Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione dell'atto amministrativo ha natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volto ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla; ne consegue che la disposta sospensione - che non fa venire meno l'atto sospeso e nemmeno la sua validità, ne' esercita una funzione ripristinatoria della situazione precedente, ma soltanto impedisce temporaneamente, e con efficacia "ex nunc", la possibilità di portare l'atto ad ulteriore esecuzione - è destinata a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione con cui si conclude il giudizio di fronte al giudice amministrativo, nella quale essa rimane assorbita e caducata con l'esaurimento della funzione cautelare che la caratterizza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sull'erroneo presupposto della efficacia "erga omnes" del provvedimento di sospensione del decreto ministeriale 13 luglio 1993, emesso dal giudice amministrativo in un giudizio tra altre parti, aveva rigettato la domanda volta a far dichiarare la legittimità dei versamenti contributivi effettuati sulla base di quell'atto amministrativo generale, e, decidendo nel merito, ha accolto la domanda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12051 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA SOCIALE PUNTO SERVIXE a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, piazzale Clodio n.32, presso lo studio dell'avv. Lidia Ciabattini, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Tosi e Bruno Poj, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n.17, presso l'Avvocatura Centrale, unitamente agli avv. Antonino Sgroi e Fabio Fonzo, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino in data 12 febbraio 2000, n.352 (R.G.N. 1643/1998);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14/3/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Paolo Tosi e Antonino Sgroi;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen. Dr. Antonio Gialanella che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti tutti gli altri del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cooperativa Sociale Punto ER a r.l. adiva il Pretore del lavoro di Torino, esponendo:
di essere una cooperativa di lavoro, la quale operava nell'area dei servizi socio assistenziali svolgendo la propria attività a vantaggio di enti pubblici e privati, quali ospedali, case di riposo per anziani, luoghi di soggiorno climatico e scuole;
di provvedere agli adempimenti contributivi obbligatori sulla base dei ed. "salari convenzionali" determinati, a livello provinciale, da ultimo, in base al DM 13 luglio 1993 ("determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti in provincia di Torino nell'area dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone presso domicili, luoghi di cura, soggiorno, aggregazione e sedi di comunità, esclusa la badanza");
che, a seguito di ricorso giurisdizionale proposto da tale società ICS, il TAR Piemonte aveva disposto la sospensione del provvedimento ministeriale citato limitatamente alla parte escludente la badanza (vale a dire l'assistenza, per lo più notturna, ai ricoverati presso strutture ospedaliere) ed il Consiglio di Stato, dinanzi al quale la ICS aveva proposto appello, lo aveva sospeso "integralmente";
che tutte le sedi INPS della provincia di Torino avevano quindi iniziato una serie di azioni volte al recupero delle differenze contributive (cui le cooperative sarebbero state tenute dal momento della sospensione dell'efficacia del DM 13 luglio 1993;
che alla società esponente erano stati notificati, con riferimento al periodo giugno 1994-dicembre 1995, due processi verbali di accertamento di illecito amministrativo predisposti dalle sedi INPS di Torino nord e di Ivrea per omissioni contributive complessivamente ammontanti a lire 1.700.000.000 circa, oltre le sanzioni da illecito amministrativo, calcolate dalla sede di Torino nord sul presupposto che la cooperativa avrebbe dovuto versare i contributi in base alle retribuzioni effettivamente erogate, e dalla sede di Ivrea sul presupposto che la cooperativa avrebbe dovuto versarle utilizzando quale base di calcolo le retribuzioni stabilite dal CCNL delle categorie di lavoratori corrispondenti a quelle dei soci lavoratori;
che i ricorsi proposti dalla cooperativa avverso i suddetti verbali di accertamento non avevano avuto riscontro;
che, nelle more del giudizio di merito pendente dinanzi al TAR, la cooperativa ricorrente aveva continuato a versare i contributi sulla base del DM sospeso.
Tanto premesso, rilevato che le prestazioni svolte dal socio per conto di una cooperativa di produzione e lavoro non erano riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente impossibilità di estensione al socio lavoratore della disciplina normativa e previdenziale dettata per i lavoratori subordinati al di là delle specifiche ipotesi espressamente previste, e ritenuto che le disposizioni contenute nel DM sospeso rappresentavano l'unico parametro di riferimento per tutte le cooperative operanti all'interno della provincia di Torino nel settore dei servizi socio- assistenziali, chiedeva al giudice adito di accertare che essa cooperativa non era gravata da alcun obbligo contributivo nei confronti dell'INPS in relazione ai rapporti con i propri soci nonché di dichiarare legittima l'applicazione dei parametri retributivi di cui al DM 13 luglio 1993, sebbene sospeso. Nella resistenza dell'Istituto, il Pretore, con sentenza del 19 settembre 1997, rigettava il ricorso e la decisione, su gravame della cooperativa, veniva confermata dal Tribunale locale che, con sentenza del 12 febbraio 2000, rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che: era infondata la tesi dell'appellante, già sostenuta in primo grado, secondo cui i soci di cooperativa di lavoro non erano soggetti a vincolo di subordinazione per cui la normativa che estendeva loro alcuni aspetti del regime assicurativo dei lavoratori subordinati era di stretta interpretazione e non poteva essere applicata fuori dalle specifiche prestazioni di legge;
in materia previdenziale sussisteva, infatti, una generale fictio juris, in base alla quale la società cooperativa era considerata datrice di lavoro e la posizione del socio lavoratore era equiparata a quella del prestatore di lavoro subordinato;
in particolare, la Punto ER era una cooperativa di lavoro che svolgeva "la propria attività a vantaggio di enti pubblici e privati quali ospedali, case di riposo per anziani, luoghi di soggiorno climatico, comunità terapeutiche nonché scuole" e che quindi impiegava pacificamente i soci in lavori assunti per conto di terzi;
peraltro, anche i ed. soci liberi professionisti non si distinguevano da tutti gli altri soci, in quanto impiegati dalla cooperativa in lavori da questa assunti per conto di terzi;
ne' era fondata la domanda dell'appellante volta a fare dichiarare legittima l'applicazione, da essa operata, dei parametri contributivi di cui al DM 13 luglio 1993 sul presupposto che il provvedimento di sospensione del decreto disposto dal Consiglio di Stato non aveva efficacia erga omnes;
l'ordinanza di sospensione, diversamente dalla sentenza di annullamento che rivestiva una tale efficacia, aveva, invero, efficacia pienamente anticipatoria, ancorché in via provvisoria ed interinale, della pronuncia di merito e quindi determinava la sospensione (parziale o totale) degli effetti dell'atto amministrativo impugnato nei confronti di tutti i destinatari dell'atto; in questo profilo era inconferente il richiamo al potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, ex art.5 della legge n.248 del 1865, All. E, in quanto nella specie non si trattava di disapplicazione, bensì di applicazione dell'atto nonostante l'efficacia dello stesso risultasse paralizzata da un provvedimento emesso dall'autorità giurisdizionale competente.
La società cooperativa Punto ER ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, articolati in distinte parti, illustrati da memoria, cui ha resistito l'INPS con controricorso. La società cooperativa ha depositato documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato inammissibile il deposito dei documenti effettuato dalla società cooperativa in prossimità dell'udienza di discussione, senza le modalità e al di fuori della previsione dell'art. 372 c.p.c. Con il primo motivo la ricorrente, con riguardo al DM 13 luglio 1993, denuncia: a) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, perché il Tribunale, nell'affermare che l'ordinanza di sospensione cautelare dell'atto amministrativo generale aveva efficacia erga omnes, non ha considerato che, secondo i principi ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa, è escluso che possano beneficiare di una pronuncia cautelare resa inter alios gli interessati non ricorrenti che non abbiano impugnato la medesima deliberazione ottenendone la sospensione;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., sia perché la giurisprudenza amministrativa deroga ai limiti soggettivi del giudicato solo nel caso di sentenze di annullamento di atti generali, sia perché è da escludersi che abbia efficacia erga omnes l'ordinanza di sospensione del DM in oggetto di cui alla decisione TAR Campania, sez. Salerno, del 31 luglio 1998, n.453, che ha limitato la sua statuizione, ex art. 21 della legge n.1034 del 1971 (ed. legge TAR), esclusivamente ai "danni gravi ed irreparabili" della ricorrente ICS;
c) violazione e falsa applicazione dell'art.5 della legge n.248 del 1865, all. E, per avere la cooperativa chiesto al giudice ordinario, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'applicazione dei parametri contributivi previsti dal citato Decreto Ministeriale, in forza della previsione degli artt. 4 e 5 della citata legge n.248;
che attribuiscono il potere di cognizione incidentale della legittimità dell'atto amministrativo e l'applicazione dell'atto in quanto conforme alla legge;
d) la legittimità formale e sostanziale del DM 13 luglio 1993, per avere la nota del Ministero del lavoro, redatta su richiesta del TAR Piemonte nel corso dell'attività istruttoria disposta nel giudizio di legittimità del DM 13 luglio 1993, ripercorso le tappe dell'iter formativo dell'atto generale impugnato, ribadendone la legittimità formale della procedura seguita ai sensi dell'art. 35 del DPR n.797 del 1955 (TU assegni familiari), che prevede che i soggetti partecipanti siano sentiti per un parere non vincolante, nonché la logicità del processo formativo della volontà della PA e il contemperamento degli interessi dei soggetti necessitati.
Il primo motivo è fondato limitatamente alle censure proposte sub a).
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che va ribadita in quanto se ne condividono le ragioni, il provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo ha natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volto ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla;
ne consegue che la disposta sospensione - che non fa venir meno l'atto sospeso e nemmeno la sua validità, ne' esercita una funzione ripristinatoria della situazione precedente, ma soltanto impedisce temporaneamente, e con efficacia ex nunc, la possibilità di portare l'atto ad ulteriore esecuzione - è destinata a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione con cui si conclude il giudizio di fronte al giudice amministrativo, nella quale essa rimane assorbita e caducata con l'esaurimento della funzione cautelare che la caratterizza (Cass., 21 febbraio 2001, n. 2499; vedi anche T.A.R. Campania, sez. Salerno, 31 luglio 1998, n. 453; T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 22 luglio 1987, n.340 - indicati dalla ricorrente - sulla efficacia limitata alle parti in causa della sospensione).
Siffatti principi, condivisi dalla dottrina prevalente, sono stati disapplicati dall'impugnata sentenza che, sull'erroneo presupposto della efficacia erga omnes del provvedimento di sospensione del D.M. 13 luglio 1993, emesso dal giudice amministrativo in un giudizio tra altre parti, ha confermato la pronuncia pretorile di rigetto della domanda della Cooperativa, volta a fare dichiarare la legittimità dei versamenti effettuati sulla base di tale atto amministrativo generale.
Sono da considerarsi assorbite le ulteriori censure formulate con il primo motivo e quelle di cui al secondo motivo, con cui la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 3, del RD n.1422 del 1924 e vizi di motivazione, per avere la sentenza impugnata fatto rientrare entro la previsione della indicata norma i lavori assunti presso terzi sulla base di un parametro puramente topografico ed erroneamente ritenuto che i cd. soci liberi professioni non si distinguono dagli altri soci. Il primo motivo di ricorso va perciò accolto per quanto di ragione, con assorbimento di tutte le altre censure, e la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua.
La Corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatti, ai sensi del primo comma dell'articolo 384 c.p.c., decide la causa nel merito dichiarando legittima nei confronti dell'INPS l'applicazione da parte della società cooperativa-ricorrente dei parametri contributivi di cui al D.M. 13 luglio 1993. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo per quanto di ragione, assorbile le altre censure;
cassa in parte qua e, decidendo nel merito, dichiara legittima l'applicazione da parte della ricorrente dei parametri contributivi di cui al D.M. 13 luglio 1993; compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003