Sentenza 3 aprile 2000
Massime • 1
L'opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile, non solo nel caso di omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive che si richiede siano svolte dal PM, ma anche quando detta indicazione riguardi accertamenti irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla "notitia criminis" o sull'attività già svolta dal PM.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2000, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido letti Presidente del 3/04/2000
1. Dott. Franco Marrone Consigliere ORDINANZA
2. " Giuliana Ferrua " N.2052
3. " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo TO BR " N.44157/99
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da TE NN nata in [...] il [...] e da TA AN nato in [...] il [...] avverso il decreto emesso dal Gip presso il Tribunale di Aosta nel procedimento a carico di IE DR nato in [...] il [...] ed altri, avente n. 408/99 R.G.
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed i ricorsi. Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con decreto 1-7-99 il Gip presso il Tribunale di Aosta disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di IE DR ed altri, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta da TE NN e TA AN, quali parti offese.
Questi ultimi hanno impugnato con ricorso per cassazione la riportata decisione deducendo violazione di legge ed in particolare contestando il giudizio di irrilevanza formulato dal Gip in ordine all'investigazione suppletiva ed agli elementi di prova da essi indicati.
La Corte osserva.
Qualora venga proposta opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. il Gip ai sensi dell'art. 410 c.p.p. può accogliere detta richiesta con provvedimento adottato de plano in presenza di due presupposti di cui deve dare atto nella motivazione:
l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza della "notitia criminis". In difetto di siffatti elementi il mancato esperimento della procedura camerale comporta la nullità - per violazione del diritto al contraddittorio - del relativo decreto avverso il quale pertanto può proporsi ricorso per cassazione. (Cass. 16-6-95 n. 0 1777 RV. 201723; Cass. 10-1-96 n. 0 4147 RV. 203999; Cass. 9-5-97 n. 00 913 RV. 207374). Tanto premesso, occorre puntualizzare che l'inammissibilità dell'opposizione, con specifico riguardo alla omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive, deve ritenersi sussistere anche quando queste ultime siano irrilevanti e non pertinenti, ossia tali da non potere incidere sulla notizia, di reato e sull'attività già svolta dal P.M. (Cass. S.U. 15-3-96 n. 0000 2 RV. 204132.)
Orbene nel caso concreto, il Gip si è attenuto agli enunciati principi ed in particolare ha dato conto della ritenuta inammissibilità dell'opposizione sotto il citato profilo: in tale situazione, esclusa l'ipotesi di un vizio procedurale (riconducibile alle ipotesi di cui artt. 409 c. 6 e 606 lett. c. c.p.p.), le censure all'adottata motivazione risultano precluse.
S'impone pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di loro al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in lire 1.000.000 ciascuno.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno di loro al versamento alla Cassa delle ammende della somma di lire 1.000.000. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2000