Sentenza 19 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2004, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORMAT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. RI LM, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo del Foro di Vicenza, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1127/99 del 10 giugno 1999, depositata il 15 luglio 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 settembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 aprile 1995, la società Format s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Ministero delle Finanze per ivi sentirlo condannare al rimborso delle somme pagate per gli anni dal 1986 al 1992 dalla società attrice a titolo di tassa di concessione governativa sulle società non dovuta per contrasto della normativa impositiva con il diritto comunitario.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1249/96 del 27 febbraio 1996/ depositata il 19 aprile 1996, in accoglimento della domanda attrice, condannava il Ministero delle Finanze a rimborsare la somma di L. 19.500.000 con gli interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione.
La sentenza era impugnata dal Ministero delle Finanze, in via principale, eccependo tra l'altro l'intervenuta decadenza ex art. 13, D.P.R. n. 641/1972, e dalla società contribuente, in via incidentale, che chiedeva fissarsi la decorrenza degli interessi dalla data dei singoli pagamenti e in subordine dalla data delle singole istanze in via amministrativa di rimborso. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva a L. 15.500.000 la somma che il Ministero delle Finanze era tenuto a rimborsare, confermando il resto.
Avverso tale sentenza, la società Format s.r.l., con atto notificato il 24 luglio 2000, propone ricorso per Cassazione con sei motivi. Resiste il Ministero delle Finanze con controricorso notificato il 18 ottobre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione di legge, erronea e contraddittoria motivazione, violazione del diritto comunitario, affermando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 11, L. n. 448/1998 -del quale ha fatto applicazione nel giudizio quale ius superveniens, ritenendo dovuto da parte della società l'importo di L. 400.000 per anno a titolo di tassa per gli atti sociali - non contrastasse con il diritto comunitario.
Il motivo è fondato. Questa Suprema Corte ha più volte ribadito l'orientamento secondo cui "la tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo all'iscrizione ... è illegittima, ponendosi in contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969 n. 335 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, senza che tale incompatibilità possa ritenersi venuta meno con l'entrata in vigore dell'art. 11 della L. 23 dicembre 1998, n. 448" (Cass. n. 7176/99): sicché deve essere ritenuta non applicabile, con riferimento alle annualità per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso, la detrazione della tassa forfetaria annuale di iscrizione concernente atti sociali diversi dall'atto costitutivo, prevista dall'art. 11, L. n. 448/1998. L'orientamento espresso da questa Suprema Corte con la sentenza n. 7176/1999, che si è andato consolidando (cfr. Cass. n. 15448/2001;
n. 14064/2001), è stato recentemente ribadito con la sentenza n. 7207/2003, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 10 settembre 2002 nelle cause riunite CC Prisco S.r.l. e Amministrazione delle Finanze dello Stato (C 216/99) e Ministero delle Finanze e/ CASER S.p.A., (C-222/99), con la quale il giudice comunitario si è pronunciato proprio in ordine alla compatibilità dell'art. 11, L. n. 448/1998 con gli art. 10 e 12 della direttiva comunitaria n. 69/335/CEE. Ad avviso di questa Suprema Corte, infatti, anche tenuto conto delle precisazioni operate dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella or ora ricordata sentenza del 10 settembre 2002, si deve ritenere che "l'ammontare della tassa (retroattivamente) introdotta con l'art. 11, L. n. 448/1998, per l'iscrizione, nel registro delle imprese, degli atti diversi dall'atto costitutivo 'per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992' è stato stabilito dal legislatore in modo del tutto astratto e generico": "nè dalla relazione al disegno di legge (Atto C. n. 5267, 13^ Legislatura), ne' dagli atti parlamentari risulta che esso sia stato determinato, sia pure forfetariamente, 'in funzione dei costi dell'operazione'". Sicché "al (nuovo) tributo introdotto, con effetto retroattivo, dall'art. 11, L. n. 448/1998" non può essere "riconosciuto 'carattere remunerativo', ai sensi dell'art. 12, lett. e;
