Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/2001, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 00411 LA CORTE SUPREMA DICASS ZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Prov. possessoria Reclames Mag Stratí: Composta d CALFAPIETRA Dott. Vinc - Presidente R.G.N. 18509/98 Cron. 785 Dott. Olindo Consigliere SCHETTINO Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 146 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Ud. 11/07/00 Dott. Ettore BUCCIANTE M Consigliere COSTES SAZIONE ha pronunciato la seguente Richiesta copia ludio dal Sig. IL-SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 per diritti 1.2 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: NC CU OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSTINIANI 18, presso lo studio dell'avvocato LIRE 1500 CANCELLERIA PELLEGRINO MASSA, difeso dall'avvocato SARACINO DONATO, giusta delega in atti;
ricorrente 0660002 contro 0660003 MA AR;
- intimata Vers avverso l'ordinanza R.G.1668/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 28/07/98; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1381 udienza del 11/07/00 dal Consigliere Dott. Giovanni -1- SETTIMJ;
udito 1'Avvocato SARACINO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per del 1° -2° motivo, accoglimento assorbimento del 3 motivo. -2- 18509/98 A Oggetto: provvedimento possessorio, reclamo - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con reclamo ex art. 669 terdecies CPC proposto innanzi al tribunale di Lecce addì 11.6.98, MA CO premesso che era comproprietaria, in una al fratello OR, d'un fondo confinante con altri appartenenti ad OT ZI e OR UT;
che quest'ultimo aveva recentemente costruito sul confine del proprio fondo un muretto a secco, in tal guisa chiudendo il varco che, fino ad allora, aveva consentito ad essa deducente l'accesso al fondo di sua proprietà; che avverso tale comportamento aveva agito ex art. 703 CPC con esito negativo impugnava il - provvedimento emesso in data 19.12.97 dal pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con il quale era stato rigettato il ricorso ex art. 703 CPC ch'ella aveva proposto nei confronti del UT onde ottenere la reintegra nel possesso del varco di accesso. Con ordinanza 28.7.98, il tribunale di Lecce ritenuto che l'eccezione di - inammissibilità del reclamo opposta dal resistente fosse infondata, in quanto, pur in presenza d'una giurisprudenza contrastante e tutt'altro che consolidata, i provvedi- menti possessori, al pari di quelli cautelari, dovevano considerarsi reclamabili, giacché nessun ostacolo d'ordine logico o giuridico impediva l'applicabilità dell'art. 669 terdecies CPC agli interdetti possessori;
che dovesse rilevarsi come siffatta reclamabilità dei predetti provvedimenti fosse stata confermata dalla Corte Costitu- zionale con sentenza n. 501 del 1995 e, successivamente, ribadita con ordinanza n.58 del 1996; che anche la seconda eccezione d'inammissibilità del reclamo, perché presentato oltre il termine di 10 giorni, fosse infondata in quanto,nella specie, essendo stata l'ordinanza pretorile notificata a mezzo posta in data 4.6.98, da tale data doveva farsi decorrere il termine di dieci giorni e non dalla data d'eventuale 18509/98 沸 comunicazione del provvedimento;
che, nel merito, la reclamante avesse fornito idonea prova d'aver posseduto il varco d'accesso al proprio fondo nel muro di confine tra le proprietà del UT e del Marzo;
che l'ispezione del 28.1.98 avvalo- rasse la tesi della CO per la quale il varco in questione era stato chiuso solo pochi mesi prima essendosi rilevata la presenza di "un muretto a secco che appare di recentissima costruzione"; che, peraltro, lo stesso UT, con la lettera 25.11.97, avesse implicitamente ammesso l'esistenza del varco reclamato, ulteriormente con- fermata dall'informatore OT Marzo, assunto in sede d'ispezione; che da tale complesso d'elementi fosse desumibile la sostanziale fondatezza della domanda di reintegra avanzata dalla CO - accoglieva il reclamo ex art 669 terdecies CPC e, per l'effetto, disponeva che MA CO venisse reintegrata nel possesso dell' accesso al proprio fondo, attraverso il varco di metri 8 nel muro di confine tra le proprietà UT e Marzo;
ordinava, di conseguenza, l'abbattimento del muretto di nuova costruzione eretto dal UT a chiusura del varco suddetto e lo condannava al pagamento delle spese di entrambi i gradi del procedimento. Avverso tale decisione OR UT proponeva ricorso per cassazio- ne con tre motivi. L'intimata non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunziando violazione degli artt. 323, 339, 669 terdecies, 703 CPC in relazione all'art. 360 n. 3 CPC si duole che il tribunale, adito con reclamo e non con appello pur essendo stato proposto il gravame avverso un provvedimento adottato in forma d'ordinanza ma avente natura sostan- 18509/98 A ziale di sentenza, abbia respinta l'eccezione d'inammissibilità ch'egli aveva specifi- camente sollevata al riguardo. Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 CPC – si duole che il tribunale non abbia "valutato la natura decisoria, definitiva e finale, rilevabile d'ufficio, del provvedimento pretorile" ed abbia ignorato l'eccezione d'inammissibilità del reclamo sotto tal profilo prospettata. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto concer- nenti la medesima questione, non meritano accoglimento. Costituendosi innanzi al tribunale, l'odierno ricorrente ebbe, infatti, ad ec- cepire l'inammissibilità del gravame giacché proposto dalla controparte avverso un provvedimento reso in controversia possessoria cui, essendo in quanto tale privo di strumentalità rispetto alla decisione finale, non potevasi riconoscere natura cautelare e, quindi, applicare la disciplina dettata dall'art. 699 terdecies;
l'espresso richiamo effettuato nella comparsa, a suffragio della sollevata eccezione, all'autorità di Cass. 20.8.97 n. 7768 giova ad individuare chiaramente, pur ove ve ne fosse stato bisogno, quale fosse l'esatta questione di diritto posta a fondamento dell'eccezione stessa e, d'altra parte, il giudice del merito ha, infatti, deciso dell'esperibilità o meno del reclamo ex art. 669 terdecies avverso gli interdetti possessori. La decisione suddetta nom risulta impugnata con il ricorso per cassazione. In questa sede, come si è visto, il motivo per il quale il ricorrente si duole che il tribunale non abbia dichiarato inammissibile il gravame è fondato, infatti, sulla considerazione che il provvedimento gravato avendo natura sostanziale di sentenza, 18509/98 沸 il mezzo del reclamo non fosse consentito dovendosi l'impugnazione proporre con appello. Le due questioni sono, all'evidenza, del tutto diverse, non solo in relazione delle differenti ragioni giuridiche sulle quali è basata l'eccezione d'inammissibilità del reclamo (nell'un caso, per essere il mezzo di gravame previsto dall'art. 669 terdecies riservato ai soli provvedimenti cautelari e quindi inesperibile avverso i provvedimenti, pur immediati ma non cautelari, resi nei procedimenti possessori;
nell'altro, per essere lo specifico provvedimento pretorile gravato impugnabile con il solo mezzo dell'appello), ma anche in relazione alla natura attribuita alla decisione pretorile oggetto di reclamo (nell'un caso provvedimento interdittale, immediato e temporaneo, ma non reclamabile in quanto privo di strumentalità rispetto al prosie- guo del procedimento possessorio, nell'altro sentenza definitiva, non reclamabile in quanto solo impugnabile mediante appello). Consequenziale è, dunque, rilevare la novità delle questioni prospettate con i motivi in esame la questione dell'inesperibilità del reclamo essendo stata sottoposta al giudice del merito e da questi decisa con riferimento ad assunti giuridici ed a presupposti di fatto diversi da quelli posti a base delle censure de quabus -- e, quindi, la loro inammissibilità, non essendo consentito dedurre nel giudizio di legittimità questioni che non siano state sollevate e non abbiano formato oggetto di contraddit- torio nel giudizio di merito e che implichino una modificazione nei termini della controversia. Con il terzo motivo il ricorrente denunziando vizio di motivazione in rela- zione all'art. 360 n. 3 CPC - si duole che il tribunale non abbia acquisito una corretta percezione della situazione di fatto ed abbia erroneamente valutato gli elementi di 18509/98 prova acquisiti al giudizio così pervenendo all'adottata decisione pur in assenza degli elementi oggettivi che potessero avvalorare la tesi di controparte. Il motivo non merita accoglimento. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insa- nabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non rispon- denza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appa- gante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell' apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione - quale è, appunto, quello in esame in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è pure da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, 18509/98 giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - com'è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In particolare va ulteriormente considerato come, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata per incongruità e/o insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove in ragione d'asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo il semplice richia- mo di atti istruttori svoltisi nella fase di merito (nella specie un'ispezione giudiziale e l'assunzione di deposizioni testimoniali) e la prospettazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice del merito con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami per relationem agli atti della prece- dente fase del giudizio. Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto, neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia 18509/98 l'erronea od insufficiente valutazione, giacché dall'esame di quanto dedotto non è dato desumere l'esatto contenuto delle risultanze istruttorie richiamate dal ricorrente, delle quali non è riportato l'esatto integrale contenuto bensì solo una frammentaria ricostruzione basata sull'estrapolazione di talune loro componenti o sulla prospetta- zione per riassunto del significato di esse quale dal ricorrente stesso soggettivamente inteso e da contrapporre alle valutazioni del complesso delle acquisizioni probato- rie effettuate nella sentenza impugnata;
modalità di deduzione della censura eviden- temente inidonea, in quanto, per il richiamato principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, è condizione d'ammissibilità del motivo il consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione, se pure in astratto, della decisi- vità, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo, dei mezzi istruttori non ammessi e/o delle risultanze assunte erroneamente od insufficientemente valutate. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dun- que, respinto. L'intimata non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a provvede- re sulle spese.
P. Q. M.
60000 LA CORTE 310009 Respinge il ricorso. JOST 124.11 Così deciso in Camera di Consiglio addì 11.7.2000. 4567 3894 Il Presidente 8067 2033 17043 II est. Bettinj IL CANCELIERE C1 Frances Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA GEN. 2001 Roma IL CA LLIERE 01 1 CONTE EM CA Si attesia la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 7.3.2011 serie 4 ai n. 13077 versate € 170.63 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)