Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12051
CASS
Sentenza 9 agosto 2003

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Il provvedimento di sospensione dell'atto amministrativo ha natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volto ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla; ne consegue che la disposta sospensione - che non fa venire meno l'atto sospeso e nemmeno la sua validità, ne' esercita una funzione ripristinatoria della situazione precedente, ma soltanto impedisce temporaneamente, e con efficacia "ex nunc", la possibilità di portare l'atto ad ulteriore esecuzione - è destinata a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione con cui si conclude il giudizio di fronte al giudice amministrativo, nella quale essa rimane assorbita e caducata con l'esaurimento della funzione cautelare che la caratterizza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sull'erroneo presupposto della efficacia "erga omnes" del provvedimento di sospensione del decreto ministeriale 13 luglio 1993, emesso dal giudice amministrativo in un giudizio tra altre parti, aveva rigettato la domanda volta a far dichiarare la legittimità dei versamenti contributivi effettuati sulla base di quell'atto amministrativo generale, e, decidendo nel merito, ha accolto la domanda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12051
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12051
    Data del deposito : 9 agosto 2003

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