della direttiva CEE n. 339/1965", con la conseguenza che la disposizione legislativa in questione deve "essere, per tale parte, disapplicata perché incompatibile con il diritto comunitario" (Cass. n. 7207/2003). Ed invero la ricordata relazione al disegno di legge n. 5267 - nello spiegare il tentativo di formulare, con quello che sarà l'art. 11, L. n. 448/1998, "disposizioni volte a rendere il più possibile conforme alle statuizioni dell'organo giurisdizionale comunitario il quadro normativo attuale" - poneva in evidenza che il giudice comunitario, nel 1993, "pur affermando il contrasto con le disposizioni comunitarie delle norme che introducono un tributo annuale dovuto in ragione della mera iscrizione delle società nel registro delle imprese", aveva, tuttavia, "ritenuto compatibile con le stesse disposizioni la previsione di un tributo remunerativo del servizio reso per l'assolvimento di operazioni imposte dalla legge nell'interesse pubblico". Con questo intento, proseguiva la relazione, era stata prevista, "con norma di interpretazione autentica (comma 1^), la debenza della tassa di concessione governativa per le iscrizioni nel registro delle imprese anche per gli anni nei quali è stata in vigore la tassa annuale. In effetti, è agevole rilevare che le società hanno fruito di un servizio di pubblica utilità reso mediante l'iscrizione nel registro delle imprese di quegli atti societari che il codice civile impone di rendere pubblici. La misura del tributo remunerativo è stabilita anche alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza "FA".
Orbene l'art. 11, L. n. 448/1998, comma 1^, nella formulazione poi approvata dal Parlamento, prevede di interpretare (autenticamente) l'art. 61, comma 1^, D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993, il quale aveva stabilito che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese fosse dovuta nella misura di L. 500.000 per l'atto costitutivo e in L. 250.000 per gli altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile.
Per effetto della norma "interpretativa", per il periodo 1985-1992, la tassa di concessione dovuta per la iscrizione dell'atto costitutivo è stata retroattivamente fissata nell'importo, dovuto una tantum, di L. 500.000, indipendentemente dalla forma giuridica della società, mentre le tasse di concessione per l'iscrizione degli "altri atti sociali" sono stati fissati in importi annuali forfettari, differenziati a seconda della forma giuridica della società.
Ai successivi commi 2^ e 3^, l'art. 11, L. n. 448/1998 disciplina le modalità di rimborso delle tasse versate dalle società tra il 1985 e il 1992, a norma delle disposizioni inizialmente vigenti del D.L. n. 853/1984, per l'iscrizione nel registro dell'atto costitutivo e per la conservazione della stessa per gli anni successivi e dichiarate - a seguito della sentenza Ponente Carni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (20 aprile 1993 nelle cause riunite C-71/91 e C-178/91) - incompatibili con gli artt. 10 e 12 della direttiva comunitaria n. 69/335/CEE. I citati commi 2^ e 3^, prevedono che la ripetizione si effettui con la restituzione della differenza tra le somme dovute per le tasse retroattivamente istituite dal comma 1^ e quelle versate per la tassa di concessione inizialmente vigente, purché l'istanza di rimborso sia stata presentata entro il termine previsto dall'art. 13, comma 2^, D.P.R. n. 641/1972. Il governo italiano, nel difendere, innanzi alla Corte di Giustizia nella controversia che si concluderà con la ricordata sentenza del 10 settembre 2002, la compatibilità comunitaria delle ricordate disposizioni dell'art. 11, L. n. 448/1998, ha affermato che il nuovo sistema rispondeva ai principi fissati dalla stessa Corte nella sentenza Ponente Carni. In primo luogo, ha affermato il Governo, dall'applicazione del sistema "non deriverebbe alcuna duplicazione di tributi in relazione al medesimo servizio. In particolare, pur se taluni uffici hanno riscosso, tra il 1985 e il 1992, tasse di concessione individualizzate per l'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo, ciò sarebbe la conseguenza di una cattiva interpretazione del D.L. n. 853/1984. Tali iscrizioni sarebbero infatti state coperte dalla tassa allora richiesta il 30 giugno di ogni anno". In secondo luogo, ha proseguito il Governo, "la tassa forfettaria annuale retroattiva per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo sarebbe dovuta, per un determinato anno, soltanto nel caso in cui nel corso di tale anno siano state effettivamente eseguite iscrizioni di questo tipo". In realtà, tuttavia, nemmeno questa "difesa" in sede comunitaria delle disposizioni di cui all'art. 11, L. n. 448/1998, offre elementi concreti che giustifichino la misura del contributo dovuto dalle società per gli atti diversi dall'atto costitutivo e dimostrino che le predette disposizioni siano state emanate in ragione di un qualsivoglia preventivo accertamento o calcolo dei costi del servizio reso alle società: ciò è tanto più significativo perché i costi de quibus sarebbero stati facilmente individuabili, trattandosi di spese relative ad anni ormai trascorsi. Nemmeno risulta evidenziato un qualunque credibile nesso tra gli importi pretesi e il servizio concretamente fruito a suo tempo da società che avevano pagato una tassa a titolo di immatricolazione e di rinnovo annuale, e non per la registrazione forfetaria di atti sociali.
