Sentenza 4 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6400 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
AULA "B" 06400 /02 509/200! REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N. 18087/99 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Cron. 18362 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 25.02.2002 da 1) IO RI 2) AR RE 3) NC SE rapp.ti e difesi dall'avv. Francesco Minafra, del Foro di Catania, con il quale elett te domiciliano in Roma, via Anapo, n. 46, presso lo studio dell'avv. Settimio Corbo, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrenti -
contro
UNICALCESTRUZZI s.p.a. 817 in persona del legale rapp.te p.t., Gianfranco Barzaghini, e per esso del suo procuratore speciale dott. Sergio Salvi, in virtù di procura per notaio Benedetta Lattanzi di Torino del 03 febbraio 1999, rep. n. 279608, rapp.to e difeso dall'avv. Silvestro IT, del Foro di Catania, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Monte delle Gioie, n. 1, presso lo studio dell'avv. Carolina Valensise, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania n. 01946/99 del 04.05/10.06.1999, R.G. n. 00156/98, notificata il 26 luglio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Francesco Minafra per IO IT, TO OR e CI PP, e ES IT per la Unicalcestruzzi;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Mautizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'appello proposto da Unicalcestruzzi s.p.a., rigettava le domande proposta da IT IO, OR TO e PP CI dirette alla declaratoria della nullità e/o della illegittimità del licenziamento per riduzione di personale loro intimato dalla Beton Cave s.r.l. - confluita per fusione nella Sicical s.p.a., quest'utima a sua volta confluita nella Unicalcestruzzi s.p.a. di cui erano dipendenti in qualità di - autisti di betoniera, il 23 maggio 1994, per mancanza di giusta causa e/o giustificato motivo, e comunque perché adottato in violazione dei criteri di scelta, e alla condanna della società a reintegrarli nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze di legge. Aveva dichiarato, i detti licenziamenti, inefficaci, il Pretore, ai sensi dell'art.
5.3 della legge n. 223 del 1991 per inosservanza delle procedure richiamate dall'art.
4.12 della medesima legge n. 223. Osservava il Tribunale: alla luce della istruttoria espletata era risultato che la Beton Cave al momento dei licenziamenti occupava quindici dipendenti;
essa, a tanto era pervenuta avendo ricercato, senza compiere alcuna oscillazione nell'organizzazione occupazionale, un assetto stabile di piccola impresa a causa di una drastica riduzione di 2 lavoro, in virtù della quale, nel corso dello stesso anno, aveva voluto una nuova organizzazione produttiva di minori dimensioni rispetto a quella precedente, così assestandosi in uno stabile ridimensionamento occupazionale in senso riduttivo;
la normale occupazione dell'azienda, pertanto, non era superiore ai quindici dipendenti, sicché la stessa non era assoggettata alla normativa sui licenziamenti collettivi di cui alla legge n. 223 del 1991; i tre licenziamenti, valutati come licenziamenti individuali, erano legittimi e supportati da giustificato motivo oggettivo, essendo stati soppressi i relativi posti di lavoro di autisti di betoniera. Ricorrono per cassazione IO IT, TO OR e CI PP proponendo due motivi di censura. La Unicalcestruzzi s.p.a. si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso IO IT, TO OR e CI PP denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 24 della legge n. 223 del 1991, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: la normativa richiamata si applicava alle imprese che occupavano più di quindici dipendenti senza alcun riferimento al requisito ulteriore proposto dal Tribunale dell'assetto occupazionale dell'azienda anche in data successiva ai licenziamenti, non previsto da alcuna disposizione di legge e neanche applicato da questa Corte con la sentenza n. 1946 del 1993 invocata a sostegno;
