Sentenza 19 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 9 7 T 1 . S 3 I T 0 2 4 73/03 . R G N E A ' R L 7 6 L A 9 E 1 D D - 5 I E - S T 3 r.g. 24743/00; cam. cons. 15/10/02; og: sanzione amministrativa;
N N E E E G G S G I E A L REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5628 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4o4 SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati presidente Antonio Saggio consigliere Mario Rosario Morelli 56 Giulio Graziadei rel. Giuseppe Marziale 66 500 66 CANCELLERIA Renato Rordorf ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IM TI, elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria n. 72, presso l'avv. Cecilia Reanda, difeso dall'avv. Luigi Cecchini per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Prefetto della Provincia di Napoli;
intimato M 2002 1 1869 per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 10 gennaio 2000 (Nr. 28773/99 R.G.). - sentito il relatore cons. Graziadei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Antonio Martone, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che IM TI, nel dicembre 1999, ha proposto davanti al Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, opposizione avverso un verbale di accertamento e contestazione d'infrazione al codice della strada;
-che il Tribunale, in composizione monocratica, con ordinanza del 10 gennaio 2000, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, sul rilievo che quel verbale era impugnabile in sede amministrativa, con ricorso al Prefetto di Napoli, mentre l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria sarebbe stata esperibile solo successivamente, contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione pecuniaria o contro l'iscrizione al ruolo esattoriale del titolo esecutivo;
-che l'TI, con ricorso notificato il 6 dicembre 2000 al Prefetto di Napoli, ha chiesto la cassazione di detta ordinanza, sostenendo che il verbale di accertamento è atto denunciabile con l'opposizione di cui al citato art. 22; 2 -che il Prefetto non ha svolto attività difensiva;
-che, per la decisione sul ricorso, è stata fissata l'odierna camera di consiglio, a norma dell'art. 375 secondo comma (nuovo testo) cod. proc. civ.; -che il Procuratore generale ha concluso nei termini dinanzi riportati, osservando che la tesi dell'TI trova conforto in consolidato indirizzo giurisprudenziale;
-che il verbale di accertamento di violazione alla disciplina del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) è immediatamente impugnabile con l'opposizione prevista dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza che occorra preventivamente avvalersi del ricorso amministrativo al prefetto, dovendosi quest'ultimo rimedio intendere come meramente facoltativo, sulla scorta di un'interpretazione dell'art. 203 di detto codice che sia compatibile con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione;
-che il riportato principio, da ribadirsi in adesione ad univoco orientamento di questa Corte, anche a Sezioni unite (sentt. 1° luglio 1997 n. 5897 e 21 dicembre 2001 n. 16181), esige, con l'accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato, la prosecuzione della causa in fase di rinvio, per l'esame dell'opposizione proposta dall'TI; -che al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione del medesimo Tribunale, è opportuno affidare anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione;
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p.q.m.
-accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, é rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione del Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 15 ottobre 2002. Il presidente Il consigliere rel. est. Ливо كا "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" IL CANCELIARE CORTE SUPREMA DI CASSATIONE Prime Sestone L Deposito in Canc eria 19 FEB. 2003 1).