CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25597 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO IV nato a [...] il [...] OP OM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere OM FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso chiedendo 'L ít+6-Tre t9E-- (2icc,.Zt DCI1EiViCo E N_NivuilAnt-ivrc (cm .Riziv13 DMA 02~i) 9F.R '1(KCI)°,1G "(21141 udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 25597 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI OM Data Udienza: 03/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1. NO AN e TO CO ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 novembre 2021 che, nel giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli 1'8 febbraio 2011, ha confermato la condanna di NO alla pena di anni tredici di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione camorristica (art. 416-bis cod. pen.) denominata clan Gallo-Limelli-Vangone fino al 1.3.2010 e rideterminato per TO la pena in anni 8 e mesi 2 di reclusione ed euro 42.000,00 di multa, in ordine alla partecipazione sia alla medesima associazione camorristica (art. 416-bis cod. pen.) sia alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di aui all'art. 74 T.U. stup. nonché a reati in materia di traffico di stupefacenti art. 73 T.U. stup. fino al 1.3.2010. La Corte di cassazione, con la sentenza del 2 ottobre 2019 aveva parzialmente annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 ottobre 2017, evidenziando che, con riferimento alla posizione di NO, era necessario effettuare un nuovo esame sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione in concreto dell'aumento di pena per la recidiva, posto che la motivazione del giudice di secondo grado non aveva tenuto conto del fatto che la norma che stabiliva l'obbligatorietà dell'aumento per la recidiva per i reati ascritti all'imputato era stata dichiarata incostituzionale, e, con riferimento alla posizione di TO, era necessario effettuare un nuovo esame sulla determinazione della pena, posto che dal giudice di secondo grado, esclusa l'aggravante della c.d. connessione mafiosa, l'aumento di pena in continuazione per i reati oggetto del presente procedimento era stato quantificato in misura superiore a quella stabilita con la sentenza di primo grado. 2. NO articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 99 cod. pen. e 624 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello ha confermato l'applicazione della recidiva, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione e senza analizzare la natura dei reati, il tipo di devianza di cui erano sintomo, il margine di offensività delle condotte, la distanza temporale tra le azioni e il livello di omogeneità esistente tra loro, nonché l'eventuale occasionalità della ricaduta. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 99 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, trascurando il contenuto della memoria difensiva del 9 novembre 2021, non avrebbe considerato che, nonostante il reato associativo fosse stato contestato sino al giorno 1 marzo 2010, era stata accertata la partecipazione al sodalizio dell'imputato per quattro mesi nel 2007, in un periodo quindi precedente rispetto al passaggio in giudicato della sentenza in forza della quale il giudice di merito ha applicato la recidiva (definitiva il 4 gennaio 2009). 3. TO denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe previsto un trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello oggetto della sentenza di primo grado, che aveva previsto un amento di pena in continuazione di anni uno per ogni reato, senza esplicitare le ragioni di tale decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NO è fondato. 1.1. Giova evidenziare che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). L'applicazione della recidiva, pertanto, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, richiede che la valutazione del giudice non possa fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419). 4 In tema di recidiva, pertanto, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). 1.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, nonostante lo specifico mandato cognitivo ricevuto dalla sentenza rescindente, non ha offerto alcun riferimento relativo alle ragioni dell'aumento di pena per la recidiva, in ordine alla gravità della condotta, nonché alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato, ovvero al livello di omogeneità tra i diversi reati, alla distanza temporale tra gli stessi e all'eventuale occasionalità della ricaduta. 2. Il ricorso di TO è infondato. A differenza di quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello non ha violato in divieto di reformatío in peius, posto che, attenendosi a quanto stabilito dalla sentenza di annullamento, ha determinato l'aumento per la continuazione in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, al netto della diminuente per il rito abbreviato, a fronte della sentenza di primo grado, che aveva previsto un aumento di pena di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. 3. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare la sentenza impugnata nei confronti di NO con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio e rigetta il ricorso di TO, che condanna al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NO AN con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso di TO CO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere OM FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso chiedendo 'L ít+6-Tre t9E-- (2icc,.Zt DCI1EiViCo E N_NivuilAnt-ivrc (cm .Riziv13 DMA 02~i) 9F.R '1(KCI)°,1G "(21141 udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 25597 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI OM Data Udienza: 03/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1. NO AN e TO CO ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 novembre 2021 che, nel giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli 1'8 febbraio 2011, ha confermato la condanna di NO alla pena di anni tredici di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione camorristica (art. 416-bis cod. pen.) denominata clan Gallo-Limelli-Vangone fino al 1.3.2010 e rideterminato per TO la pena in anni 8 e mesi 2 di reclusione ed euro 42.000,00 di multa, in ordine alla partecipazione sia alla medesima associazione camorristica (art. 416-bis cod. pen.) sia alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di aui all'art. 74 T.U. stup. nonché a reati in materia di traffico di stupefacenti art. 73 T.U. stup. fino al 1.3.2010. La Corte di cassazione, con la sentenza del 2 ottobre 2019 aveva parzialmente annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 ottobre 2017, evidenziando che, con riferimento alla posizione di NO, era necessario effettuare un nuovo esame sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione in concreto dell'aumento di pena per la recidiva, posto che la motivazione del giudice di secondo grado non aveva tenuto conto del fatto che la norma che stabiliva l'obbligatorietà dell'aumento per la recidiva per i reati ascritti all'imputato era stata dichiarata incostituzionale, e, con riferimento alla posizione di TO, era necessario effettuare un nuovo esame sulla determinazione della pena, posto che dal giudice di secondo grado, esclusa l'aggravante della c.d. connessione mafiosa, l'aumento di pena in continuazione per i reati oggetto del presente procedimento era stato quantificato in misura superiore a quella stabilita con la sentenza di primo grado. 2. NO articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 99 cod. pen. e 624 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello ha confermato l'applicazione della recidiva, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione e senza analizzare la natura dei reati, il tipo di devianza di cui erano sintomo, il margine di offensività delle condotte, la distanza temporale tra le azioni e il livello di omogeneità esistente tra loro, nonché l'eventuale occasionalità della ricaduta. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 99 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, trascurando il contenuto della memoria difensiva del 9 novembre 2021, non avrebbe considerato che, nonostante il reato associativo fosse stato contestato sino al giorno 1 marzo 2010, era stata accertata la partecipazione al sodalizio dell'imputato per quattro mesi nel 2007, in un periodo quindi precedente rispetto al passaggio in giudicato della sentenza in forza della quale il giudice di merito ha applicato la recidiva (definitiva il 4 gennaio 2009). 3. TO denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe previsto un trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello oggetto della sentenza di primo grado, che aveva previsto un amento di pena in continuazione di anni uno per ogni reato, senza esplicitare le ragioni di tale decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NO è fondato. 1.1. Giova evidenziare che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). L'applicazione della recidiva, pertanto, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, richiede che la valutazione del giudice non possa fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419). 4 In tema di recidiva, pertanto, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). 1.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, nonostante lo specifico mandato cognitivo ricevuto dalla sentenza rescindente, non ha offerto alcun riferimento relativo alle ragioni dell'aumento di pena per la recidiva, in ordine alla gravità della condotta, nonché alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato, ovvero al livello di omogeneità tra i diversi reati, alla distanza temporale tra gli stessi e all'eventuale occasionalità della ricaduta. 2. Il ricorso di TO è infondato. A differenza di quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello non ha violato in divieto di reformatío in peius, posto che, attenendosi a quanto stabilito dalla sentenza di annullamento, ha determinato l'aumento per la continuazione in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, al netto della diminuente per il rito abbreviato, a fronte della sentenza di primo grado, che aveva previsto un aumento di pena di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. 3. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare la sentenza impugnata nei confronti di NO con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio e rigetta il ricorso di TO, che condanna al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NO AN con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso di TO CO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/03/2023