il requisito occupazionale da tener presente, invece, doveva considerarsi quello di 17 dipendenti sussistente al 31 dicembre 1994 (recte, 1993), data del licenziamento del dipendente AC ("primo licenziamento collettivo"), seguito a sua volta dalle dimissioni in data 6 aprile 1994 del dipendente SO IN e infine dal licenziamento di essi ricorrenti in data 26 maggio 1994; la stessa delibera dell'assemblea ordinaria della società in data 23 settembre 1992 aveva dato mandato al Presidente del C.d.A. di procedere al "licenziamer.to collettivo di n. 10 dipendenti, sopprimendo i relativi posti di lavoro ed individuando tali dipendenti, nell'intero organico dell'azienda, nell'area professionale interessata (autisti, pompisti e pesatori), secondi i criteri di legge ....."); e nell'adozione di tali licenziamenti 3 non era seguita la procedura per riduzione di personale, e non era stati rispettati i criteri di legge nella scelta del personale. Con il secondo motivo di ricorso IO IT, TO OR e CI PP denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione: all'art. 360, n. 5, c.p.c.: la sentenza, contraddittoriamente, nella ricostruzione della fattispecie aveva fatto riferimento al numero dei dipendenti della società alla data dei licenziamenti impugnati, individuandolo in quello superiore a quindici, e aveva finito, poi, per concludere per la insussistenza del medesimo requisito occupazionale di un numero di dipendenti superiore a quindici ai fini della applicabilità della normativa di cui alla legge n. 223 del 1991. Il ricorso è infondato. Va premesso che i tre dipendenti della Calcestruzzi sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo, ed i provvedimenti sono stati impugnati sia per insussistenza di esso, sia perché, ove da qualificarsi licenziamento collettivo per riduzione del personale, adottati “senza l'osservanza della procedura e dei criteri di scelta previsti dalla legge”. Il Pretore, esaminava la impugnativa dei licenziamenti, accertava, evidentemente, la sussistenza nella ipotesi del licenziamento per riduzione di personale, verificava la violazione delle relative garanzie di legge in relazione alla legge n. 223 del 1991, e dichiarava inefficaci i detti provvedimenti con tutte le conseguenze previste dalla specifica disciplina. La sentenza impugnata, sulla falsariga della impostazione pretorile della controversia, affermava, da un lato, la insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 24 della legge n. 223 del 1991, e, dall'altro, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, e rigettava, in riforma della sentenza appellata, le originarie domande dei lavoratori proposte ad impugnativa dei licenziamenti. Ricorrono per l'annullamento della predetta sentenza questi ultimi articolando censure dirette esclusivamente alla dedotta sussistenza, in opposizione all'accertamento del giudice di appello, del requisito dimensionale dell'azienda circa il numero dei dipendenti, sostenendo, coaì, la piena applicabilità della procedura per riduzione del personale di cui agli artt. 4, dal 2° al 12° comma, e 5 della legge n. 223 del 1991, pacificamente, invece, mai espletata dalla società datrice di lavoro. -Orbene, aldilà della sussistenza o meno del requisito sopra indicato e che, si ribadisce, è stato l'unico tema dibattuto dpo il primo grado di giudizio - deve ulteriormente rilevarsi che, ai fini dell'applicabilità della procedura per riduzione di personale di cui ai citati artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991, sono previsti dall'art. 24 della medesima legge n. 223 non solo il requisito cd. dimensionale dell'azienda, nel senso che le relative disposizioni si applicano "alle imprese che occupino più di quindici dipendenti”, ma anche quello del numero minimo dei licenziamenti in relazione al termine (centoventi giorni) entro il quale essi debbono essere adottati per la configurazione della disciplinata riduzione di personale, e cioé la effettuazione di "almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni”. Anche tale ultimo requisito è essenziale e costitutivo della specifica ipotesi in argomento, senza il quale evidentemente si verte nella più generale e diversa configurazione di licenziamento plurimo per giustificato motivo oggettivo, alla quale è, invece, completamente estranea la invocata procedura della legge n. 223 del 1991; e l'onere probatorio della sua esistenza cede altrettanto certamente a carico del soggetto che la rivendica. Nel