Sentenza 10 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2001, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
S 6 N ee 61960 8 O 5 1 9 I 1 Z / 4 A A / - R I 0 T R S . I REPUBBLICA ITALIANA A L . L T P . A U D . OGGETTO NOME DE POPOLO ITALIANO01934/0 1 B L B I E A A IRPEF R D T D A T I Contributo differenza I 1 S E CORT N 3 canone di locazione N T E E N S . T E I N S A A E SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA M composta dai Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G. N. 20185/98 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Cron. 4109 Dott. Mario CICALA Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 5/10/2000 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso iscritto al n. 20185 R.G. 1998, proposto dal Sig. -SOLE 24.QRE per diritti L.
3.000 da #13 FEB 2001 BIASOTTO ANTONIO, rappresentato e difeso, con procura in calce IL CANCELLIERE al ricorso, dagli avv.ti prof. Gaspare FALSITTA e Silvia PANSIERI ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. Rita Gradara, CANCELLERIA alla via Sardegna 40;
- ricorrente -
C V
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; _ 5 2 8 , - controricorrente 0 0 0 2 per la cassazione della sentenza della Commissione E SUSUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 61960 Regionale dell'Abruzzo in data 18 giugno 1997, depositata col n. 281 il 10 ottobre 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 5 ottobre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Pansieri per il ricorrente e l'avv. Guida per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo IO OT, funzionario della Banca Commerciale Italiana, fu trasferito d'ufficio, e l'Azienda gli corrispose, per il 1986 ed il 1987, le somme stabilite dal contratto collettivo a titolo di 'contributo differenza canone di locazione'; gli importi, non assoggettati a trattenuta dalla Banca per il carattere risarcitorio, furono ritenuti tassabili dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte di Vasto, il quale notificò avvisi di accertamento, impugnati dal contribuente. La decisione di primo grado, di reiezione della tesi del ricorrente, è stata, su gravame del OT, confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con sentenza del 18 giugno 1997, depositata col n. 281 il 10 ottobre successivo. In essa si afferma la natura reddituale delle somme, erogate in applicazione della contrattazione collettiva in 'funzione integratrice dello stipendio', negandosi la non imponibilità, sostenuta dal contribuente. Per la cassazione ricorre quest'ultimo, con atto notificato il 19 novembre 1998, nel quale articola un motivo. 2 Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato il 22 dicembre 1998. Motivi della decisione Denunzia con l'unico, complesso motivo, il contribuente, violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del d.P.R. 597/1973 (e degli artt. 46 e 48 del t.u. 917/1986) nonché vizio di motivazione, ancora ribadendo, sotto profili diversi, la natura non reddituale delle somme corrisposte 'per differenza canoni di affitto', che costituiscono, in applicazione delle disposizioni richiamate, una mera rifusione di spese, sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. In via subordinata, afferma l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate, per obiettiva incertezza ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 6 comma 2 del d.lgs 472/1997, contestando la configurabilità della violazione di omessa dichiarazione ed invocando il più favorevole 'ius superveniens'. Oppone, l'Amministrazione finanziaria, l'infondatezza della impugnazione, ribadendo il carattere reddituale - e, quindi, in discussione, in particolare l'imponibilità delle somme- richiamando Cass. 948/1996. Il ricorso è infondato. Sulla riproposta questione, dell'assoggettabilità ad i.r.pe.f. delle indennità di alloggio, corrisposte a titolo di rimborso del maggior canone di locazione, che il dipendente trasferito debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione e di similari 3 indennità o diarie di trasferimento che non integrino mero recupero di spese di viaggio e trasporto -, si presta adesione all'ormai consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. 2604, 2611, 3330, 7703, 10149, 12578/2000), con affermazione di tassabilità degli emolumenti, per l'intero ammontare, se ricadano in periodi d'imposta anteriori al 1998. Seguendo il ricordato indirizzo, si ribadisce infatti che: - per l'art. 48 comma 1 del d.P.R. 597/1973, "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi, comunque denominati, percepiti in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili ed a titolo di sussidio o liberalità”; esso include dunque, oltre alla retribuzione in senso stretto, cioè al corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, ogni altra erogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro, e che sia effettuata in funzione corrispettiva, vale a dire riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e delle energie fisiche che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa;
questa ampia definizione dell'imponibile necessariamente ricomprende sussidi ed indennità con cui il datore di lavoro assuma su di sé - integralmente o parzialmente - gli oneri economici di ordine generale dal lavoratore affrontati per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta (quali le spese di alloggio, vitto e vestiario), dato che le relative erogazioni dipendono proprio dal rapporto di lavoro con l'indicata funzione compensativa;
-in questa logica si inseriscono i successivi commi dell'art. 48 cit., recanti specifiche eccezioni alla previsione del comma 1: in particolare il comma 3, che, per l'indennità di trasferta, sottrae all'imponibile solo una percentuale forfettizzata, con implicita valutazione di presuntiva imputabilità di tale percentuale al recupero delle spese 'vive' richieste dalla trasferta medesima, così confermando la tassabilità della rimanente parte, ancorché riconducibile all'incremento delle menzionate spese generali di mantenimento per il temporaneo impegno del lavoratore in località diversa da quella abituale;
- gli stessi criteri risultano recepiti dall'art. 48 del d.P.R. 917/1986, il quale definisce come reddito tassabile tutti i compensi dipendenti dal rapporto di lavoro, espressamente comprendendovi i rimborsi di spese (comma 1), per occuparsi poi, in via d'eccezione, fra l'altro delle indennità e dei rimborsi per trasferte (comma 4), fissando una misura non imponibile;
- i criteri medesimi sono infine ribaditi nella riformulazione dell'art. 48 ult. cit., introdotta con effetto dal 1° gennaio 1998 dall'art. 3 del d.lgs. 314/1997, ove si qualifica come reddito di lavoro, ai fini impositivi, ogni erogazione effettuata "in relazione al rapporto di lavoro", con locuzione equivalente a quella di erogazione dipendente dal medesimo rapporto, anche se poi, in una più articolata disciplina delle eccezioni, si contemplano, per la prima volta, l'indennità di trasferimento, l'indennità di sistemazione e quelle analoghe, adottandosi anche per esse il parametro della non imponibilià di una misura percentuale predeterminata (comma 7); - la diversità di natura e presupposti delle indennità di trasferimento rispetto a quelle di trasferta - del resto, separatamente contemplate nei contratti di lavoro -, per la rilevata distinzione tra concorso in oneri generali di mantenimento connessi alla fisiologica evoluzione del rapporto e rimborso di spese che il datore di lavoro provochi richiedendo un temporaneo espletamento della prestazione fuori del territorio abituale, osta alla estensibilità alle prime della disciplina dettata per le seconde;
- finalmente, per i versamenti in esame, non sono conferenti i richiami alla nozione di risarcimento del danno emergente, perché il denaro sborsato dal lavoratore subordinato, per assicurarsi la sistemazione abitativa presso la sede della propria attività o per fronteggiare altri bisogni di vita, è spesa propedeutica alla prestazione lavorativa, indispensabile per porsi in condizione di svolgerla, non effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa, ed ancor meno pregiudizio arrecato dal datore di lavoro. Il quadro normativo, considerato nello sviluppo interpretativo proposto, mostra la manifesta infondatezza della duplice questione di legittimità costituzionale, formulata dal contribuente. Non può sospettarsi l'interpretazione dell'art. 48 comma 1 (del d.P.R. 597/1973 successivamente, del t.u.i.r.) di violazione dei principi della capacità contributiva - avuto riguardo al requisito della 'effettività' di uguaglianza - per disparità di trattamento di situazioni simili -, giacché l'ipotizzata reintegrazione del patrimonio del dipendente risulta in realtà rapportata ad una situazione differenziata 'di fatto' (per i maggiori costi della locazione a carico del dipendente trasferito d'ufficio), cui sarebbe agevole ovviare pattiziamente (ad esempio, prevedendo che il riequilibrio del sinallagma sia attuato al netto delle ritenute di legge e considerando la progressività delle aliquote). Allo stesso modo non può condividersi l'analogo dubbio di disparità di trattamento tra lavoro subordinato ed autonomo, sol che si considerino la diversità strutturale dei due tipi di reddito corrispondenti, ed, ancor più, l'individuazione di un 'tertium comparationis' nell'art. 50 (del d.P.R. cit. e, quindi, del t.u.i.r.), norma riguardante il solo lavoro autonomo. La censura principale va quindi rigettata, ed a conclusione analoga si perviene in ordine alla istanza gradata sulle sanzioni, in relazione, soprattutto, al 'ius superveniens'. Col ricorso introduttivo, infatti, fu chiesta in via subordinata l'applicazione dell'art. 39-bis del d.P.R. 636/1972, istanza non ripetuta con l'appello, come era imposto dalla soccombenza, onde l'applicazione della più favorevole disciplina sopravvenuta resta affidata all'azione amministrativa in sede esecutiva. La natura della causa consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000. Il Cons. estensore Il Presidente Mario Delli Priscoli Enrico Papa - M el ما شیدا DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 10 FEB 2001 7 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C Osvaldo Accarth