Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7855 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
I 1 A O 3 V 1 I E . T N A N O R I 6 T Z 8 S A - I 4 R N - I T 6 M S 2 I M . G A R E . P O R . T D T A 1 7855 70 1 A L D E : E D A I R.G.N. 98/9311 T I R N Cron. 18097 S E E N T S E A E S M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Ud. 23.11.2000 Presidente - Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di sezione - .. Francesco AMIRANTE દ Francesco CRISTARELLA ORESTANO - consigliere - - 66 Giovanni PAOLINI 66 Roberto PREDEN -> 66 Enrico ALTIERI 66 Michele VARRONE દર Giulio GRAZIADEI ✓ EP SALME' rel. -> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CE ME, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana 50, presso l'avv. Ciro Intino, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente cons. EP SA 1077
contro
COMUNE di BITRITTO, elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste 88, presso lo studio dell'avv. Giorgio Recchia, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Volpe, per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Bari del 20 gennaio 1998 Sentita la relazione della causa svolta dal cons. EP SA alla pubblica udienza del 23 novembre 2000; sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Alberto Cinque che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la cassazione della sentenza impugnata. Svolgimento del processo Con sentenza del 2 maggio 1995 il tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta da DO IN nei confronti del comune di Bitritto al fine di ottenere l'indennizzo per l'arricchimento conseguito dall'amministrazione comunale a seguito della costruzione ad opera dell'attore di un edificio scolastico, che avrebbe dovuto essere imputato a scomputo degli oneri di 1 urbanizzazione e di altri contributi previsti dalla convenzione stipulata il 28 febbraio 1982. L'attore ha anche chiesto di essere indennizzato per avere realizzato una rete viaria esterna all'area lottizzata, non prevista da detta convenzione. L'arricchimento sarebbe divenuto ingiustificato perché la cons. EP SA 2 convenzione sarebbe stata modificata con due atti d'obbligo unilaterali notificati al comune. Con sentenza del 29 settembre 1995 il tribunale di Bari ha rigettato la domanda. Questa pronuncia è stata confermata dalla corte d'appello di Bari, la quale ha osservato, per quanto riguarda l'edificio scolastico, che le convenzioni urbanistiche non possono essere modificate con atti unilaterali del privato e che le leggi regionali, sulla base delle quali erano stati redatti gli atti d'obbligo, erano già in vigore al momento della stipula della convenzione e, pertanto, non giustificavano una (unilaterale) modificazione della convenzione stessa. Né il silenzio serbato dal comune dopo la notifica di tali atti poteva valere come manifestazione della volontà di rinuncia. Per quanto riguarda la richiesta di rimborso di somme impiegate per la costruzione della rete viaria esterna all'area di lottizzazione, la corte territoriale ha ritenuto che il comune non fosse passivamente legittimato essendo solo i proprietari delle aree limitrofe i definitivi beneficiari di tali opere. Avverso la sentenza della corte d'appello di Bari Il IN ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale resiste con controricorso il comune di Bitritto. Il ricorso, assegnato alla prima sezione civile, è stato trasmesso al Primo Presidente con ordinanza del 27 gennaio 2000, in quanto si pone una questione di giurisdizione, e per tale ragione è stato rimesso a queste sezioni unite. cons. EP SA-A 3 Motivi della decisione Il IN, con la domanda introduttiva del presente giudizio ha chiesto: 1) l'accertamento della esenzione dall'obbligo di corresponsione della quota di costo di costruzione relativo al contributo dovuto per il rilascio delle concessioni edilizie relative al piano di lottizzazione;
2) l'accertamento del diritto alla restituzione di quanto "anticipato" per la costruzione della viabilità "extra piano" e dovuto dagli altri proprietari confinanti all'area interessata alla lottizzazione;
3) la dichiarazione di non essere tenuto alla costruzione della scuola materna realizzata solo perché obbligato ad eseguire l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. chiesta e ottenuta dal comune;
4) l'accertamento dell'arricchimento senza causa in capo al comune di Bitritto sia in relazione alla parte del valore della scuola materna corrispondente alla quota di costo di costruzione non dovuto, sia in relazione alle opere di urbanizzazione primaria realizzate anche al di fuori delle predette previsioni di piano e prescritte dalla regione Puglia con DPGR n. 2449 del 19 ottobre 1978; 5) la condanna del comune convenuto al pagamento, in favore dell'attore, dell'indennizzo dovuto in relazione alla sofferta diminuzione patrimoniale, oltre interessi legali e danno da svalutazione dal giorno della domanda al soddisfo. Ora, è costante orientamento di queste sezioni unite, pienamente condiviso dallo stesso ricorrente, che le convenzioni stipulate tra il privato e il comune in relazione al rilascio di una concessione edilizia o, come nella specie, per l'approvazione di un piano di lottizzazione, si configurano come momento del cons. EP SA procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento concessorio e non rappresentano, pertanto, autonoma fonte negoziale del regolamento di interessi delle parti stipulanti (sentenze n. 29 del 2001; 866 e 230 del 1999; 7773 del 1992). Ne consegue che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 10 del 1977, le domande con le quali il soggetto nei confronti del quale sia stata rilasciata la concessione edilizia o l'approvazione del piano di lottizzazione chieda l'accertamento dell'invalidità o dell'inefficacia della convenzione ovvero, anche previa esatta determinazione degli obblighi imposti a suo carico, richieda la restituzione di quanto assume indebitamente versato o l'indennizzo delle spese indebitamente sopportate per l'esecuzione di opere estranee agli obblighi assunti (sent. n. 7452 del 1997, 4148 del 1995, 7436 del 1991, 3309 del 1990, 5350 e 4144 del 1989, 3652, 2957 e 2885 del 1984). La presente controversia appartiene, quindi, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P. Q.M.
la Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensando le spese dell'intero giudizio. -A cons. EP SA Così deciso in Roma il 23 novembre 2000 sezioni unite civile. L'estensore * Bellaboratore di Cancelleria D e live cons. EP SA nella camera di consiglio delle Il presiIl presidente Depositato in Cancelleria 1 1 GIU. 2001 Roma, lì IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Б айе I A 1 3 E 1 O N . IV O N I T Z 6 A A 8 R - R T 4 T - S I 6 S I N 2 I G . M E R M . R P A . A O O D T L T E E A D T : N I IA E S S R N E E E T S A M 6