Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 1
Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione - eventualmente intervenuta successivamente alla sentenza di reintegra - che pone termine al rapporto; ne consegue, in tale ultima ipotesi, che il datore di lavoro è obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5639 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, MARCHINI PAOLO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA LO & IG SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentato e, difeso dall'avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3029/97 del Tribunale di CATANIA, depositata il 17/10/97 R.G.N. 177/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13 gennaio 1995 al Pretore di Catania, la S.p.A. OS GE e figli proponeva opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso in favore dell'INPS ed avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali per il lavoratore dipendente LO TO.
La ricorrente esponeva di essere stata condannata, con sentenza del Tribunale di Catania in data 27 settembre 1988, a reintegrare nel posto di lavoro il TO, illegittimamente licenziato, ed a corrispondergli tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello della reintegra.
In sede di opposizione agli atti esecutivi, lavoratore e datrice di lavoro avevano, il 22 dicembre 1988, transatto la controversia, fissando al 5 ottobre 1985 la cessazione del rapporto di lavoro e determinando una somma necessaria a risarcire il danno conseguito al licenziamento.
La ricorrente negava che tale somma, dovuta a titolo risarcitorio e non retributivo, fosse assoggettabile a contribuzione previdenziale. Costituitosi l'INPS, il Pretore accoglieva l'opposizione con decisione del 23 ottobre 1996, confermata con sentenza 17 ottobre 1997 dal Tribunale, il quale escludeva che, stabilita per convenzione la data finale del rapporto di lavoro, fosse soggetta a contribuzione la somma dovuta al lavoratore per causa altresì convenzionale, ossia transattiva.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'INPS. Resiste con controricorso la S.p.A. OS, succeduta alla S.p.A. OS GE e figli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'Istituto ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12 l. 30 aprile 1969 n. 153 e vizio di motivazione, osservando, che in caso di transazione successiva alla sentenza che abbia ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, il licenziamento dichiarato illegittimo con la sentenza impugnata non interrompe il rapporto di lavoro ne' quello previdenziale, con la conseguente permanenza dell'obbligo contributivo a carico del datore per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quello della transazione.
Sarebbe perciò errata la sentenza del Tribunale, che considerò estinto il rapporto previdenziale alla data fissata dalle parti transigenti quale momento di cessazione rapporto di lavoro. Il motivo è fondato.
In materia di assoggettamento alla contribuzione previdenziale di somme pagate dal datore al prestatore di lavoro in esecuzione di un negozio transattivo, la giurisprudenza di questa Corte ha richiamato talvolta, fondandosi sull'art. 1976 cod. civ., la distinzione fra transazione novativa e non novativa: se il negozio transattivo estingue il rapporto di lavoro e lo sostituisce con un'obbligazione di altro genere, ad es. risarcitorio, la somma corrisposta al lavoratore perde la funzione retributiva e non è più assoggettata a contribuzione (Cass. 18 maggio 1999 n. 4811, 16 luglio 1999 n. 7552). Ma la distinzione suddetta non può essere affidata alle mere espressioni adoperate in sede negoziale dalle parti e non necessariamente corrispondenti all'oggettiva realtà del rapporto. Al contrario è necessario che le due figure, della transazione novativa e di quella non novativa, siano distinte nettamente. Dall'espressione contenuta nell'art. 1976 cit., "se il rapporto precedente è stato estinto per novazione", si desume che non sempre la transazione estingue il rapporto preesistente ne' sempre lo estingue per intero, ben potendo darsi che solo una sua parte cada in lite e così costituisca la res dubia oggetto della composizione negoziale.
Permangono così gli elementi non modificati e non oggettivamente incompatibili con la configurazione del rapporto: ciò spiega, ad esempio, perché possano rimanere in vita le garanzie prestate per il rapporto preesistente. L'integrale sostituzione è ravvisabile quando la lite transatta abbia investito il titolo stesso delle obbligazioni (ad es. lavoro subordinato o lavoro autonomo oppure riconducibilità o meno di una somma alla nozione di retribuzione ex art. 2120 cod. civ.) ma non necessariamente quando essa abbia riguardato soltanto gli effetti del titolo.
In questo caso occorre separare la parte del rapporto che per effetto della transazione è stata realmente sostituita, e rispetto alla quale può identificarsi una nuova causa obligandi (e quindi ad es. un nuovo regime della prescrizione: Cass. 11 agosto 2000 n. 10657) dalla parte che non ha mutato natura seppure la concreta disciplina possa essere stata rinnovata.
