CASS
Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/08/2023, n. 34831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34831 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC TO SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria depositata ove chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. udito il difensore L'avvocato TURRISI GAETANO chiede che la sentenza impugnata sia cassata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34831 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. CH VI AL ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, oltre a euro 5000 di multa, in ordine al reato di cui all'art.6, comma 6, della L.401/1989, per aver violato l'obbligo di presentazione presso il commissariato di polizia, prima e dopo l'incontro agonistico, in data 02/12/2015, in occasione della competizione sportiva tra la squadra del Palermo e quella dell'Alessandria, senza aver fatto pervenire idonea documentazione atta a giustificare tale violazione. 2.1. Il ricorrente con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che la condanna si fonda sostanzialmente sul . contenuto dell'annotazione di servizio redatta dal personale del commissariato di polizia da cui si evince che egli, in una sola occasione, durante l'incontro calcistico del Palermo del 02/12/2015, ha disatteso l'obbligo di presentazione agli uffici. L'annotazione di servizio indica come data del commesso delitto il 05/12/2015 e da essa non risulta neppure se la partita si sia effettivamente disputata, né in che giorno e a che ora abbia avuto inizio e fine, sicché non è provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale, non essendo indicato l'orario in cui il ricorrente si sarebbe dovuto presentare presso la polizia e non essendo sufficientemente determinato il fatto contestato nel capo di imputazione. 2.2. Inoltre, con ulteriore doglianza, il ricorrente rappresenta che il provvedimento del Questore di Palermo del 05/12/2012, a lui notificato in data 11/12/2012, non recava alcuna espressa menzione della sanzione penale prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 401 del 1989, ma, al contrario, richiama l'art.1, comma 6 della suddetta legge, norma di tutt'altro tenore, che non contiene la fattispecie incriminatrice in contestazione, ma il reato di frode in competizioni sportive. Pertanto, il ricorrente non era stato posto nella condizione di conoscere le conseguenze sanzionatorie della violazione, in quanto il provvedimento emesso dal Questore si configura come un precetto privo di sanzione penale. Il giudice, con motivazione apparente ha comunque affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato con argomentazioni di natura fattuali, quali l'essere un tifoso, l'aver più volte violato la norma e l' aver subito condanne per fatti della stessa specie. 2.3. Con ulteriore motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il giudice, erroneamente, ha ritenuto che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto fosse preclusa a causa dell'esistenza di un precedente penale. Tuttavia, nel caso in specie, si evidenzia che non sussiste alcun precedente specifico e che lo stesso giudicante ha riconosciuto l'assoluta occasionalità del comportamento sanzionato nel concedere le circostanze attenuanti generiche riconosciute al ricorrente, anche in considerazione del fatto che la violazione è stata commessa in prossimità della fine del periodo di interdizione stabilito nel provvedimento del Questore. In proposito, il ricorrente rappresenta che la doglianza dedotta nei motivi di appello non pare adeguatamente presa in considerazione dalla Corte 1 territoriale, posto che nel motivare il diniego dell'ipotesi attenuata ha menzionato il cognome del ricorrente IA, anziché SA. Sorge, quindi, il sospetto che il giudice abbia utilizzato uno schema di sentenza relativa a un caso analogo senza adattarlo alle circostanze di fatto oggettive e personali del ricorrente. Il dubbio è confermato dalla motivazione poco afferente al caso specifico del ricorrente, avendo il giudice richiamato "plurimi precedenti penali specifici" a supporto del diniego, mentre il ricorrente non è gravato da precedenti penali specifici. Evidenzia inoltre che nella pagina relativa alla descrizione dello svolgimento del processo, la data della sentenza di primo grado è corretta a penna, che è indicata erroneamente la condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, mentre il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, si contesta la continuazione ex art. 81 cod. pen. e si contesta la violazione dei commi 2 e 6 dell'ad. 6, L.401/1989. Tutte queste erronee indicazioni, non coincidenti con quanto descritto nel capo di imputazione e nella sentenza di primo grado, lasciano supporre una disattenta disamina delle circostanze oggettive che connotano la condotta contestata al CH. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'analisi prenderà le mosse dal secondo motivo di ricorso. Plurime sono infatti le discrasie che è dato riscontrare nell'apparato argomentativo della pronuncia impugnata. In primo luogo, mentre nell'intestazione della sentenza è riportata una condanna a mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 5000,00 di multa, nell'incipit dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata si afferma che il Tribunale di Palermo ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 8000,00 di multa. In secondo luogo, nel capo di imputazione formulato dal PM e riportato nel decreto di citazione a giudizio, non compare alcun riferimento alla violazione dell'art. 81 cod. pen., cpv., né del comma 2 dell'ad. 6 della L.401/1989, ma solo dell'ad. 6, comma 6 della L.401/1989. Inoltre, la Corte territoriale, in relazione alla disamina del terzo motivo di appello, con la quale la difesa invocava l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen., ha richiamato il cognome di altro imputato, tale IA, e motivato il diniego del riconoscimento della suddetta causa di non punibilità, riferendosi stavolta esplicitamente al CH, in ragione di "plurimi precedenti penali specifici" e richiamando la abitualità della condotta. Tuttavia, dall'esame del certificato del casellario giudiziale, in atti, si evince che il CH è gravato da precedenti relativi al reato di furto e di guida di veicolo senza aver conseguito la patente, illecito peraltro depenalizzato, sicché il richiamo ai "plurimi precedenti specifici" appare estraneo a tali risultanze. 2 Anche il riferimento ad altre condanne per fatti della medesima specie, che è dato leggere nella motivazione della sentenza impugnata, è incongruo, atteso che i precedenti penali da cui è gravato il CH ineriscono a reati completamente diversi. Ciascuna delle discrasie appena evidenziate, singolarmente considerata, potrebbe essere ritenuta un mero errore materiale ma, per il numero e la pregnanza di tali incongruenze, queste ultime, nel loro complesso, sono tali da inficiare ab imis l'apparato giustificativo della pronuncia impugnata, ponendone in dubbio la stessa riferibilità al ricorrente, CH VI AL, e non ad altro soggetto. 2. Ciò impone, pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. L'effetto rescindente di quest'epilogo decisorio rende ultronea la disamina del primo motivo di ricorso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso all'udienza del 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria depositata ove chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. udito il difensore L'avvocato TURRISI GAETANO chiede che la sentenza impugnata sia cassata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34831 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. CH VI AL ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, oltre a euro 5000 di multa, in ordine al reato di cui all'art.6, comma 6, della L.401/1989, per aver violato l'obbligo di presentazione presso il commissariato di polizia, prima e dopo l'incontro agonistico, in data 02/12/2015, in occasione della competizione sportiva tra la squadra del Palermo e quella dell'Alessandria, senza aver fatto pervenire idonea documentazione atta a giustificare tale violazione. 2.1. Il ricorrente con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che la condanna si fonda sostanzialmente sul . contenuto dell'annotazione di servizio redatta dal personale del commissariato di polizia da cui si evince che egli, in una sola occasione, durante l'incontro calcistico del Palermo del 02/12/2015, ha disatteso l'obbligo di presentazione agli uffici. L'annotazione di servizio indica come data del commesso delitto il 05/12/2015 e da essa non risulta neppure se la partita si sia effettivamente disputata, né in che giorno e a che ora abbia avuto inizio e fine, sicché non è provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale, non essendo indicato l'orario in cui il ricorrente si sarebbe dovuto presentare presso la polizia e non essendo sufficientemente determinato il fatto contestato nel capo di imputazione. 2.2. Inoltre, con ulteriore doglianza, il ricorrente rappresenta che il provvedimento del Questore di Palermo del 05/12/2012, a lui notificato in data 11/12/2012, non recava alcuna espressa menzione della sanzione penale prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 401 del 1989, ma, al contrario, richiama l'art.1, comma 6 della suddetta legge, norma di tutt'altro tenore, che non contiene la fattispecie incriminatrice in contestazione, ma il reato di frode in competizioni sportive. Pertanto, il ricorrente non era stato posto nella condizione di conoscere le conseguenze sanzionatorie della violazione, in quanto il provvedimento emesso dal Questore si configura come un precetto privo di sanzione penale. Il giudice, con motivazione apparente ha comunque affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato con argomentazioni di natura fattuali, quali l'essere un tifoso, l'aver più volte violato la norma e l' aver subito condanne per fatti della stessa specie. 