Il legislatore sembra invero aver ritenuto che la stessa modestia dell'importo forfetariamente fissato dall'art. 11, L. n. 448/1998, potesse integrare, anche a prescindere da qualunque accertamento e concreto calcolo dei costi effettivi, quei "criteri di ragionevolezza" che, secondo la sentenza FA (alla quale la relazione al disegno di legge n. 5267 si richiama), potevano giustificare una determinazione forfetaria di contributi di carattere remunerativo ai sensi dell'art. 12, lettera e), della direttiva n. 335/1969. E in questa stessa prospettiva sembra porsi la sentenza della Corte d'appello di Venezia, impugnata con il ricorso per Cassazione in esame. Il giudice d'appello, infatti, attribuisce, in verità del tutto apoditticamente, "carattere remunerativo" alla tassa prevista dall'art. 11, comma 1^, L. n. 448/1998, per la iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo: ciò ritenendo che tale tassa sia stata determinata dal legislatore "forfettariamente, ma in misura non irragionevole in relazione al costo del servizio reso (iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo) e alla diversa forma societaria dei soggetti beneficiari del servizio".
Tuttavia, la modestia degli importi non può valere come presunzione del carattere remunerativo dei contributi imposti, occorrendo, invece, la prova che i relativi importi siano stati calcolati, come richiede la citata sentenza FA (n. 34), "soltanto in base al costo delle formalità di cui trattasi", costo alla determinazione del quale possono concorrere, ove se ne spieghi la rilevanza e se ne espliciti l'entità, la previsione delle "spese derivanti da operazioni minori che siano effettuate gratuitamente" e la considerazione di "tutti i costi connessi con le operazioni di registrazione, compresa la parte delle spese generali ad esse imputabili". Tanto più importante, ed ineludibile, è questa pur complessa operazione di calcolo, qualora si tratti - come è stato nel caso dell'art. 11, L. n. 448/1998 - di determinare l'importo di contributi dovuti non per il futuro, bensì per il passato (nel caso di specie addirittura "remoto"): in questo quadro è da escludere che la "modestia" dell'importo possa essere, da sola, prova sufficiente del carattere remunerativo della tassa e della sua corrispondenza ai costi del servizio. Non si può, quindi, non rilevare come la sentenza impugnata manchi di accertare - e persino di indicare (replicando i "silenzi del legislatore") - quali siano le condizioni concrete che, alla luce della giurisprudenza comunitaria, possano giustificare l'affermata ragionevolezza della misura della tassa: in tal modo, la sentenza impugnata, al di là di un'evidente carenza di motivazione (che, tuttavia, non costituisce oggetto di specifica censura nel ricorso in esame), mostra di ritenere erroneamente che la sola previsione normativa basti, senza alcun altro riscontro, a sorreggere l'affermazione della "remuneratività" (e della ragionevolezza della misura) della tassa.
Peraltro questa Suprema Corte ha avuto occasione di recente di rilevare - sent. n. 9450/2003 - come sia irragionevole ritenere che la quantità del contenuto della tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo sia fissata in misura forfettaria e identica a quella del contenuto della tassa iniziale per l'iscrizione dell'atto costitutivo: questa situazione porta a ritenere che la tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo si configuri "come una "imposizione altra", rispetto all'imposta sui conferimenti", che contrasta con l'art. 10, comma 1^, lettera c) della Direttiva comunitaria n. 69/335/CEE, "perché, in mancanza di qualsiasi commisurazione con i costi sopportati dall'amministrazione per l'erogazione del servizio di certezza, non può configurarsi nemmeno come una deroga ex art. 12 della stessa Direttiva, per i diritti di carattere remunerativo". L'errore della sentenza impugnata appare ancor più evidente, se si tiene conto del fatto che la trasparente preoccupazione del legislatore di limitare, con l'introduzione retroattivo della tassa per l'iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo, l'esborso da parte dello Stato per la restituzione dei precedenti contributi giudicati in contrasto con il diritto comunitario, non ha trovato, come questa Suprema Corte ha già avuto modo di rilevare (Cass. n. 7176/1999), un sicuro ed efficace riscontro nella concreta formulazione della norma.
infatti, per dare a quest'ultima un valore di rimodulazione del tributo (tassa annuale di rinnovo) censurato dal giudice comunitario e per giudicare possibile la deducibilità dei "nuovi importi" da quelli ammessi al rimborso, occorrerebbe ritenere che tali "nuovi importi" siano dovuti anche in assenza di qualsiasi effettiva iscrizione di atti sociali nel corso degli anni di cui trattasi (e a questo potrebbe legittimamente far pensare la formulazione normativa laddove non condiziona la deducibilità dei "nuovi importi" dalle somme da rimborsare alla prova - il cui onere non potrebbe non cadere sull'Amministrazione - della effettiva iscrizione di atti sociali nel corso degli anni cui si riferiscono i tributi da rimborsare). Ma ciò avrebbe come conseguenza ineludibile l'esclusione del carattere remunerativo del tributo retroattivamente imposto dall'art. 11, L. n. 448/1998: ed invero, la Corte di Giustizia, nella ricordata sentenza
Caser del 10 settembre 2002, ha affermato con chiarezza che "le tasse di concessione forfettaria annuali retroattive non possono avere carattere remunerativo qualora si riferiscano ad anni in cui non si è proceduto all'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo" (punto 53). Opinando diversamente - e ritenendo, quindi, che il tributo introdotto dall'art. 11, L. n. 448/1998, sia "nuovo", nel senso di "diverso" dalla "vecchia" tassa annuale di concessione che era sganciata dalle iscrizioni di atti sociali diversi dall'atto costitutivo -, o bisognerebbe escludere la possibilità di riduzione delle somme ammesse al rimborso in ragione della disomogeineita dei presupposti impositivi tra la "vecchia" tassa annuale ed il "nuovo" tributo istituito retroattivamente, o bisognerebbe ammettere tale possibilità solo nel caso in cui l'Amministrazione abbia dimostrato in giudizio che la società di cui trattasi ha compiuto nelle singole annualità iscrizioni di atti sociali nel registro delle imprese, in questo secondo caso, poi, una volta che fosse stata accertata l'effettiva iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo, occorrerebbe ancora accertare, alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia del 10 settembre 2002, se, in concreto, rispetto alle iscrizioni effettuate, ricorrano le condizioni indicate dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza Ponente Carni e sentenza Fantasie) per ritenere il tributo imposto con-gruo e, quindi, remunerativo del servizio. Ma anche in questa diversa prospettiva, resterebbe evidente l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata: il giudice d'appello, infatti, ha riconosciuto legittima la deducibilità dalle somme ammesse a rimborso degli importi relativi al tributo retroattivamente imposto dall'art. 11, L. n. 448/1998, a prescindere dalla verifica della effettiva esecuzione negli anni di cui trattasi della iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo (iscrizione che, peraltro, l'Amministrazione nemmeno risulta aver dedotto come effettivamente eseguita).
In realtà, tenuto conto di quanto sin qui considerato, si può conclusivamente osservare che quanto affermato nella sentenza impugnata circa la tassa annuale per la iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo, retroattivamente introdotta dall'art. 11, L. n. 448/1998, comprovi l'incompatibilità della tassa con il diritto comunitario.
Ciò per un doppio ordine di ragioni, le quali - anche l'una senza l'altra - giustificano questa conclusione:
a) per l'assenza nella norma di una specifica previsione che condizioni il debito di imposta relativo alla tassa de qua - e soprattutto la detraibilità dei relativi importi dalle somme ammesse a rimborso per la dichiarata contrarietà alla nota direttiva CEE della pregressa tassa annuale di rinnovo dell'iscrizione - alla effettiva iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo per le singole annualità considerate;
b) per l'assenza nella norma (e persino nei lavori preparatori) di un qualsiasi elemento concreto che evidenzi l'avvenuta commisurazione del tributo (retroattivamente) istituito al costo effettivo del servizio e, quindi, il carattere remunerativo del tributo stesso, nel rispetto dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria. Sulla base di questi rilievi, ribadendo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, si può affermare che la tassa istituita dall'art. 11, L. n. 448/1998, già nella sua astratta previsione, senza che si renda necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, contrasta con il diritto comunitario: sicché la norma in questione deve essere disapplicata.
Con l'accoglimento del primo motivo resta assorbito il secondo. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione di legge, eccezione di cosa giudicata e motivazione contraddittoria in ordine all'applicazione dello ius superveniens con riferimento alla determinazione del tasso di interesse. Ad avviso della società ricorrente la sentenza impugnata erroneamente avrebbe fatto applicazione dello ius superveniens con riferimento alla misura degli interessi, pur confermando poi la determinazione degli stessi nella misura legale come disposto dalla sentenza di primo grado, in considerazione del trattamento peggiorativo che ne sarebbe altrimenti derivato alla società: il giudice d'appello avrebbe, invece, dovuto affermare che in ordine alla misura degli interessi determinata dal giudice di primo grado si era formato il giudicato. Tale capo della sentenza di primo grado che lo stesso ricorrente definisce "dotato di una propria specifica autonomia", non era stato, infatti, impugnato ne'
dall'amministrazione (dalla sentenza impugnata risulta che la richiesta del Ministero circa l'applicazione in merito della L. n. 29/1961 è stata giudicata inammissibile perché formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni), ne' dalla società contribuente che aveva censurato il solo capo della sentenza relativo alla decorrenza degli interessi.
Il motivo è inammissibile e infondato. In primo luogo, rispetto alla censura, così come è formulata, il ricorrente appare carente di interesse. Infatti, dato che la sentenza impugnata comunque conferma la misura degli interessi determinata dal giudice di primo grado, appare priva di interesse l'impugnazione svolta con il terzo motivo di ricorso, restando indifferente rispetto alla conclusione raggiunta dal giudice di appello (condivisa e sostenuta dall'odierna ricorrente) la motivazione che la sorregge: divieto di reformatio in peius, secondo il giudice d'appello, formazione del giudicato interno, secondo la società ricorrente.
In secondo luogo, la sentenza impugnata esclude (implicitamente) che in ordine alla misura degli interessi si sia formato il giudicato, ritenendo che l'appello incidentale (proposto dalla società contribuente) investisse il regime e la misura degli interessi: si tratta di una valutazione consentita dall'effetto devolutivo dell'impugnazione che fa sì che il giudice d'appello sia investito anche delle questioni che (se pur non esplicitate) siano strettamente connesse con i motivi di gravame (Cass. n. 10681/2002). Ritenuta così configurabile la questione sottoposta al suo giudizio in base all'appello incidentale, il giudice di merito ritiene la questione superata dallo ius superveniens di cui all'art. 11, L. n. 448/1998, ma, rilevando che la statuizione del Tribunale sul punto non è stata impugnata anche dall'Amministrazione, si pone il problema della verifica dell'eventuale reformatio in peius che dovesse comportare per la società l'applicazione della nuova normativa, da applicarsi comunque nella sua interezza. Quindi, convinto che tale applicazione avrebbe effettivamente avuto un effetto peggiorativo a carico della società, il giudice di appello ha disapplicato lo ius superveniens, confermando "la statuizione di cui alla sentenza impugnata, di corresponsione degli interessi legali dalla domanda al saldo".
In proposito il motivo di ricorso in esame appare privo di qualsiasi idoneo apparato critico, che evidenzi specificamente i pretesi vizi della sentenza impugnata, e deve essere, pertanto, rigettato. Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione dei principi del diritto comunitario con riferimento alla determinazione del tasso di interesse, in quanto "per il principio di equivalenza, sulle somme corrisposte a titolo di rimborso della tassa di concessione governativa sulle società devono essere pagati gli interessi conteggiati allo stesso tasso previsto per analoghi rimborsi in materia tributaria;
e non può trovare applicazione la normativa nazionale peggiorativa, prevista, per il resto, per questo solo tipo di rimborso".
Il motivo, dedotto in via subordinata al rigetto del terzo motivo precedentemente esaminato, non è fondato. La censura presuppone che la sentenza impugnata abbia, in effetti, applicato, quanto alla determinazione del tasso di interesse, la nuova normativa - considerata peggiorativa - di cui all'art. 11, L. n. 448/1998. Ma la soluzione adottata dalla sentenza impugnata è, come si è visto, tutt'altra: il giudice d'appello si è invero posto il problema se, relativamente al regime e alla misura degli interessi, dovesse applicarsi lo ius novum, ma poi concretamente ne ha escluso l'applicazione nel caso di specie, ritenendo che a carico della società ne sarebbero derivati effetti peggiori rispetto alla determinazione assunta in proposito dal primo giudice. Sicché la lagnanza avanzata con il quarto motivo non ha ragion d'essere. Peraltro si deve rilevare che, non essendo la decisione assunta dal primo giudice circa la determinazione della misura degli interessi oggetto di specifica impugnazione in questa sede ne' da parte della società ne' da parte dell'amministrazione, è fuor di dubbio che si sia ora senz'altro formato in proposito il giudicato. Invero, dalla formulazione del terzo e del quarto motivo di ricorso, emerge chiaramente che la società ricorrente non intende impugnare la determinazione del primo giudice in materia di misura degli interessi, anzi essa dichiaratamente chiede una conferma di tale decisione (sulla quale, a suo avviso, si sarebbe formato il giudicato interno per mancata impugnazione in sede di appello) . L'Amministrazione controricorrente, a sua volta, sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe potuto non applicare l'art. 11, L. n. 448/1998 anche in relazione alla misura degli interessi. Ma tale affermazione contrasta icto oculi con quanto deciso espressamente dal giudice di appello, il quale ha "disapplicato" sul punto il citato art. 11 in vista dell'effetto peggiorativo che ne sarebbe derivato per la società contribuente: sicché l'affermazione contenuta nel controricorso circa la pretesa applicazione dell'art. 11, L. n. 448/1998 anche in relazione alla misura degli interessi avrebbe dovuto essere sostenuta mediante un ricorso incidentale. Nel rigetto del quarto motivo resta assorbito il quinto motivo. Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione di legge ed omessa pronuncia, affermando che la Corte d'appello illegittimamente ha ritenuto di non pronunciarsi sulla domanda proposta circa la decorrenza degli interessi dal giorno dei singoli pagamenti o, in subordine, dalla data di richiesta di rimborso in via amministrativa.
Il motivo è inammissibile. In realtà la sentenza impugnata non ha omesso di pronunciarsi sull'appello incidentale, ma lo ha esplicitamente rigettato, affermando: "va confermata, sul punto, la decisione del primo giudice, di corresponsione degli interessi legali dalla domanda al saldo". Avuto riguardo a questa esplicita decisione di rigetto, il ricorrente non indica quali siano gli specifici errori di diritto in cui sia incorso il giudice di merito ne' solleva alcuna censura sotto il profilo del vizio di motivazione: sicché la censura, genericamente formulata, deve essere rigettata. Pertanto deve essere accolto il primo motivo di ricorso, rigettati il terzo e il quarto, dichiarato inammissibile il sesto, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004