Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A 3 149/02 ¿RE PUB BLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.10421/99 Dott. Vincenzo Mileo " Michele De Luca Consigliere " Mario Putaturo Donati V. Rep. " Cron. 7267 11 Donato Figurelli " Alessandro De IS " Ud. 23/11/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da MI CORSARO, elett.dom. in Roma, via Flaminia n.441,presso lo studio dell'avv.Michele Di Tursi che, unitamente all'avv. Lino Greco, lo rappresenta e difende,per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
S.n.c. NZ AT $ C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, LA VE,elett.dom.in 4556 Roma, Corso Vittorio Emanuele II,n.229,presso l'avv.Raffaele Bonfiglio che, unitamente all'avv.Tarcisio Grechi,la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
1 Ri CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Monza in data 24 febbraio 1999, n. 185; udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 23/11/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen. Dr. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.n.c. ZI TA proponeva gravame avverso la sentenza in data 19 gennaio 1998 con cui il RE del lavoro,in Korsaro accoglimento del ricorso dell'agente RM, previo accertamento della illegittimità del recesso operato dalla preponente sulla base della violazione di un inesistente obbligo di esclusiva, aveva condannato la stessa alla corresponsione in favore dell'agente della indennità sostitutiva del preavviso e delle spettanze richieste per complessive lire 27.251.862 e, dall'altro,in accoglimento della riconvenzionale, aveva condannato l'agente al pagamento in favore della detta società delle somme dovute a titolo di star del credere e di lire 3.251.862 per storno I provvigioni. Proponeva altresì appello incidentale il CO denunciando l'erroneità della decisione pretorile poiché la somma dovuta a titolo di star del credere e storno provvigioni era stata in 2 а realtà già defalcata dal Consulente tecnico d'ufficio nei suoi conteggi e comunque sul punto la motivazione era inesistente. Con sentenza del 24 febbraio 1999 il Tribunale locale, in accoglimento del gravame principale, dichiarava la legittimità del recesso per giusta causa intimato dalla preponente all'agente, condannando lo stesso alla restituzione della somma di lire 38.842.031,oltre interessi di legge dal 4 febbraio 1998;rigettava l'appello incidentale. Il CO ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi cui ha resistito con controricorso la società. MOTIVI DELLA DECISIOBNE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.1743 c.c., si deduce che il Tribunale, nell'escludere il carattere vessatorio della clausola riguardante il patto di esclusiva sul rilievo che la stessa era meramente confermativa della disciplina legale, non ha considerato che le parti avevano, nella propria libera autodeterminazione negoziale, introdotto una deroga.In altro profilo, la denuncia all'AS aveva confermato che il CO era agente sul punto l'impugnata sentenza, nell'affermare , ma plurimandatario che ciò non lo aveva esonerato dall'obbligo di esclusiva, ancora una volta non aveva tenuto conto della disciplina negoziale delle parti. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.C.,si deduce che il Tribunale ha interpretato il contratto omettendo qualsiasi indagine sulla 3 R comune intenzione delle parti e sul comportamento complessivo anche posteriore alla sua conclusione. Né ha rilevato, anche alla stregua del canone della buona fede,che nessuna clausola dei due contratti stipulati aveva richiamato il diritto di esclusiva. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza perché, se avesse posto a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, avrebbe rilevato che le parti non avevano previsto il patto di esclusiva e ciò era decisivo per la ricostruzione corretta dei rapporti tra l'agente e la preponente. violazione e falsaCon il quarto motivo, denunciandosi applicazione dell'art.2697 c.c.,si deduce che il Tribunale,senza rilevare che la società aveva l'onere della prova sia del diritto di esclusiva che dell'importo delle somme di cui aveva chiesto la restituzione a titolo di star del credere e storno provvigioni, non solo aveva apoditticamente affermato l'esistenza di tale obbligo nonostante il silenzio sul punto delle due convenzioni e del contenuto della comunicazione all'AS, ma quanto alle seconde aveva ritenuto sufficienti i documenti unilateralmente prodotti dalla società, pur in mancanza di riconoscimenti di debito del CO e di una perizia contabile.L'avere poi il giudice d'appello ritenuto l'addebito provato perché non specificamente contestato dall'agente in primo grado costituisce giudizio che contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui la mancata contestazione o la genericità della contestazione 4 R medesima può assumere rilevanza solo nei limiti in cui le allegazioni dell'autore siano specifiche e fornite di riferimenti concreti.In tale situazione l'unico dato oggettivo era costituito dal mancato pagamento da parte della società della fattura n.1 del 1995 