2.3. Con ulteriore motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il giudice, erroneamente, ha ritenuto che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto fosse preclusa a causa dell'esistenza di un precedente penale. Tuttavia, nel caso in specie, si evidenzia che non sussiste alcun precedente specifico e che lo stesso giudicante ha riconosciuto l'assoluta occasionalità del comportamento sanzionato nel concedere le circostanze attenuanti generiche riconosciute al ricorrente, anche in considerazione del fatto che la violazione è stata commessa in prossimità della fine del periodo di interdizione stabilito nel provvedimento del Questore. In proposito, il ricorrente rappresenta che la doglianza dedotta nei motivi di appello non pare adeguatamente presa in considerazione dalla Corte 1 territoriale, posto che nel motivare il diniego dell'ipotesi attenuata ha menzionato il cognome del ricorrente IA, anziché SA. Sorge, quindi, il sospetto che il giudice abbia utilizzato uno schema di sentenza relativa a un caso analogo senza adattarlo alle circostanze di fatto oggettive e personali del ricorrente. Il dubbio è confermato dalla motivazione poco afferente al caso specifico del ricorrente, avendo il giudice richiamato "plurimi precedenti penali specifici" a supporto del diniego, mentre il ricorrente non è gravato da precedenti penali specifici. Evidenzia inoltre che nella pagina relativa alla descrizione dello svolgimento del processo, la data della sentenza di primo grado è corretta a penna, che è indicata erroneamente la condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, mentre il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, si contesta la continuazione ex art. 81 cod. pen. e si contesta la violazione dei commi 2 e 6 dell'ad. 6, L.401/1989. Tutte queste erronee indicazioni, non coincidenti con quanto descritto nel capo di imputazione e nella sentenza di primo grado, lasciano supporre una disattenta disamina delle circostanze oggettive che connotano la condotta contestata al CH. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'analisi prenderà le mosse dal secondo motivo di ricorso. Plurime sono infatti le discrasie che è dato riscontrare nell'apparato argomentativo della pronuncia impugnata. In primo luogo, mentre nell'intestazione della sentenza è riportata una condanna a mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 5000,00 di multa, nell'incipit dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata si afferma che il Tribunale di Palermo ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 8000,00 di multa. In secondo luogo, nel capo di imputazione formulato dal PM e riportato nel decreto di citazione a giudizio, non compare alcun riferimento alla violazione dell'art. 81 cod. pen., cpv., né del comma 2 dell'ad. 6 della L.401/1989, ma solo dell'ad. 6, comma 6 della L.401/1989. Inoltre, la Corte territoriale, in relazione alla disamina del terzo motivo di appello, con la quale la difesa invocava l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen., ha richiamato il cognome di altro imputato, tale IA, e motivato il diniego del riconoscimento della suddetta causa di non punibilità, riferendosi stavolta esplicitamente al CH, in ragione di "plurimi precedenti penali specifici" e richiamando la abitualità della condotta. Tuttavia, dall'esame del certificato del casellario giudiziale, in atti, si evince che il CH è gravato da precedenti relativi al reato di furto e di guida di veicolo senza aver conseguito la patente, illecito peraltro depenalizzato, sicché il richiamo ai "plurimi precedenti specifici" appare estraneo a tali risultanze. 2 Anche il riferimento ad altre condanne per fatti della medesima specie, che è dato leggere nella motivazione della sentenza impugnata, è incongruo, atteso che i precedenti penali da cui è gravato il CH ineriscono a reati completamente diversi. Ciascuna delle discrasie appena evidenziate, singolarmente considerata, potrebbe essere ritenuta un mero errore materiale ma, per il numero e la pregnanza di tali incongruenze, queste ultime, nel loro complesso, sono tali da inficiare ab imis l'apparato giustificativo della pronuncia impugnata, ponendone in dubbio la stessa riferibilità al ricorrente, CH VI AL, e non ad altro soggetto. 2. Ciò impone, pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. L'effetto rescindente di quest'epilogo decisorio rende ultronea la disamina del primo motivo di ricorso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso all'udienza del 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente