Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5639
CASS
Sentenza 17 aprile 2001

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Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione - eventualmente intervenuta successivamente alla sentenza di reintegra - che pone termine al rapporto; ne consegue, in tale ultima ipotesi, che il datore di lavoro è obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5639
Data del deposito : 17 aprile 2001

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