La necessità della separazione è più evidente quando la transazione possa incidere sugli interessi di un soggetto estraneo onde debba operare il principio res inter alios acta tertio neque nocet negue prodest, canonizzato per il contratto in generale nell'art. 1372 cod. civ. e, per quanto riguarda la transazione) anche nell'art. 1304 cod. civ., che esclude l'efficacia della stessa nei confronti dei debitori o creditori solidali, a meno che costoro dichiarino di volerne profittare. La transazione, non impugnabile per lesione (art. 1970 cod. civ.), è tuttavia assoggettabile all'azione revocatoria da parte del creditore che ritenga menomata la propria garanzia patrimoniale generale (art. 2740 cod. civ.) (Cass. 14 maggio 1963 n. 1180). Se poi si considera che la transazione è un mezzo, extragiudiziale, di definizione di una controversia, la sua inattitudine a pregiudicare gli interessi del terzo si connette indirettamente all'art. 404 cod. proc. civ., che consente al terzo, leso nei suoi diritti, di opporsi alla regiudicata.
Tutto ciò è tanto più vero quando il terzo, quale un ente previdenziale, sia portatore di un interesse pubblico. Non importa qui verificare l'esattezza della definizione del rapporto previdenziale come trilatero, ossia unico ed intercorrente fra tre soggetti, lavoratore assicurato, datore di lavoro assicurante ed ente assicuratore, ma è certo che l'ente previdenziale non può rimanere pregiudicato da una convenzione stipulata dalle parti del rapporto di lavoro, se non quando gli effetti della stessa siano nuovi nonché oggettivamente estranei alla causa contrattuale di cui all'art. 2094 cod. civ.. In questi casi, nei quali vengono in considerazione norme imperative quali quelle sulla contribuzione previdenziale, la novazione del rapporto di lavoro non può, in conclusione, essere ravvisata sulla sola base delle dichiarazioni rese dai soggetti transigenti, occorrendo piuttosto aver riguardo all'oggettivo assetto degli interessi da loro programmato entro i limiti della legge, così come viene affermato dalla dottrina che non ritiene sufficiente alla transazione novativa l'animus novandi e richiede anche l'aliquid novi.
Questi rilievi di carattere generale vanno ora riferiti al caso di specie.
Stabiliva l'art. 18, secondo comma, l. 20 maggio 1990 n. 300, nel testo vigente al tempo dei fatti di causa: "Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità.... In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza (di reintegra) è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovute in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione".
Sulla base di queste disposizioni la giurisprudenza di questa Corte era solita ritenere la natura retributiva e non solo risarcitoria delle somme dovute al lavoratore per il periodo compreso tra licenziamento illegittimo e sentenza, e solo retributiva per il periodo, intercorrente tra sentenza e reintegrazione (Cass. 3 aprile 1986 n. 2296). Pertanto tra licenziamento e reintegra non era interrotto il rapporto assicurativo previdenziale, con permanenza dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro (Cass. 23 giugno 1989 n. 3013, 4 luglio 1996 n. 6095). La giurisprudenza di legittimità aderiva a quella della Corte costituzionale, secondo cui: a) per effetto dell'introduzione, ad opera del legislatore, del cosiddetto principio di stabilità reale, il licenziamento, poi dichiarato illegittimo, interrompeva la prestazione del lavoro ma non il rapporto di lavoro, con la conseguente persistenza del rapporto assicurativo;
b) la reintegrazione ordinata dal giudice ripristinava la situazione anteriore al licenziamento anche per quanto riguardava la prestazione, che si considerava come effettuata, una volta eliminata la parentesi prodotta dall'illegittimo atto di recesso;
c) per il periodo compreso tra licenziamento e reintegrazione, il danno risarcito (così qualificato, attesa la possibilità del verificarsi di più ipotesi non tutte omogenee, sebbene riconducibili ad una sanzione risarcitoria) si identificava anzitutto con quanto il lavoratore avrebbe avuto il diritto di percepire in forza del rapporto, cioè anzitutto con la retribuzione, fatti salvi però il maggior danno da provarsi dal lavoratore e l'aliunde perceptum da provarsi dal datore di lavoro;
d) per il periodo compreso fra ordine di reintegrazione ed effettiva ripresa del lavoro, erano dovute specificamente le retribuzioni. Da tutto ciò, ossia e in sintesi dalla continuazione del rapporto di lavoro pur dopo l'illegittimo licenziamento, derivava la persistenza del rapporto assicurativo previdenziale (Corte Cost. 14 gennaio 1986 n. 7). La Corte di Cassazione escludeva, in coerenza con questi principi, l'obbligo di contribuzione soltanto con riferimento a somme dovute bensì dal datore al prestatore di lavoro, ma con funzione sicuramente non retributiva, e precisamente a somme: a) eccedenti la misura di quanto al lavoratore illegittimamente licenziato sarebbe stato erogato per retribuzione se non fosse intervenuto il licenziamento: a tali somme eccedenti poteva infatti riconoscersi funzione soltanto risarcitoria (Cass. 3 febbraio 1992 n. 94, 24 aprile 1992 n. 4957, 25 febbraio 1993 n. 2288, quest'ultima resa in fattispecie in cui il lavoratore aveva diritto alle cinque mensilità di cui all'art. 18 cit., ma non alla retribuzione, stante un aliunde perceptum); b) dovute a titolo risarcitorio a causa della mancanza di un ordine giudiziale di reintegrazione (Cass. 3 dicembre 1984 il n. 6317, 29 marzo 1996 n. 2906). Anche nell'ipotesi in cui la sentenza di reintegra attribuisse un numero di mensilità inferiore al periodo di sospensione, non residuava alcun vuoto contributivo, giacché la contribuzione andava calcolata in relazione al periodo di sospensione e non al numero di mensilità risarcite.
Essa si calcolava, in altre parole, sulla retribuzione che teoricamente sarebbe spettata al dipendente e non sulle somme dovute in base alla sentenza. Non si trattava perciò di distinguere, all'interno di quanto attribuito a titolo di danno, ciò che era dovuto per retribuzione, bensì occorreva muovere dall'autonomia del rapporto previdenziale per garantire l'integrità della posizione contributiva, prescindendo dal contenuto formale della pronuncia giudiziale, purché essa disponesse la reintegra ai sensi dell'art. 18 l. n. 300 del 1970. Queste massime giurisprudenziali sono state poi confermate in sede legislativa poiché l'art. 1, comma 4, l. 11 maggio 1990 n. 108 fa coincidere la contribuzione con la durata dell'allontanamento dal posto di lavoro, ossia dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.
La questione che il ricorrente sottopone ora alla Corte è se, rimasto non eseguito l'ordine giudiziale di reintegrazione per sopravvenuta transazione tra le parti del rapporto di lavoro, la somma dovuta al lavoratore a titolo che le stesse parti hanno dichiarato risarcitorio, o indennitario, conservi nondimeno la sua natura retributiva e sia perciò soggetta a contribuzione previdenziale.
Ritiene questo collegio che la risposta debba essere positiva. Escluso infatti che la legge consideri finito il rapporto di lavoro dopo l'intimazione del licenziamento dichiarato illegittimo del giudice, deve escludersi altresì che l'efficacia risolutiva conseguente al contratto di transazione possa retroagire per mera volontà delle parti ed ai fini della contribuzione previdenziale, stante l'indisponibilità del rapporto contributivo e la conseguente assenza del potere dei privati di sottrarsi ai relativi obblighi semplicemente attraverso il mutamento dei nomina iuris. Corrisponderebbe infatti ad un puro cambiamento nominale l'attribuzione di funzione risarcitoria a pagamenti che trovano la loro causa nell'adempimento di obblighi derivanti dal contratto di lavoro. In tal senso si è già espressa questa Corte con le sentt. 27 ottobre 1997 n. 10573, 2 giugno 1998 n. 5412 e 11 aprile 1998 n. 3748. In breve, la soluzione transattiva stragiudiziale oppure la conciliazione giudiziale raggiunta dopo l'ordine di reintegrazione non incidono sull'obbligo contributivo per il periodo compreso fra la data del licenziamento e la conciliazione, con la quale i rapporti, di lavoro e previdenziale, effettivamente finiscono. A tali principi non si è attenuta la sentenza qui impugnata, che ha considerato come risarcitorie, ossia esenti da contribuzione, le somme in questione. Essa deve perciò cassata e la causa dev'essere rinviata ad altro collegio d'appello, che si designa nella Corte di Catania e che calcolerà l'ammontare dei contributi uniformandosi al seguente principio di diritto.
In caso di licenziamento dichiarato dal giudice illegittimo ai sensi dell'art. 18 l. n. 300 del 1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore oppure della transazione che pone termine al rapporto.
Di conseguenza il datore deve pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva e fino ad ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Catania, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2001