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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22572 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LD IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/11/2022 del TRIBUNALE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Valentina Manuali, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 novembre 2022 il Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato PP DO di scomputare dalla determinazione della pena da scontare il periodo tra il 28 febbraio 2022 ed il 8 giugno 2022, in cui lo stesso era stato sottoposto alla misura di sicurezza detentiva della casa lavoro. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la misura di sicurezza era stata disposta non a titolo provvisorio, ma a titolo definitivo con provvedimento del magistrato di sorveglianza di l'Aquila del 9 gennaio 2022, che il precedente provvedimento dello stesso magistrato del 24 novembre 2021 di applicazione di misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata riguardava altro Penale Sent. Sez. 1 Num. 22572 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 28/04/2023 procedimento, e che la lettera dell'art. 657 cod. proc. pen. consente di computare nel presofferto soltanto i periodi scontati a titoli di misura di sicurezza provvisoria. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce vizio di motivazione , in quanto la misura di sicurezza è stata scontata illegittimamente, perché l'originaria ordinanza del magistrato di sorveglianza di Napoli del 4 luglio 2007 che disponeva, all'esito della espiazione della pena detentiva, la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due, era stata superata dal riesame della pericolosità effettuato dal magistrato di sorveglianza di l'Aquila con il provvedimento del 24 novembre 2021, che non afferiva ad altri fatti perché ex art. 209 cod. pen. l'esecuzione della misura di sicurezza è unica, che pertanto l'esecuzione della misura di sicurezza della casa lavoro era stata del tutto illegittima, a nulla rilevando il provvedimento del magistrato di sorveglianza di l'Aquila del 9 gennaio 2022 ch+e aveva disposto l'esecuzione, perché esso nella sostanza si risolveva in un mero "visto". 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Valentina Manuali, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità all'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, che ritiene che la norma dell'art. 657 cod. proc. peri. sia soggetta ad interpretazione tassativa (Sez. 1, Sentenza n. 42906 del 12/09/2019, Acri, Rv. 277297; fattispecie in tema di liberazione anticipata). Tra le ipotesi espressamente previste dalla norma dell'art. 657 citato / non v'è", quella della detenzione espiata a titolo di misura di sicurezza detentiva definitiva, quale quella in esame (in quanto disposta con ordinanza del magistrato di sorveglianza di Napoli del 4 luglio 2007 come conseguenza del giudizio di delinquenza abituale), atteso che il primo comma dell'art. 657, dedicato alla detenzione senza titolo di carattere cautelare, prevede la fungibilità sia del periodo sofferto in custodia cautelare che di quello oggetto di applicazione provvisoria di misura di sicurezza detentiva, mentre il secondo comma dello stesso articolo, dedicato alla detenzione senza titolo di carattere definitivo, prevede la fungibilità soltanto del periodo di pena espiata senza titolo, non citando in alcun modo quello sofferto in misura di sicurezza detentiva. 2 La misura di sicurezza detentiva applicata in via definitiva, e priva di titolo, non permette, pertanto, di ottenere tramite l'istituto della fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. lo scomputo di eventuale pena da espiare per altra causa (Sez. 5, Sentenza n. 5815 del 10/10/2017, dep. 2018, Di Napoli, Rv. 272437: la fungibilità fra pena e misura di sicurezza detentiva di cui all'art. 657, cod. proc. pen., opera soltanto nel caso in cui quest'ultima sia stata provvisoriamente applicata per la stessa causa, determinando una ininterrotta privazione della libertà personale dell'imputato, riferibile in parte a custodia cautelare e in parte ad applicazione provvisoria di misura di sicurezza, con la conseguenza che tale criterio non opera quando sia stata applicata la sola misura di sicurezza detentiva in via definitiva;
conforme Sez. 1, Sentenza n. 38336 del 14/07/2014, Lieto, Rv. 260598). Ne consegue che non è affetta da vizi la motivazione della ordinanza impugnata che ha ritenuto che il periodo di detenzione espiato sine titulo a titolo di misura di sicurezza applicata in via definitiva non sia computabile a titolo di fungibilità, non essendo tale ipotesi prevista dalla norma attributiva del potere dell'art. 657 cod. proc. pen. E', pertanto, irrilevante, ai limitati fini di questo giudizio, stabilire se il periodo tra il 28 febbraio 2022 e 1'8 giugno 2022, in cui il condannato è stato internato in casa di lavoro, sia effettivamente da ritenere o meno privo di titolo (decisione che consegue alla valutazione della successione dei provvedimenti pronunciati sul punto dagli uffici dei magistrati di sorveglianza che sono stati coinvolti nella procedura), atteso che in-erejit'reerso la circostanza che si tratti pacificamente di una applicazione di misura di sicurezza a titolo definitivo impedisce, in ogni caso l'accoglimento del ricorso. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023.
