Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7578 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' R07 5 78/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro infortunis Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 18815/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron.16719 Dott. Federico - Rel. Consigliere- ROSELLI Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere- Ud. 21/01/03 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AT NO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CORNELIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA ROSSI, per mandato in calce e 2003 CRISTOFARO TARANTINO, giusta procura speciale atto 347 -1- notar CARLO FEDERICO TUCCARI del 13/01/03, rep. n. 61818; controricorrente - nonchè
contro
CARROZZERIA LA PROVINCIALE DI AR, AR LO, VIVIAN GUIDO, FALLIMENTO CARROZZERIA LA PROVINCIALE DI PEGO, FALLIMENTO AR LO, FALLIMENTO VIVIAN GUIDO;
- intimati avverso la sentenza n. 99/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 26/10/99 R.G.N. 258/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato TARANTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 9 febbraio 1995 al Pretore di Venezia, IA TT esponeva di aver subito un infortunio mentre lavorava alle dipendenze della s.n.c. Carrozzeria La Provinciale di PE IA e AN UI e di aver riportato lesioni personali gravissime. Assumendo esservi stata violazione di norme contro gli infortuni sul lavoro, egli chiedeva che il PE ed il AN fossero condannati in solido al risarcimento dei danni. Costituitisi i convenuti e riunita la causa ad societàaltra promossa dall'Inail contro la suddetta, con decisione del 21 maggio 1998 il Pretore accoglieva la domanda del TT contro il PE ed il AN e la domanda dell'Inail contro la società. Contro la decisione, e per quanto qui ancora interessa, il TT proponeva due appelli: uno, contro la sola società, depositato il 25 novembre e l'altro, contro la società, il PE e1998, il AN, depositato il 28 gennaio 1999. Con sentenza del 26 ottobre 1999 il Tribunale dichiarava inammissibili entrambi gli appelli: il primo perché non esisteva alcuna pronuncia di primo 3 grado avente ad oggetto il rapporto fra il lavoratore infortunato e la società; il secondo perché tardivo, ossia per inosservanza del termine di trenta giorni (art. 325 cod. proc. civ.), decorso a partire dal deposito del primo, ai sensi dell'art. 326, secondo comma, cod. proc. civ.. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il TT. Degli intimati s.n.c. Carrozzeria Provinciale, PE, AN, Fallimento di tutti e tre gli ora detti e Inail, solo quest'ultimo controricorre. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 345 e 347 cod. proc. civ., contestando l'affermazione del Tribunale, secondo cui la sentenza di primo grado venne emessa solo confronti di IA PE e di UI nei AN, e non anche nei confronti della s.n.c. Carrozzeria La Provinciale, d'onde l'inammissibilità dell'atto d'appello proposto contro quest'ultima. Secondo il ricorrente la denominazione della società figurava nell'epigrafe della sentenza pretorile e l'atto introduttivo del giudizio venne notificato ai due ora detti nella sede della stessa. Del resto, aggiunge il 4 ricorrente, PE e AN erano i soli soci della società, con la conseguenza che la causa iniziata contro di loro doveva intendersi iniziata anche contro il soggetto collettivo. Il motivo non è fondato. Nel ricorso al Pretore si legge che l'attuale ricorrente chiese: "Previa ogni necessaria declaratoria e in particolare, per quanto occorra, accertamento della penale responsabilità di IA PE e UI AN e condannarsi in solido tra loro quali titolari della Carrozzeria La Provinciale di Mestre a risarcire a IA TT materiali, morali, i danni tutti, biologici, estetici " Il dispositivo della sentenza del Pretore, poi, dice: "condanna i convenuti IA PE e UI AN a corrispondere a IA TT la somma complessiva ...". Esattamente pertanto il Tribunale ravvisò l'inesistenza di una pronuncia pretorile resa fra il TT e la società e quindi l'inammissibilità del relativo appello, stante il difetto d'interesse (sulla distinzione fra soci e società in nome collettivo, pur priva di personalità giuridica, vedi Cass. 28 luglio 1997 n.7021, 15 febbraio 1999 5 n.1231, 29 maggio 1999 n.5233). Quanto all'inesistenza di altri soci oltre ai due suddetti, la censura introduce una questione di fatto nuova e perciò inammissibile in cassazione. Col secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione nell'interpretazione dell'atto d'appello in questione, che appariva bensì rivolto, nell'intestazione, contro la sola società, ma che nel contenuto tendeva anche alla condanna delle due suddette persone fisiche, alle quali esso era stato notificato. Queste ricevettero la notifica di un secondo atto d'appello, che però era ormai tardivo ex art. 326 cpv. cod. proc. civ. (Cass. 4 dicembre 2000 n.15439, 19 aprile 2002 n.5697). è fondato poiché laNeppure questo motivo motivazione della sentenza impugnata è completa e coerente nella parte in cui il Tribunale rileva l'assenza di qualsiasi doglianza rivolta contro le due persone fisiche, anche con specifico riguardo al contenuto del ricorso in appello e particolarmente alla pagina 8, con conseguente irrilevanza della notifica dell'atto alle medesime. Con altri due motivi di ricorso il lavoratore censura la valutazione dei danni biologico e 6 morale, il cui risarcimento venne posto dal Pretore a carico dei datori di lavoro, e subordina espressamente le doglianze all'accoglimento dei primi. due motivi di ricorso ("se i problemi processuali saranno risolti in nostro favore"). Ma i motivi sono inammissibili poiché, per dette ragioni processuali, la sentenza d'appello Anon pronunciò in ordine alla pretesa del prestatore S contro i datori di lavoro, onde il ricorrente impugna ora una decisione inesistente. Rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere nei confronti delle parti private, non costituite, mentre nei confronti dell'Inail Sj procede alla compensazione per giusti motivi e specificamente per l'estraneità dell'Istituto alla controversia fra lavoratore e datori di lavoro.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese verso le parti private intimate;
compensa le spese nei confronti dell'Inail. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2003. il Presidente: 11 Cont, extensore: Tederico Roulli IL CANDELLE Jurelle Depoctate Incelleria 15 MAG. 2003 Ogal Bare SCENERIE 7