Sentenza 14 ottobre 2011
Massime • 1
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per mancanza di valida querela, in quanto la scelta di coltivare l'azione civile nel processo penale trova tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, né in contrario rileva l'assenza di effetti vincolanti nell'eventuale giudizio civile, in quanto sussiste, comunque, l'interesse del querelante, costituitosi parte civile, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedimento penale, l'affermazione del diritto al risarcimento del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2011, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 14/10/2011
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1457
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 8169/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE IM N. IL 25/07/1971;
nei confronti di:
2) SA NC N. IL 05/09/1958;
3) US EA N. IL 22/09/1980;
avverso l'ordinanza n. 27/2009 TRIBUNALE di CATANZARO, del 27/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. illeg.: inammissibilità. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione , a mezzo del difensore, EL MA quale parte civile nel processo a carico di SA ET e US AN. Oggetto della impugnazione è la ordinanza del IB di Catanzaro, emessa de plano il 27 ottobre 2009, con la quale è stata rilevata la inammissibilità della impugnazione a suo tempo proposta dallo stesso EL contro la sentenza del Giudice di Pace di Chiaravalle che aveva dichiarato (il 16 febbraio 2008) non procedibile l'azione penale
contro
SA e US, per i reati di ingiuria, minacce e lesioni (fatti del 14 dicembre 2004), per mancanza di valida querela. Il IB, cioè, aveva dichiarato la detta inammissibilità del gravame in base all'orientamento giurisprudenziale (rv 228627 rv 22337) che evidenzia, nel caso di declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, la carenza di interesse della parte civile alla impugnazione nella sede penale.
Deduce il ricorrente la violazione di legge e il vizio di motivazione. La giurisprudenza della cassazione sarebbe stata evocata nonostante la diversità dei casi concreti in discussione. Per converso la parte civile ha interesse ad impugnare una sentenza di proscioglimento che veda soccombere le proprie richieste in sede penale, qualsiasi sia la formula del proscioglimento. Tanto sarebbe stato riconosciuto anche dalle Sezioni unte nella sentenza Negri del 2006 che ha posto in evidenza come il precetto dell'art. 576 c.p.p., non possa ritenersi venuto meno per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006 al regime delle impugnazioni avverso sentenze di assoluzione.
In più, nel caso di specie, il IB era stato investito della impugnazione con provvedimento della 5^ Sez. della Cassazione che aveva riqualificato come appello il gravame presentato dalla parte civile direttamente al giudice della legittimità.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La giurisprudenza della cassazione appare invero oscillare tra l'orientamento richiamato dalla sentenza impugnata e quello di segno opposto. È utile infatti ricordare che con la più recente sentenza in materia, quella della Sez. 2^, n. 24824 del 25/02/2009 Ud. (dep. 16/06/2009) Rv. 244335, ha osservato che sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per mancanza di valida querela, in quanto la scelta di coltivare l'azione civile nel processo penale trova tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, ne' in contrario rileva l'assenza di effetti vincolanti nell'eventuale giudizio civile, in quanto sussiste, comunque, l'interesse del querelante, costituitosi parte civile, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedimento penale, l'affermazione del diritto al risarcimento del danno (Rv. 244335; Rv. 232338).
Si tratta di una tesi che appare da condividere a preferenza di quella opposta anche in ragione, tra l'altro, del fatto che sembra essere stata già scrutinata dalle Sezioni unite con giudizio positivo.
Si legge infatti nella motivazione della sentenza delle Sezioni unite Guerra del 2008 che "non è sufficiente il fatto che la sentenza di assoluzione non abbia effetto preclusivo dell'azione civile dinanzi al giudice civile per escludere automaticamente l'interesse della parte civile ad impugnarla per ottenere una pronuncia diversa e l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Non può pertanto condividersi la tesi, che pure è stata sostenuta (Sez. 3, 8 giugno 1994, n. 10792, Armellini, m. 200381; cfr., nella vigenza del vecchio codice, Sez. 6, 11 ottobre 1972, n. 866, Premstaller, m. 122429), secondo la quote le parte civile non avrebbe interesse ad impugnare la decisione penale quando questa manchi di efficacia preclusiva perché in tal caso la parte civile è libera di perseguire la sua pretesa risarcitoria nelle sedi proprie. Ed infatti, con la sua costituzione di parte civile nel giudizio penale, il danneggiato ha appunto inteso trasferire in sede penale l'azione civile di danno ed ha quindi interesse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto può essergli riconosciuto (Sez. 4, 22 gennaio 2008, n. 13922, Arcomanno;
Sez. 5, 23 febbraio 2005, Nalesso, cit)". È anche da considerare che l'orientamento che qui non si avalla (vedi, oltre alle sentenza citate nel provvedimento impugnato, anche Rv. 239388), sembra poggiare essenzialmente sul rilievo della assenza di preclusioni riconducibili alla sentenza di non doversi procedere, con riferimento alla successiva instaurazione della causa civile avente il medesimo petitum della costituzione di parte civile nel processo penale: assenza di preclusioni che però nella sentenza delle Sezioni unite assume condivisibilmente una valenza sottordinata rispetto al principale interesse della parte civile a vedere affrontate, nella sede penale da essa prescelta, le questioni di merito dalle quali dipende l'accoglimento della domanda di risarcimento.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al IB di Catanzaro per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2012