CASS
Sentenza 6 marzo 2023
Sentenza 6 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2023, n. 9398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9398 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZU CE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 23/6/2022 dal Tribunale di Catania;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NI Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, all'imputato veniva applicata la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., il Tribunale, inoltre, lo condannava anche al pagamento delle spese di custodia cautelare. 2. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale si duole Penale Sent. Sez. 6 Num. 9398 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 10/01/2023 della violazione dell'art. 692 cod. proc. pen., sottolineando come la condanna al pagamento delle spese di custodia cautelare non doveva essere disposta, in quanto l'imputato - a seguito dell'accertamento del reato di evasione - veniva immediatamente ricollocato agli arresti domiciliari, sia pur con l'utilizzo del dispositivo di controllo da remoto. Conseguentemente, nel caso di specie non vi era stata alcuna spesa inerente alla detenzione dell'imputato e, quindi, neppure poteva esser disposta la condanna al pagamento delle spesse. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. ù CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorrente deduce che l'art. 692 cod. proc. pen. hanno ad oggetto esclusivamente le cosiddette spese di "mantenimento" dell'imputato durante il periodo di custodia cautelare. Si tratta delle spese sostenute dallo Stato per il periodo di detenzione in carcere, non potendosi per converso ipotizzare la sussistenza di spese di "mantenimento" nel periodo in cui l'imputato è ristretto agli arresti domiciliari, durante il quale è già onerato di tutte le spese relative alle sue esigenze di vita. Invero, la sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di mantenimento contiene una statuizione condizionata all'effettivo e successivo accertamento dell'esistenza di spese suscettibile di rimborso. Quanto detto comporta che, proprio in virtù del fatto che nel caso di specie non vi erano spese di mantenimento in carcere, la statuizione contenuta nell'impugnata sentenza era destinata a restare tamquan non esset, con conseguente insussistenza di un interesse - effettivo e concreto - alla sua riforma. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle solo spese processuali;
deve ritenersi, infatti, che non sussistano i presupposti per disporre anche l'ulteriore condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, atteso che la non chiara statuizione contenuta nell'impugnata sentenza esclude profili di colpa in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 2 spese processuali. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NI Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, all'imputato veniva applicata la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., il Tribunale, inoltre, lo condannava anche al pagamento delle spese di custodia cautelare. 2. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale si duole Penale Sent. Sez. 6 Num. 9398 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 10/01/2023 della violazione dell'art. 692 cod. proc. pen., sottolineando come la condanna al pagamento delle spese di custodia cautelare non doveva essere disposta, in quanto l'imputato - a seguito dell'accertamento del reato di evasione - veniva immediatamente ricollocato agli arresti domiciliari, sia pur con l'utilizzo del dispositivo di controllo da remoto. Conseguentemente, nel caso di specie non vi era stata alcuna spesa inerente alla detenzione dell'imputato e, quindi, neppure poteva esser disposta la condanna al pagamento delle spesse. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. ù CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorrente deduce che l'art. 692 cod. proc. pen. hanno ad oggetto esclusivamente le cosiddette spese di "mantenimento" dell'imputato durante il periodo di custodia cautelare. Si tratta delle spese sostenute dallo Stato per il periodo di detenzione in carcere, non potendosi per converso ipotizzare la sussistenza di spese di "mantenimento" nel periodo in cui l'imputato è ristretto agli arresti domiciliari, durante il quale è già onerato di tutte le spese relative alle sue esigenze di vita. Invero, la sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di mantenimento contiene una statuizione condizionata all'effettivo e successivo accertamento dell'esistenza di spese suscettibile di rimborso. Quanto detto comporta che, proprio in virtù del fatto che nel caso di specie non vi erano spese di mantenimento in carcere, la statuizione contenuta nell'impugnata sentenza era destinata a restare tamquan non esset, con conseguente insussistenza di un interesse - effettivo e concreto - alla sua riforma. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle solo spese processuali;
deve ritenersi, infatti, che non sussistano i presupposti per disporre anche l'ulteriore condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, atteso che la non chiara statuizione contenuta nell'impugnata sentenza esclude profili di colpa in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 2 spese processuali. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore