CASS
Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 14513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14513 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TA DI, nato in [...] il [...] avverso l’ordinanza del 01/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SC Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma pronunciava sull’istanza di concessione di misure alternative alla detenzione, avanzata da DI TA, condannato per reato (associazione finalizzata al narcotraffico) rientrante nel catalogo di cui all’art.
4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Il Tribunale negava l’affidamento in prova al servizio sociale, posto che – in mancanza di collaborazione utile con la giustizia – riteneva non avverate le Penale Sent. Sez. 1 Num. 14513 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 27/03/2026 2 condizioni di accesso di cui al citato comma 1-bis dell’art.
4-bis Ord. pen. (quale novellato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), ossia non adempiute le obbligazioni civili conseguenti alla condanna, non dimostrata l’assoluta impossibilità di tale adempimento e non emersi sicuri elementi per escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, e/o il pericolo di un loro ripristino. Il Tribunale negava, altresì, la detenzione domiciliare – che era stata richiesta ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lett. b), Ord. pen., in funzione dell’accudimento di prole di età inferiore ai dieci anni – escludendo il presupposto dell’assoluta impossibilità materna a fornire alla prole stessa l’assistenza del caso. 2. DI TA ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell’unico motivo, ulteriormente sviluppato nella memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Rispetto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, il ricorrente – dopo avere operato un’ampia ricognizione, alla luce del diritto vivente, dei presupposti legali di ordine generale della misura stessa – sostiene che l’ordinanza impugnata non avrebbe fatto buon governo degli indirizzi ermeneutici elaborati al riguardo da questa Corte, giacché il rigetto si sarebbe basato sul solo elemento della gravità del commesso reato, mentre avrebbero dovuto essere considerate l’evoluzione della personalità del condannato e le sue prospettive di reinserimento sociale (su cui la memoria, in particolare, si sofferma, mettendo altresì in luce le disagiate condizioni economiche del nucleo familiare). Rispetto alla misura della detenzione domiciliare, il ricorrente, da un lato, censura la decisione adottata, addebitandole di non avere valutato l’eccezionalità della sua situazione familiare;
e, sotto altro verso, richiama l’ordinanza di questa Corte n. 9126 del 2019 (che ebbe a dichiarare rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 27, commi 1 e 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., nella parte in cui esclude che tale disposizione possa applicarsi ai condannati per i reati di cui all’art.
4-bis del medesimo testo legislativo), ribadendo la bontà delle relative argomentazioni, pur conscio della declaratoria di non fondatezza adottata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze, relative al diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale, non sono correlate al tenore del decisum e sono manifestamente inidonee ad infirmarne la tenuta. Il ricorrente omette, del tutto, di considerare che la concessione in suo favore della menzionata misura alternativa non è regolata dal diritto penitenziario comune – sul quale l’atto di impugnazione è esclusivamente calibrato – ma dalle previsioni, derogatorie e restrittive, di cui all’art.
4-bis Ord. pen., in rapporto al reato per cui è stata inflitta condanna (la cui pena era ancora in espiazione al momento della deliberazione del Tribunale di sorveglianza). Nel quadro ordinamentale ex art.
