Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
/ E N 6 BLICA0 1784/04 O 8 I 9 307 A Z 5 1 I / . A R 4 R N / T 6 A - C S 2 T I § . U G .R E E B P . I L R D A R . L A T B E D D A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T I E A S T 1 I N 3 N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R 1 S E E S . I E T N A A SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.16534.00 M Cron. 3424 Composta dai Magistrati: PRESIDENTE Dott. UGO FAVARA Rep. CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA Ud.
8.7.03 CONSIGLIERE OGGETTO: società - Dott. GIUSEPPE FALCONE Dott. ETTORE FERRARA CONSIGLIERE tassa concessione CONSIGLIERE Dott. ANTONINO DI BLASI governativa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE eA SENTENZA N. 71307 sul ricorso proposto da: corr. in Cordignano (Tv) in persona del legale FRANCESCO TOFFOLI SPA rappresentante pro tempore> FRANCESCO TOFFOLI, rappresentata e difesa се dall'avv. CLAUDIO TONIOLO per delega in calce al ricorso per Cassazione, non 15526 elettivamente domiciliata in Roma ricorrente Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e contro difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 intimato, controricorrente avverso la sentenza n. 1051 in data 27.5.99 della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 12.7.99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 luglio 2003 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
m 1871 udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. VINCENZO GAMBARDELLA, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con citazione notificata il 29.4.95, la spa. CE OL conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, onde sentiria condannare alla restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società; ciò a causa del contrasto tra norma impositiva interna e Diritto Comunitario. e proponeva diverse eccezioni Si costituiva l'Amministrazione Finanziaria dello Stato processuali e pregiudiziali;
nel merito si opponeva alla domanda, sostenendo non esservi Il Tribunale, respinte le alcun contrasto tra norma interna e norma comunitaria. pregiudiziali, condannava l'Amministrazione convenuta a restituire lit. 78 milioni con interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Proponeva appello l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. Proponeva appello incidentale altresi la società OL. La Corte di Appello, respinte tutte le questioni pregiudiziali, decideva nel va applicata la Legge n. 448.97, nella parte in cui dispone che dagli importi da restituire merito che vanno detratte le tasse annuali di iscrizione, previste dall'art. 11; tale norma non contrasta col Diritto Comunitario;
va applicata la decadenza triennale, da valutarsi in relazione alle date in cui sono pervenute all'Amministrazione Finanziaria dello Stato le richieste di rimborso;
per le annualità 1988 e 1989 sussiste decadenza, in quanto le richieste di rimborso sono per le annualità 1985, 1986, 1987 e 1991 non risultano presentate istanze di rimborso;
tardive; è scongiurata la decadenza per l'anno 1990 e per il 1992; il quantum> della sorte capitale va ridotto a lit. 22.500.000, tenuto conto delle detrazioni di cui all'art. 11 della Legge n. 448.98; va confermata la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha disposto la corresponsione degli interessi legali dalla domanda al saldo, in quanto l'applicazione dello ius In superveniens> (interessi del 2,50% dalla domanda in via amministrativa) sortirebbe effetti peggiorativi per la società.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa CE OL, deducendo sette motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 11, 13 del D.P.R. n. 641.72 e 2 del D.P.R. n. 1199.1971; 4. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. La Corte di Appello non ha considerato che la decadenza è impedita dalla mera spedizione della richiesta di rimborso, e non dalla data di ricezione, onde l'annualità 1988 dovrebbe ritenersi non colpita da preclusione.
5. Il motivo è fondato. Con riguardo alla decadenza triennale sancita dall'art. 13 del D.P.R. n. 15.9.98 nelle cause C 641.72, la Corte di Giustizia della CE, con sentenza in data 279,280,281 \ 96 e più recentemente con la sentenza 10.9.2002 nei proc. C 216 e C 222\99 - ha stabilito che il diritto comunitario non vieta ad uno stato membro di opporre alle - azioni di ripetizione di indebito tributario un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla data del pagamento. Ne deriva che, a far tempo dalla data dei singoli pagamenti annuali, il contribuente è soggetto ad un termine di decadenza per la richiesta di 6. Tale termine viene interrotto dalla domanda giudiziale, ovvero dall'istanza di rimborso restituzione. presentata in via amministrativa. Con sentenza n. 11973 in data 25.10.99, questa Corte ha ritenuto che gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione essenzialmente a favore del titolare del diritto il quale deve essere esercitato entro un certo termine. Non appare quindi congruo subordinare la salvezza del diritto alla ricezione dell'atto da parte del destinatario: tale circostanza non implica che l'atto interruttivo del termine di decadenza sia ricettizio, essendo tale qualificazione correlata ad un'esigenza di tutela del destinatario, che nel caso di specie non si pone, in quanto gli effetti vengono ad incidere essenzialmente sul 7. La giurisprudenza di questa Corte sul punto può dirsi ormai costante nel senso che, ai fini titolare del diritto. della tempestività della domanda amministrativa di rimborso, vale la data di spedizione della raccomandata e non quella della ricezione, semprechè la ricezione sia avvenuta. Vedi ex multis> Cass.
6.9.2001 n. 11463, 4.9.2001 n. 11362, Cass. 20.5.03 n. 7920. 8. Tale principio ha ricevuto definitiva sanzione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 477 in data 20-26 novembre 2002, in virtù della quale in caso di notifica di un atto processuale a mezzo posta, gli effetti dell'atto per il notificante decorrono dalla data di consegna all'ufficiale giudiziario e non dalla data della ricezione. Il motivo va pertanto 9. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a accolto. sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 61 del Decreto Legge n. 331.93 e 11 della Legge n. 448.98, sotto il profilo che anche la norma sopravvenuta è in contrasto col Diritto Comunitario e pertanto va disapplicata. 10. Il motivo è fondato e va accolto. Questa Corte ha infatti ritenuto, con precedenti sentenze in termini, che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo a quello di prima iscrizione è illegittima, ponendosi in contrasto con la Direttiva CE n. 335.69; tale incompatibilità non è venuta meno con l'art. 11 della Legge n. 448.98: vedi in tal senso Cass.
9.7.99 n. 7176. Infatti, pur con la riduzione degli importi stabiliti, anche in relazione alla norma sopravvenuta si pone il problema della sua conformità alla normativa comunitaria, posto che la tassa è prevista non già a fronte di un servizio reso in concreto, ma per il semplice mantenimento dell'iscrizione, a prescindere dalla circostanza che il contribuente usufruisca del servizio. Per conseguenza, stante il persistente contrasto con la fonte comunitaria indicata, la norma interna va disapplicata. Con la sentenza in data 10.9.2002 nelle cause C 216 e C 222\99, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha confermato che le tasse di concessione forfettarie annuali retroattive > sono illegittime, sia che la società possa ripetere altre imposte pagate per l'iscrizione di atti diversi da quello costitutivo, sia che non possa ottenere tale ripetizione, in quanto non siano calcolate in base al solo costo delle formalità e le spese generate da operazioni minori. Ove il costo sia stato coperto dai diritti di cancelleria, tali tasse non possono considerarsi remunerative. A fortiori> le tasse di concessione forfettarie annuali non possono avere carattere remunerativo qualora si riferiscano ad anni un cui non si è proceduto all'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo. Vedi, tra le altre, Cass. 12.5.2003 n. 7207. M 11. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 11 della Legge n. 448.98 e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sotto il profilo che la Corte di Appello ha accolto una domanda 12. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo. Vale la pena di puntualizzare, peraltro, non proposta. che la Corte di Appello, non avendo dubitato della conformità della norma sopravvenuta al Diritto Comunitario, nel verificare la fondatezza delle domande di rimborso ha ritenuto di operare una sorta di quanti minoris'. 13. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce l'errata applicazione dello ius superveniens> quanto al tasso di interesse, proponendo eccezione di giudicato interno. 14. Il motivo è fondato. La Corte di Appello risulta avere in realtà confuso tra loro due diversi problemi: la determinazione del tasso di interesse e la sua decorrenza. Essa ha ritenuto che la disciplina vada, se del caso, integralmente applicata ed ha pertanto confermato la decisione di primo grado in ragione del divieto di reformatio in peius'. Per contro, le questioni sono distinte. La determinazione del tasso di interesse è cosa diversa dalla decorrenza degli interessi. 15. Quanto alla misura dell'interesse, il motivo è fondato. La Legge n. 448.98 ha riconosciuto un interesse minore di quello che spetta ai contribuenti in genere quando hanno diritto al rimborso di imposte indebite. Con ciò, ha violato il principio di equivalenza>, che la Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10.9.2202 - PR e ER -ha così determinato: < Il diritto comunitario osta a che uno stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile col diritto comunitario a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi. Nel par. 78 della motivazione la Corte di Giustizia della Comunità Europea precisa che tra le condizioni di cui parla sono compresi gli interessi. Nel senso che la norma relativa agli interessi di cui alla Legge n. 448.98 va disapplicata, vedasi ex multis> Cass. 12.5.2003 n. 7207: ...Il tasso di interesse stabilito dall'art. 11 comma 3 della Legge n. 448.98 (pari al 2,50% annuo, vigente alla data di entrata in vigore della legge ) è inferiore alla misura (pari, alla stessa data, al 2,5 % semestrale) fissata, in via generale, dall'art. 5 della Legge n. 29.1961, per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari In non dovute. Così disponendo, detto art. 11 si pone in contrasto con la normativa comunitaria e va pertanto disapplicato, atteso che questa, secondo l'interpretazione fornita sentenza del 10.9.2002 nelle cause dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea riunite C 216.99 e C 222.99 - osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile col diritto comunitario a condizioni meno alla restituzione favorevoli di quelle che si applicherebbero – in mancanza di tali norme del tributo di cui trattasi>. La Corte di Appello non avrebbe dovuto ritenere applicabile - l'interesse del 2,50% e pertanto ritenere la propria sentenza eventualmente peggiorativa per la parte vittoriosa in primo grado sul punto, nè combinare insieme il problema del tasso con quello della decorrenza dell'interesse. 16. Col quinto motivo, la società OL si duole della violazione del Diritto Comunitario in 17. Il motivo, prospettato in linea subordinata, è assorbito dall'accoglimento del motivo relazione al tasso di interesse. 18. Col sesto motivo, si chiede la rimessione del processo alla Corte di Giustizia della Comunità precedente. Europea. La richiesta è infondata, in quanto questa Corte di Cassazione si è uniformata alle sentenza della detta Corte di Giustizia e non residuano dubbi interpretativi. 19. Col settimo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge ed omessa pronuncia su di una domanda proposta, insistendo per la corresponsione degli interessi legali (ovvero quelli di cui alla Legge n. 29.1961) dal giorno dei singoli pagamenti ovvero dalla data di presentazione delle istanze di rimborso. 20. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Il giudice del rinvio, premessa l'indagine in ordine al tasso di interesse richiesto in primo grado, dovrà accertare le date di spedizione delle istanze di rimborso e far decorrere gli interessi da tali date. 21. La sentenza impugnata va, nei limiti suesposti, cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello, la quale provvederà anche in ordine alle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 8 luglio 2003. IL PRESIDENTE ugo FAVARA DOTT. UGO FAVARA My favana IL CANCELLIERE U Casa IL CONSIGLIERE ESTENSORE Кишел DOTT. VINCENZO DI NUBILA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GEN. 2004 1. CANCELLIERE C Mulde Aroux Oggi