Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' 0485 1 /03 PUBBLICA ITY. DIRAC N 1, 1-199 SAUDICE -1 2 PREMA DICASSAZIONE (ISTINE Oggetto 0979 SEZIONE TERZA CIVILE Condominio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 28501/01 4 -- Rel. Consigliere Cron.10813 Dott. Ernesto LUPO + - Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud.31/01/03 - ホ - Consigliere C.C. Dott. Alfonso AMATUCCI -| - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA LORETT ENRICO, PRATI FISCAI.I 201, presso lo studio dell'avvocato ASSUNTA MINICHIELLO, difeso ITALO dall'avvocato GRILLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COND VIA MARCONI 49 PORTICI;
- intimato + -- avverso la sentenza n. 1933/01 del Giudice di pace di 1 PORTICI, emessa 11 02/03/01 e depositata il 30/05/01 2003 (R.G. 1555/99]; 1 271 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Ernesto | LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si - dichiari 1'inammissibilità del ricorso, con le consequenze di legge. 十 La Corte Premesso che RI ET ha convenuto davanti al Giudice di pace di Portici i condominio di Portici, via Marconi n.49. chiedendone la condanna al pagamento di L.
1.582.650 quale debito condominiale risultante da un verbale di consegna sottoscritto dallo stesso ET quale amministratore uscente e dall'amministratore subentrante;
Premesso ancora che il Giudice adito, con sentenza di equità depositata il 30 maggio 2001, ha rigettato la domanda, ritenendo che il detto verbale non possa essere opposto al condominio e non sussistendo altra prova del credito vantato dall'attore;
Considerato che
avverso la sentenza del Giudice di pace RI ET ha proposto ricorso per cassazione, a cui il condominio intimato non ha resistito, e che il ET ha depositato anche memoria;
عر Ritenuto che il ricorrente, con i tre motivi del ricorso, deduce la violazione di diverse disposizioni del codice civile (con il primo motivo gli artt. 1129, 1130 e 1131; con il secondo motivo l'art. 1720, secondo comma;
con il terzo motivo l'art. 1137, secondo comma) che, avendo rango di norme ordinaric, non devono essere osservate dalla pronunzia di equità del Giudice di pace, secondo l'orientamento interpretativo affermato dalle Sez. Un. di questa Corte 15 ottobre 1999 n.716 e condiviso da questo Collegio, onde la violazione delle stesse norme non è deducibile con il ricorso per cassazione;
Considerato che
il ricorrente, nella memoria, ha criticato il richiamato orientamento giurisprudenziale, citando la sentenza di questa Corte n.12014/1991, che, però, concerne la pronunzia di equità del Conciliatore, la quale era tenuta ad osservare i principi regolatori della materia" (testo del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., antecedente alla modifica apportatavi dall'art.21 della legge 21 novembre 1991 m.374), mentre per la pronunzia di equità del giudice di pace il legislatore, nel testo vigente dell'art.113, non ha previsto il detto limite di legalità, onde necessariamente diverso è l'ambito del controllo di legittimità opcrato da questa Corte;
Considerato che
il ricorso va, perciò, rigettato per mancanza dei motivi ammessi avverso le pronunzie di equità; Poiché, non essendosi l'intimato costituito, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spesc del giudizio di cassazione. Cosi deciso a Roma il 31 gennaio 2003. Il Relatore-Estensore Il Presidente Елить гр IL CANCELLEREC Depositata in Cancelleria 28 .03.03 oggi. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mara Ajello 2