di lire 1.020.765,relativa alle provvigioni del 1994,di cui l'agente aveva chiesto invano l'integrale pagamento nei due gradi di giudizio. Con il quinto motivo, denunciandosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si censura l'impugnata sentenza per avere, da un lato, riconosciuto che l'accordo delle parti espresso od implicito è necessario per escludere l'obbligo di esclusiva e, dall'altro, negato rilevanza ai fatti esposti che avrebbero dovuto quanto meno fare sorgere il dubbio che la preponente e l'agente non avevano previsto alcun impegno di esclusiva.Così il Tribunale ha riconosciuto che la denuncia all'AS aveva confermato che il CO era agente plurimandatario e, in altro verso, aveva concluso che ciò non lo aveva esonerato dall'obbligo predetto. In ultimo, il giudice d'appello non ha rilevato che con l'appello incidentale il CO non si era doluto della al lordo della somma indicata dal corresponsione al netto d'ufficio, bensì aveva censurato la palese consulente tecnico contraddizione in cui era incorso il RE che era passato da I una premessa di un certo tipo ( illegittimità del recesso della società) a conseguenze totalmente contrastanti (attribuzione alla preponente di somme quali storno di provvigioni). 5 h I cinque motivi,da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico delle censure proposte, vanno rigettati perché infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, che va in questa sede ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno, il diritto di esclusiva delineato dall'art.1743 C.C. (che per l'agente comporta il divieto di trattare per lo stesso ramo di affari nell'interesse di più imprese in concorrenza tra loro), investendo la stessa funzione contrattuale, costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia che, in quanto tale, deve ritenersi presente in assenza di contraria pattuizione.Ne consegue che,per il principio dell'art.2697 c.c.,l'eventuale limitazione del suddetto diritto esige adeguata prova (tra le tante,Cass.,24 luglio 1999, n.8053; Cass.,28 aprile 1992,n.5083). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che ha accertato che:se l'obbligo di esclusiva era da considerarsi vigente in relazione alla prima convenzione stipulata, anche in difetto di una pattuizione espressa, in quanto costituente effetto naturale del contratto di agenzia,il secondo contratto aveva quale nonespressamente tale patto (n.6), il invece previsto approvazione specifica perché meramente necessitava di confermativo della disciplina legale;
l'avere escluso la preponente la qualità di agente esclusivo del CO nella comunicazione all'AS non costituiva elemento di contrasto poiché quella aveva assunto in queldichiarazione contesto un diverso significato;
la violazione dell'obbligo assunto, accertata dal 6 а consulente tecnico d'ufficio ed ammessa dall'agente -che aveva riconosciuto di avere trattato numerosi affari con altre imprese operanti nello stesso settore aveva costituito un inadempimento - così grave,in relazione agli obblighi assunti,da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto;
il CO era quindi tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di spettanze non dovute nonché delle somme che gli erano state versate a titolo di star del credere e storno provvigioni, sia perché il consulente tecnico d'ufficio aveva determinato l'importo della indennità sostitutiva del preavviso e cessazione del rapporto senza alcuna detrazione, sia perché a fronte di una domanda specificata nelle sue voci l'agente non aveva preso posizione sulle singole fatture elencate che si assumevano ex adverso non pagate;
il credito era infine attestato da copia autentica del registro fatture della preponente. Il giudizio espresso, esente da errori e corretto nel profilo logico-giuridico, è incensurabile in questa sede.D'altro canto,le doglianze, per lo più formulate in modo generico, sono comunque prive del carattere di decisività, come nel caso in cui si limitano prospettare deroghe introdotte dalla volontà dellesoltanto a parti, senza riferimento alcuno al caso in esame, o pretesi vizi interpretativi per violazione dei canoni ermeneutici legali.Quanto alla denuncia, riguardante la valutazione del significato che aveva assunto la comunicazione da parte della preponente all'AS in ordine alla sussistenza del patto di esclusiva, è appena il caso di 7 rilevare che l'attività interpretativa è stata svolta sul punto correttamente dall'impugnata sentenza, che ha tratto elementi di prova poi apprezzandoli nel loro insieme da una serie di dati,come ad esempio le risultanze tratte dai libri contabili. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese 55008 (€28,4) in lire oltre lire tremilioni per onorari pari ad. 1 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI EURO 1.545, 37- O, E DA OGNI SPESA, TASSA. O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Roma, 23 novembre 2001 REC DOLLA LEGGE 11-873 N. 533 Consigliere est. Il Presidente Мамалиданией Vincenzo Millo Call IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria P oggi, 5 MAR. 2002 P U IL CANCELLIER 0 0