caso di pecie, di tale ultimo requisito non si fa menzione certamente nella sentenza impugnata, nè di esso si argomenta alcunché nel ricorso in esame. E pure, non v'è dubbio che, costituendo, il dato di fatto dei cinque licenziamenti nei centoventi giorni, momento costitutivo ed essenziale ai fini della configurazione della ipotesi della riduzione di personale, la cui illegittima adozione, per omesso espletamento della procedura ex artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991, si invoca a fondamento della impugnazione dei licenziamenti, la sua esistenza costituisce accertamento quanto meno parimenti preliminare dell'altro requisito cd. dimensionale dell'azienda. Più precisamente, e premesso che i tre licenziamenti, la cui impugnazione è all'esame di questa Corte, sono stati intimati per giustificato motivo oggettivo, necessariamente con sottinteso riferimento alle relative normative vincolistiche, la diversa configurazione di essi come ipotesi di riduzione di personale e la conseguente invocazione dlla disciplina ad essa relativa, doveva essere 5 sorretta e sostenuta dalla deduzione e allegazione del fatto costitutivo di quest'ultima nelle diverse sue articolazioni. Solo in tal modo, evidentemente, è sottoposta al giudice la ipotesi del fatto per l'applicabilità ad esso della disciplina invocata. Vuol dirsi, cioè, in rapporto a caso di specie, che il requisito dimensionale, ove anche di esso se ne accertasse la sussistenza, si rivelerebbe, senza la contemporanea presenza dell'altro, comunque insufficiente ed inutile, privo, in sostanza, della decisività necessaria per l'esame in questa sede della censura contro il punto della sentenza che lo aveva negato ai fini della disapplicazione della più volte citata e pretesa procedura. Tale requisito, come si è detto, non solo non trova il minimo spazio nel ricorso, ma dai dati desumibili da quest'ultimo, e dagli altri atti alla lettura di questo Collegio - e senza volersi in alcun modo approfondire le pur non semplici tematiche ad esso riconnesse appare finanche insussistente, tenuto conto che, ad es., nei centoventi giorni di cui alla norma di legge, e da qualsiasi momento se ne stabilisca la decorrenza, non si rinvengono di certo gli "almeno cinque licenziamenti” di cui alla disposizione ex art. 24 della legge, così come si rileva, fra l'altro, che uno dei cd. licenziamenti in realtà non era che un atto di dimissioni, la cui considerazione quale licenziamento, ai fini del requisito per l'applicabilità della legge n. 223 del 1991, è stata finanche recentemente negata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 ottobre 2000, n. 13751), certamente da condividersi nelle ipotesi diverse dalle dimissioni incentivate. Osserva il Collegio, in conclusione, che la difesa della società, da sempre attestata sulla inapplicabilità al caso di specie della procedura per riduzione di personale sulla presuppoosta configurazione di un licenziamento plurimo per giustificato motivo oggettivo, così sollecitandosi una verifica di ufficio di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie relativa al diritto fatto valere, introduce il preciso obbligo della controparte di dedurre, e provare, la sussistenza dei diversi requisiti relativi ad altra fattispecie invocata a fondamento della illegittimità dei provvedimenti, tenuto conto che spetta pur sempre al giudice l'accertamento degli elementi caratterizzanti l'efficacia costitutiva della pretesa avanzata, attenendo, tale accertamento, all'obbligo della esatta applicazione della legge. Nel caso di specie, come si è detto, tutto quanto non risulta alla lettura di questa Corte, sicché anche la censura proposta non trova, allo stato degli atti, motivo di esame. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le partic D la Corte , O L 3 L spese del giudizio di cassazione. 8 0 O 1 A 5 B S . I S . T Così deciso in Roma il 25 febbraio 2002. A D R N T A , A ' 3 A L T 7 S S - L Il Consigliere est. E E 9 O P - D S P 1 I I 1 S M N I Giovanni Mazzarella N Il Presidente G E E A O S G D Giov My apparelle I G A E A E D T L E O , Vialima mn T O A T R I L T R L I S E I D G D E R C IL CANCELLERE bevelle Depositato in Cancelleria oggi, MAG.2002 IL CANCELLIERE 7