Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
4 O 7 L ) L 3 . E O N B C , E 1 A E 9 R 9 N I 1 O - 028 2 9 /0 1 D I 1 Z 1 E - A EPUBBLICA IT 1 R C I 2 T . S D I L G U I E 9 3 R G E A E D 6 N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E 4 . T T Oggetto T N S T I E ( S R E SEZIONE PRIMA CIVILE A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Corrado CARNEVALE - R.G.N. 706/99 Cron.5887 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 10/10/00 Dott. Donato PLENTEDA Dott. Walter Consigliere CELENTANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 575 SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. sul ricorso proposto da:
1.27 FEB 2001 IL CANCELLIERE2001 CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE ACLI COMUNALI Srl, in persona del Commissario Governativo pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 63, presso l'avvocato TIRONE MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
UD LL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 43, presso l'avvocato DEL SETTE AUGUSTO, che la rappresenta e difende, giusta 2000 procura speciale per Notaio Riccardo De Magistris di Torino rep. 37472 del 29.1.1999;1766 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 8240/97 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 10/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tirone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo, l'inammissibilità del terzo e queato motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di pace di Roma, con la sentenza pubblicata il 10 novembre 1997, accogliendo l'opposizione proposta da LA AN, revocava il decreto di ingiunzione pronunciato il 24 settembre 1996 dallo stesso giudice di pace nei confronti della AN su ricorso della società a r.l. Consorzio Cooperative Edilizie ACLI Comunali (per il pagamento di lire 1.536.000 pretese dal Consorzio a titolo di "quote consortili"). Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società a r.l. Consorzio Cooperative Edilizie ACLI Comunali, nel primo motivo di impugnazione eccependo la nullità della sentenza per difetto nella "indicazione del giudice che l'ha pronunciata” (e quindi in violazione del disposto dell'art. 132, comma 2, lett. a) c.p.c.), poiché la intestazione della sentenza stessa reca la di pace avv. Antonio De espressione "Il giudice Falco, Sez. V" che non consente la "individuazione territoriale" dell'Ufficio. Con gli altri motivi la società ricorrente prospetta violazione dell'art. 3 e 4 100 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. c.p.c. (per avere il giudice di pace negato alla AN, come socia della cooperativa consorziata, Loter la legittimazione dal lato passivo del rapporto violazione dell'art. 1363 C.C.,obbligatorio); nonché vizio di motivazione (criticando la interpretazione data dalla sentenza agli articoli 23 e 45 dello statuto del Consorzio), omessa insufficiente motivazione sulle ragioni opposte dal Consorzio ai motivi subordinati della opposizione. На resistito con controricorso la intimata AN. Il Consorzio ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- LA AN nel controricorso la inammissibilità del ricorso per eccepisce della procura che, stesa a margine invalidità dell'atto, sarebbe priva del necessario carattere di specialità. La eccezione è infondata. Il riferimento - nella intestazione del ricorso alla - reciproco procura stesa a margine e, nella procura così apposta, all'atto con il quale essa fa corpo, conferisce incontestabile carattere di specialità alla procura sul fondamento della quale il 1 difensore è legittimato a proporre il ricorso per cassazione. Infondata è pure l'altra eccezione di WA inammissibilità del ricorso perché la decisione, benchè attinente a controversia di valore inferiore a lire 2 milioni, è stata fondata su ragioni diritto e non su apprezzamenti secondo secondo equità, sicchè essa sarebbe impugnabile con l'appello. Basti rilevare, infatti, che entro quei limiti di valore la decisione della controversia deve intendersi pronunciata secondo equità "pur se il giudice si sia limitato ad applicare una norma di legge" (Cass. sez. un. 15 ottobre 1999, n.716) e perciò essa è ricorribile in cassazione per violazione di norme processuali, e per violazione di legge limitatamente alle norme costituzionali e superiore alla alle norme comunitarie di rango norma ordinaria (mentre la pronuncia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione o di mera apparenza ovvero di radicale e insanabile contraddittorietà di essa). 2.- Il primo motivo del ricorso, ammissibile perché prospetta a norma dell'art. 360 n.4 c.p.c. un vizio attinente al processo (la asserita nullità della sentenza impugnata), è infondato. Deduce la ricorrente che il testo della losow consentirebbe di identificare il sentenza non che l'ha pronunciata, poiché la giudice intestazione reca la espressione "Il giudice di pace avv. Antonio di Falco, V sezione", priva del necessario riferimento territoriale. Ma è vero al - rileva il collegio - che la sentenza contrario 4 impugnata con il duplice riferimento al "decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Roma" oggetto del giudizio di opposizione, contenuto così nella sezione dedicata allo "svolgimento del processo" come nel dispositivo, nonché con la indicazione conclusiva del luogo della decisione ("così deciso in Roma ..") consente la identificazione incontrovertibile del giudice che l'ha pronunciata nel giudice di pace di Roma. 3.- Inammissibili invece sono tutti gli altri motivi di impugnazione che attengono al merito della decisione e prospettano violazione di norme di legge e vizio di motivazione con l'espresso richiamo al motivo tipizzato neI n.5) dell'art. 360 c.p.c.. Il secondo motivo, in particolare, benchè enunciato come violazione di una norma processuale (l'art. 100 c.p.c.) critica in realtà la pronuncia di merito che ha negato la legittimazione passiva lotow della AN come socia della cooperativa consorziata, personalmente perciò non obbligata verso il Consorzio e dunque censura la (asserita) erronea interpretazione degli statuti di cooperativa e Consorzio, sulla quale il giudice di pace ha fondato il suo convincimento sul punto. Il terzo motivo espressamente deduce la violazione di un criterio normativo di ermeneutica contrattuale con riguardo a talune clausole dello statuto del Consorzio. I1 quarto motivo infine progetta specifici difetti di motivazione esplicitamente censurati a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. 4.- Il ricorso, affidato a un motivo infondato e ad altri tutti inammissibili, deve essere rigettato e il Consorzio ricorrente soccombente deve essere condannato al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questa fase del giudizio, a favore della parte resistente, liquidate in complessive lire 1.034,900 - delle quali lire 1milione per onorari di avvocato. 7 Roma, 10 ottobre 2000 Guerandos et. Il Relatore CANCELLERI FEB. 2001 IN DEPOSITATA 27 NCELLIERE Oggi, o uzz Tokon i N A D C ria IL a M 0 Il Presidente lona lammer IL CANCELLIERE Maria Diд о обща O 4 L 7 L 3 ) . O B E N E , C 1 E A 9 N P 9 1 O I I - Z 1 D 1 A - E R 1 T C 2 S I I . D L G E U 9 I R 3 G A E D E 6 E 4 N T . . T N T E T S S I R E ( A