Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2002, n. 8817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8817 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA07/02 08 8 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CO M DI CASSAZIONE Oggetto Cornfen veedita SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 219/99 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.24077 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Rep.1791 Dott. Michele VARRONE Consigliere - Rel. Consigliere Ud. 21/01/02 Dott. Fabio MAZZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI DO EO, elettivamente domiciliato in CORTE SUPRE UFF ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato Richieste I IL SOLE 24 ORE dal Sig. ALESSANDRO PANSADORO, che lo difende, giusta delega in per diritti 1.ss atti;
"1-8, GU, 2002 IL CA - ricorrente
contro
SE, RI NI AR, NI elettivamente domiciliati in ROMA VIA A CATALANI 30, presso lo studio dall'avvocato CLAUDIO SCACCO, giusta ARPINO, difesi delega in atti;
2002 controricorrenti - 82 avverso la sentenza n. 3631/97 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ROMA, emessa il 21/10/97 e depositata il 16/12/97 (R.G. Rilasciata copia legalene uso pe al Sig. 2674/94); per diritti € 1 9LUG 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Alessandro PANSADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 30.5.1989 Di IO EO conve- niva in giudizio, avanti al tribunale di Roma, i coniu- gi UR US e AR, assumendo di aver acquista- to dai medesimi, in virtù di scrittura privata 26.10.1969, l'area sovrastante l'alloggio di loro pro- prietà sito in Roma, via Rocca di Cave 22. Con atto 25.9.1989 i coniugi UR citavano il Di IO a nti al Tribunale di Roma per sentir dichiarare che i predetti non avevano acquisito alcun diritto sull'area in questione e sentirli condannare al rilascio di essa. Il Tribunale di Roma, riuniti i giudizi, rigettava la domanda del Di IO per difetto della for- ma ad substantiam del contratto di vendita allegato;
accoglieva la domanda degli UR. Di IO proponeva appello sull'assunto 2 secondo cui il documento da lui prodotto integrava una proposta di cessione dell'area su oggetto, sulla quale era intervenuta l'accettazione da parte degli UR. La Corte di Appello di Roma, con sentenza 21.10.1997, rigettava il gravame con motivazione con- forme a quella del Tribunale. Di IO ha proposto ricorso per cassazio- ne con motivo unico. UR AR e US si sono costituiti chieden- do il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di Appello di Roma ha osservato, a fonda- mento della sua decisione, che il documento prodotto dal Di IO, risultante come proveniente da un terzo, manca della dichiarazione di volontà degli UR, intesa a stipulare un negozio traslativo della proprietà, ma si limita а fare riferimento ad un pre- gresso accordo verbale. Il ricorrente, con l'unico motivo di gravame, OS- serva che la Corte territoriale ha omesso di considera- re che in calce alla predetta scrittura risultava l'accettazione dei coniugi UR. Deduce quindi la violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto (art. 1362 e segg. c.c.) nonché vizio di motivazione su di un punto decisivo 3 della controversia, osservando che la scrittura in que- stione, esaminata nella sua interezza, realizza una proposta contrattuale proveniente dagli UR, succes- sivamente accettata dal Di IO. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimen- to. Risulta pacificamente dagli atti che la Corte di merito ha valutato soltanto parzialmente la scrittura in oggetto. Infatti, nella sentenza, essa è stata riportata sino alla sottoscrizione del Costantini e priva della locu- zione "per accettazione" apposta in calce ad essa e re- cante la sottoscrizione degli UR. Né, del resto, la Corte di Roma ha motivato su tale ultima parte del do- cumento, mostrando così di averla del tutto ignorata. Ciò integra certamente una ipotesi di violazione delle norme dettate dal CC in tema di interpretazione del contratto e dell'atto unilaterale (vedi art. 1324 c.c.), giacchè regola essenziale di tali norme (art. 1362 e segg. c.c.) è la valutazione completa e comples- siva (vedi art. 1363 c.c./ del contenuto dell'atto e non già soltanto di una parte di esso. Da ciò la necessità di cassazione della sentenza e rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che dovrà valutare la scrittura nella sua interezza.
P.Q.M.
4 La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza im- pugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, addì 21.1.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Jako Maha IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa AR Aiello 109T 129,11 456T 2,66 TOT. 149,77 Depositata in Cancelleria Oggi, 18.06 .02 IL CANCELLIERE.C1 Dott.ssa AR Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in car 23 232 4 afn. 33036 149.77 (euro CENTOO! ANTANOVE/77 p. C y te Area Servizi (Do sa Wana Grazia Di Fy Pepy Responsabile Servicio At Cipcigun (DI M. RACCICHI) E L L E D 5