lette le conclusioni del PG, Valentina Manuali, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 novembre 2022 il Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato PP DO di scomputare dalla determinazione della pena da scontare il periodo tra il 28 febbraio 2022 ed il 8 giugno 2022, in cui lo stesso era stato sottoposto alla misura di sicurezza detentiva della casa lavoro. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la misura di sicurezza era stata disposta non a titolo provvisorio, ma a titolo definitivo con provvedimento del magistrato di sorveglianza di l'Aquila del 9 gennaio 2022, che il precedente provvedimento dello stesso magistrato del 24 novembre 2021 di applicazione di misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata riguardava altro Penale Sent. Sez. 1 Num. 22572 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 28/04/2023 procedimento, e che la lettera dell'art. 657 cod. proc. pen. consente di computare nel presofferto soltanto i periodi scontati a titoli di misura di sicurezza provvisoria. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce vizio di motivazione , in quanto la misura di sicurezza è stata scontata illegittimamente, perché l'originaria ordinanza del magistrato di sorveglianza di Napoli del 4 luglio 2007 che disponeva, all'esito della espiazione della pena detentiva, la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due, era stata superata dal riesame della pericolosità effettuato dal magistrato di sorveglianza di l'Aquila con il provvedimento del 24 novembre 2021, che non afferiva ad altri fatti perché ex art. 209 cod. pen. l'esecuzione della misura di sicurezza è unica, che pertanto l'esecuzione della misura di sicurezza della casa lavoro era stata del tutto illegittima, a nulla rilevando il provvedimento del magistrato di sorveglianza di l'Aquila del 9 gennaio 2022 ch+e aveva disposto l'esecuzione, perché esso nella sostanza si risolveva in un mero "visto". 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Valentina Manuali, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità all'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, che ritiene che la norma dell'art. 657 cod. proc. peri. sia soggetta ad interpretazione tassativa (Sez. 1, Sentenza n. 42906 del 12/09/2019, Acri, Rv. 277297; fattispecie in tema di liberazione anticipata). Tra le ipotesi espressamente previste dalla norma dell'art. 657 citato / non v'è", quella della detenzione espiata a titolo di misura di sicurezza detentiva definitiva, quale quella in esame (in quanto disposta con ordinanza del magistrato di sorveglianza di Napoli del 4 luglio 2007 come conseguenza del giudizio di delinquenza abituale), atteso che il primo comma dell'art. 657, dedicato alla detenzione senza titolo di carattere cautelare, prevede la fungibilità sia del periodo sofferto in custodia cautelare che di quello oggetto di applicazione provvisoria di misura di sicurezza detentiva, mentre il secondo comma dello stesso articolo, dedicato alla detenzione senza titolo di carattere definitivo, prevede la fungibilità soltanto del periodo di pena espiata senza titolo, non citando in alcun modo quello sofferto in misura di sicurezza detentiva. 2 La misura di sicurezza detentiva applicata in via definitiva, e priva di titolo, non permette, pertanto, di ottenere tramite l'istituto della fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. lo scomputo di eventuale pena da espiare per altra causa (Sez. 5, Sentenza n. 5815 del 10/10/2017, dep. 2018, Di Napoli, Rv. 272437: la fungibilità fra pena e misura di sicurezza detentiva di cui all'art. 657, cod. proc. pen., opera soltanto nel caso in cui quest'ultima sia stata provvisoriamente applicata per la stessa causa, determinando una ininterrotta privazione della libertà personale dell'imputato, riferibile in parte a custodia cautelare e in parte ad applicazione provvisoria di misura di sicurezza, con la conseguenza che tale criterio non opera quando sia stata applicata la sola misura di sicurezza detentiva in via definitiva;
conforme Sez. 1, Sentenza n. 38336 del 14/07/2014, Lieto, Rv. 260598). Ne consegue che non è affetta da vizi la motivazione della ordinanza impugnata che ha ritenuto che il periodo di detenzione espiato sine titulo a titolo di misura di sicurezza applicata in via definitiva non sia computabile a titolo di fungibilità, non essendo tale ipotesi prevista dalla norma attributiva del potere dell'art. 657 cod. proc. pen. E', pertanto, irrilevante, ai limitati fini di questo giudizio, stabilire se il periodo tra il 28 febbraio 2022 e 1'8 giugno 2022, in cui il condannato è stato internato in casa di lavoro, sia effettivamente da ritenere o meno privo di titolo (decisione che consegue alla valutazione della successione dei provvedimenti pronunciati sul punto dagli uffici dei magistrati di sorveglianza che sono stati coinvolti nella procedura), atteso che in-erejit'reerso la circostanza che si tratti pacificamente di una applicazione di misura di sicurezza a titolo definitivo impedisce, in ogni caso l'accoglimento del ricorso. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023.