Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
La cancellazione retroattiva dagli elenchi degli esercenti attività commerciali, che ha efficacia costitutiva al fine di escludere la sussistenza dei presupposti necessari per fruire delle posizioni assicurative, non produce la caducazione automatica dell'iscrizione negli stessi elenchi del familiare coadiutore, avuto riguardo all'autonomia della posizione assicurativa di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7473 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma. Via della Frezza, n. 17, presso gli avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, che lo difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AS LA. elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco De Sanctis. n. 4, presso l'avv. Giampaolo Petti, che la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 23 in data 15 giugno 2000 (R.G. 48/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 9.1.2003: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa: l'avv. Antonino Sgroi per delega dell'avv. Correra;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pordenone ha accolto in parte l'appello di LA OR e, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda, ha accertato il diritto della OR alle pensione di anzianità, con la condanna dell'Inps al pagamento dei ratei a decorrere dal 1 ottobre 1997.
La OR era titolare di posizione assicurativa quale familiare coadiutore di esercente attività commerciale (il marito) e le era stata liquidata la pensione di anzianità con decorrenza 1.7.1994. Il coniuge titolare dell'azienda era tuttavia titolare anche di una posizione assicurativa quale lavoratore dipendente, in base alla quale aveva ottenuto la liquidazione della pensione;
aveva, quindi, chiesto la cancellazione dagli elenchi degli esercenti attività commerciali per l'intero periodo di contribuzione 14.1.1976- 31.10.1990. L'Inps aveva ritenuto che la cancellazione retroattiva avesse eliminato anche la posizione contributiva del coniuge coadiutore.
Il Tribunale ha disatteso la tesi dell'Inps osservando che non era contestato lo svolgimento di attività commerciale nel periodo sopra indicato;
che la posizione contributiva del familiare coadiutore doveva considerarsi autonoma e indipendente dalle iniziative assunte dal titolare dell'azienda; che il diritto alla pensione già acquisito non potesse restare travolto dalla cancellazione retroattiva dagli elenchi del titolare medesimo.
La cassazione della sentenza è chiesta dall'Inps per un unico motivo di ricorso, al quale resiste con controricorso LA OR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione della legge 27 novembre, n. 1397, e della legge 22 luglio 1966. n. 613. nonché vizio della motivazione. Si richiama,
in particolare, il principio per cui la cancellazione dagli elenchi degli esercenti attività commerciale, non impugnata dagli interessati, ha efficacia retroattiva e costitutiva al fine di escludere la sussistenza dei presupposti necessari per fruire della prestazioni assicurative. La Corte giudica il ricorso infondato. Ai sensi dell'art. 4 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, gli esercenti attività commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività stessa, alla Commissione provinciale prevista dal successivo art.
5. tra l'altro, le generalità dei familiari che lavorano abitualmente nella azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico. Ai sensi dell'art. 5 del medesimo testo normativo, sulla base delle denunce, ma anche all'esito di accertamenti di ufficio, l'apposita commissione provinciale operante presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura compila gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, quindi, e dei familiari coadiutori.
L'art.
9. Poi, disciplina il sistema dei rimedi amministrativi contro l'iscrizione o la mancata iscrizione, rimedi amministrativi che possono essere utilizzati anche dall'Inps ai sensi dell'esplicita previsione dell'art. 36 della legge 22 luglio 1966, n. 613. Il quadro normativo è stato, nella sostanza, correttamente interpretato dal Tribunale nel senso che il familiare coadiutore di imprenditore commerciale è anch'esso esercente di attività commerciale e soggetto iscritto nell'elenco, iscrizione che è presupposto della prestazione previdenziale.
Orbene tale presupposto non è venuto meno, in mancanza di un atto di cancellazione dall'elenco del coadiutore familiare, sicché l'iscrizione conserva gli effetti costitutivi che sono invocati dallo stesso Istituto ricorrente.
La tesi dell'Inps, secondo cui la cancellazione retroattiva dell'imprenditore commerciale produce la caducazione automatica dell'iscrizione del familiare, contrasta, quindi, con l'autonomia della pozione assicurativa del diverso soggetto.
In effetti, è certo che la cancellazione retroattiva dell'imprenditore è stata ottenuta nei presupposto che non vi fosse stato svolgimento di attività commerciale nel periodo di iscrizione, della quale, dunque, mancavano i presupposti di legge. Ciò, ovviamente, dovrebbe comportare anche la cancellazione retroattiva del familiare coadiutore.
Ma a ciò l'organo competente non ha provveduto, ne' l'Inps si è attivato per ottenerla e neppure in giudizio ha affermato che rispondessero alla realtà le dichiarazioni dell'imprenditore finalizzate ad ottenere la cancellazione (cfr. Cass. 3582/1981). Ed invece, solo un accertamento condotto nei confronti della OR circa l'inesistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione negli elenchi avrebbe potuto comportare l'annullamento della posizione assicurativa.
Si ritiene giusto compensare interamente le spese del giudizio di Cassazione in considerazione dell'esito difforme dei giudizi di merito e della novità della questione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003