità nel quantum di durata;
non essendo rimessa pertanto a valutazioni riservate al giudice della cognizione, la stessa ben può essere applicata dal giudice dell'esecuzione.
Sul punto il ricorso è dunque infondato.
Quanto alle altre pene accessorie qui in discussione (interdizione dai pubblici uffici ed interdizione dall'esercizio della tutela e della curatela) parimenti va rilevato come le stesse siano previste dalla L. n. 75 del 1958, art. 6, in modo altrettanto obbligatorio (I colpevoli di uno dei delitti....subiranno altresì) per cui non vi è discrezionalità nella loro applicazione, conseguenza necessaria della condanna;
tali pene accessorie, peraltro, sono effettivamente discrezionali nella durata (per un periodo variante da un minino di due anni ad un massimo di venti). Tanto rilevato, deve affermarsi però che il condannato non può avere interesse a dolersi di pena accessoria, pur discrezionale nel quantum, applicata nel suo minimo edittale (anni due), ne' può denunciare, in modo meramente formalistico, che sia stata applicata dal giudice dell'esecuzione nonostante che si tratti di pena ad entità non fissa, perché tale impostazione finirebbe per negare il criterio prevalente dell'obbligatorietà della sua applicazione. Il principio è stato già affermato da questa Corte (sia pur per reato di natura tributaria, ma con nucleo essenziale corrispondente alla presente vicenda) secondo cui prevale la necessità dell'applicazione, anche in sede esecutiva ove non sia stato provveduto in sede di cognizione, di pena accessoria obbligatoria, e dunque ineludibile, quando comunque il giudice dell'esecuzione non debba far riferimento a criteri valutativi discrezionali, come tali a lui estranei (cfr. Cass. Pen. Sez. 1^, n. 22067 del 01.02.2011, P.M. in proc. Hu Zhiyu, Rv. 250227). Deve qui affermarsi, allora, che l'applicazione di pena accessoria nel minimo edittale della sua possibile durata, da un lato non è espressione di valutazione discrezionale impropria in capo al giudice della esecuzione, dall'altro non costituisce decisione gravatoria di cui il condannato possa dolersi, stante la sua obbligatorietà e considerata la non comprimibilità nel quantum.
3. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere respinto. Al completo rigetto dell'impugnazione consegue di diritto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014