Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/06/2002, n. 7982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7982 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA0 79 82/02 DEL OPOLO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ) E SEZIONI UNITE CIVILI C 4 7 A 3 . P I N O , D L 1 L 9 E O 9 Ca dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: C B 1 I - E 1 D E 1 U - N I 1 O 2 G I Z . L E A R 9 N BALDASSARRE- Primo Presidente f.f. T Dott. Vincenzo 3 R.G. N. 7422/01 S I E G 6 E 4 R A E D T Cron. 21998 E R IANNIRUBERTO- Presidente di sezione- Dott. Giuseppe T A N E S E Dott. Antonio VELLA - Consigliere Rep. Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Ud.14/02/02 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Dott. Giandonato Consigliere- NAPOLETANO Dott. Ugo VITRONE Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTE NZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI, (DELEGAZIONE ROMANA rappresentata e difesa dagli DELLA REGIONE PUGLIA), avvocati MARIA LIBERTI, giusta GIUSEPPE CIPRIANI, delega a margine del ricorso;
ricorrente 2002 - 226
contro
-1- CI ST, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONARDO GOFFREDO, MARIA TERESA NICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 576/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 13/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Roberto udienza del 14/02/02 dal Michele TRIOLA;
uditi gli avvocati Maria LIBERTI, Giuseppe CIPRIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso, rimessione atti al Primo Presidente. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 19 maggio 1999 RI TO conveniva davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo cui sostenevano avere diritto in relazione ai danni subiti a seguito delle avversità atmosferiche del 1987, a seguito dell'esaurimento del relativo procedimento amministrativo ad opera degli enti all'uopo delegati. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo configurabile solo un interesse legittimo e un diritto soggettivo allanon corresponsione della indennità in questione. Con sentenza in data 13 marzo 2000 il Giudice di pace di Bari accoglieva la domanda, disattendendo l'eccezione di difetto di giurisdizione con la seguente motivazione: ".. anche laddove l'attività dell'amministrazione, volta all'elargizione di un beneficio, sia connotata da un certo grado di discrezionalità, il privato beneficiario acquista ugualmente un diritto 4 soggettivo (e, correlativamente, l'amministrazione un'obbligazione) una volta che sia intervenuto amministrativo attributivo del beneficio l'atto stesso. 3 La legge regionale pugliese n. 19/79, come modificata dalla legge n. 38/82, prevede le la concessione condizioni di cui è subordinata atmosferiche e della indennità calamità per stabilisce analiticamente i criteri oggettivi di commisurazione del beneficio, escludendo, in entrambi i complessi di disposizioni, apprezzabili margini di discrezionalità per l'amministrazione procedente. Va, inoltre, osservato che il procedimento di assegnazione del beneficio prevede che, dopo l'istruttoria, gli Enti delegati ex lege dalla Regione, individuino i singoli beneficiari, con la loro spettante, emisura dell'indennità a trasmettano il relativo elenco alla Regione per la delibera dell'organo di governo collegiale di accreditamento delle somme occorrenti. Può dunque sostenersi che il momento determinante per il riconoscimento del diritto dell'imprenditore agricolo alla indennità si verifica con la formazione, da parte degli Enti delegati, dell'elenco dei beneficiari e la determinazione importi di denaro a ciascuno spettanti,degli ovvero in quello proceduralmente connesso della M ricezione dell'elenco da parte dell'Ente delegante per gli atti della provvista finanziaria in favore del delegato, incaricato al pagamento. 4 Va comunque ricordato che la questione è stata, in tal senso, definitivamente risolta con sentenza n. 11212/98 della Suprema Corte di cassazione. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con quattro motivi. Resiste con controricorso AS TO. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che la normativa statale e regionale in un diritto soggettivo a materia prevede non provvidenze in caso di calamità atmosferiche, ma la semplice possibilità della concessione di tali provvidenze;
il che significa che i potenziali beneficiari delle stesse non sono titolari di una posizione soggettiva tutelabile davanti alla autorità giudiziaria. Il motivo è infondato. Nella specie, infatti, non si discute se i soggetti danneggiati da calamità atmosferiche siano senz'altro titolari di un diritto soggettivo alle provvidenze previste dalla normativa in materia, ma della diversa questione se il diritto soggettivo sia ricollegabile ad un provvedimento M amministrativo emesso a seguito della attivazione (discrezionale) dell'apposito procedimento. Con il secondo motivo del ricorso la Regione 5 Puglia deduce che, anche volendo ammettere che l'attuale resistente fosse titolare di una posizione soggettiva tutelabile davanti giudiziaria, in base ai principi all'autorità elaborati da questa S.C., in mancanza di un provvedimento (in ordine alla cui emanazione la competenza esclusiva spetterebbe ad essa Regione è Puglia) attributivo delle provvidenze per cui causa, si tratterebbe di un interesse legittimo, da far valere davanti al giudice amministrativo. Il motivo è infondato. Con riferimento ad identica controversia, infatti, questa S.C. ha avuto occasione di affermare, con sentenza 24 gennaio 2002 n. 802: "In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche ai sensi della legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 11 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 38), il procedimento amministrativo per l'attribuzione dell'indennità in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento da parte della Provincia, atteso M che la citata legge regionale delega alle Province la emissione dei formali provvedimenti di da attingere dai liquidazione dei contributi, 6 fondi che la Regione è tenuta a fornire alle stesse, senza che, in capo alla Regione Province medesima, discrezionale di residui alcun potere dell'operato della Provincia;
ratifica 0 meno una volta che l'ente locale delegato ex pertanto, lege abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa per ottenere la condanna al dal privato del contributo rientra nella pagamento giurisdizione del giudice ordinario." Il primo ed il secondo motivo del ricorso vanno, pertanto, rigettati, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti vanno trasmessi al Primo Presidente, per l'assegnazione della causa ad una sezione semplice, per la decisione del terzo e quarto motivo, che non pongono questioni di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e secondo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. est Roma, 14 febbraio 2002 Julent Joule فلا Vi Baldassare, pres. Depositata in Cancellera ***3 GIU. 2002 TOLLIERE прий IL CANCELLIERE C. 7 Giovanni Gjambaitis!: