Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7360 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
E N O 6 I 8 9 Z 1 A 5 / , R 4 / T N 6 S A ее I 2 I . G B R R E . . P R L . A L D T EPUBBLICA ITALIANA A A L U CORT 7 3 60 / 0 2 . D E B B D I E A I R T T S A T N N 1 I E E 3 S R 1 S É I E . Oggetto A T N Terremoto 24 A SEZIONE TRIBUTARIA M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI R.G.N. 25181/00 Presidente Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Cron. 20458 Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Ud. 22/02/02 Dott. Achille Consigliere MELONCELLI Caf ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA D. CASSAZIONE S EN TENZA CAMPIONE CIVILE N. 73227 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
GOFFREDI ASSUNTA;
- intimata avversO la sentenza n. 361/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 1023 20/10/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/02/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n. 361/2/99 del 20 ottobre 1999, la Commissione tributaria regionale del Molise ha re- spinto l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Isernia avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da UN GO per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.
1. n. 159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del - ritenendo1984, affermate illegittimamente dedotte legittimo l'imponibile dichiarato dal contribuente;
- che, avversO tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. che UN GO, benché ritualmente intima- non si è costituita, né ha svolto attività difensi- ta, va;
che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.l della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n.791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.13 primo comma;
art.2; decreto-legge 29 maggio art.10; D. P.R.597/73, 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 3 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n. 791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art.13-quinquies del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. - alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- E N stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la IO 6 Z 8 9 A 1 R / 5 scadenza della sospensione, al netto dei versamenti So- 4 T . / S I 6 N 2 G . E A spesi;
.R B I R . P . R L D A L A A D L T che non sussistono i presupposti per pronunci. E . U E D B T B A I I S T N N A R E sulle spese. 1 E I S T S 3 E R 1 I E A . T N
P.Q.M.
A M Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 22 febbraio 2002 Il residente Il relatore ed estensore Jook Giovann Paolini Salvatore Di Palma beboethary IL CANCELLIERE C 4 Osvaldo Ascanic i g g O