4-bis, cit., come inciso dal d.l. n. 162 del 2022, conv. dalla legge n. 199 del 2022, i benefici penitenziari ordinari per i reati ostativi di prima fascia, quale quello qui in rilievo, possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ma alla sola condizione (v., esemplificativamente, Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203- 01) che l’interessato: a) dimostri l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di adempimento;
b) alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile;
c) abbia intrapreso iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. L’ordinanza impugnata, nel respingere l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha dato puntuale applicazione a tale stringente regolamenta- zione, con la quale la difesa, specie con riferimento al profilo dei collegamenti con la criminalità organizzata, viceversa non si confronta. 3. Quanto alla detenzione domiciliare, occorre sottolineare che la misura era stata invocata sotto lo specifico profilo individuato dall’art. 47-ter, comma 1, lett. b), Ord. pen., che riguarda il caso del condannato che sia padre, esercente la responsabilità genitoriale, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui 4 convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Trattasi di una forma di detenzione domiciliare in sé esclusa dall’applicazione della regolamentazione restrittiva (ferma restando la condizione dell’insussi- stenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti: Corte cost., n. 239 del 2014), rispetto alla quale, in modo opportuno, l’ordinanza impugnata è scesa ulteriormente nel merito, escludendo motivatamente la condizione di rilevante impedimento materno. A quest’ultimo riguardo, che era quello realmente rilevante, le obiezioni del ricorrente sono assertive e totalmente generiche, mentre l’atto di impugnazione si diffonde su un aspetto (la preclusione assoluta, per i condannati ex art.
4-bis Ord. pen., all’ottenimento della detenzione domiciliare generica di cui all’art. 47- ter, comma 1-bis) estraneo al thema decidendum, peraltro riproponendo eccezioni di legittimità costituzionale già passate, infruttuosamente, al vaglio del giudice delle leggi. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SC Centofanti GI CC
udita la relazione svolta dal consigliere SC Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma pronunciava sull’istanza di concessione di misure alternative alla detenzione, avanzata da DI TA, condannato per reato (associazione finalizzata al narcotraffico) rientrante nel catalogo di cui all’art.
4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Il Tribunale negava l’affidamento in prova al servizio sociale, posto che – in mancanza di collaborazione utile con la giustizia – riteneva non avverate le Penale Sent. Sez. 1 Num. 14513 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 27/03/2026 2 condizioni di accesso di cui al citato comma 1-bis dell’art.
4-bis Ord. pen. (quale novellato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), ossia non adempiute le obbligazioni civili conseguenti alla condanna, non dimostrata l’assoluta impossibilità di tale adempimento e non emersi sicuri elementi per escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, e/o il pericolo di un loro ripristino. Il Tribunale negava, altresì, la detenzione domiciliare – che era stata richiesta ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lett. b), Ord. pen., in funzione dell’accudimento di prole di età inferiore ai dieci anni – escludendo il presupposto dell’assoluta impossibilità materna a fornire alla prole stessa l’assistenza del caso. 2. DI TA ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell’unico motivo, ulteriormente sviluppato nella memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Rispetto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, il ricorrente – dopo avere operato un’ampia ricognizione, alla luce del diritto vivente, dei presupposti legali di ordine generale della misura stessa – sostiene che l’ordinanza impugnata non avrebbe fatto buon governo degli indirizzi ermeneutici elaborati al riguardo da questa Corte, giacché il rigetto si sarebbe basato sul solo elemento della gravità del commesso reato, mentre avrebbero dovuto essere considerate l’evoluzione della personalità del condannato e le sue prospettive di reinserimento sociale (su cui la memoria, in particolare, si sofferma, mettendo altresì in luce le disagiate condizioni economiche del nucleo familiare). Rispetto alla misura della detenzione domiciliare, il ricorrente, da un lato, censura la decisione adottata, addebitandole di non avere valutato l’eccezionalità della sua situazione familiare;
e, sotto altro verso, richiama l’ordinanza di questa Corte n. 9126 del 2019 (che ebbe a dichiarare rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 27, commi 1 e 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., nella parte in cui esclude che tale disposizione possa applicarsi ai condannati per i reati di cui all’art.
4-bis del medesimo testo legislativo), ribadendo la bontà delle relative argomentazioni, pur conscio della declaratoria di non fondatezza adottata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze, relative al diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale, non sono correlate al tenore del decisum e sono manifestamente inidonee ad infirmarne la tenuta. Il ricorrente omette, del tutto, di considerare che la concessione in suo favore della menzionata misura alternativa non è regolata dal diritto penitenziario comune – sul quale l’atto di impugnazione è esclusivamente calibrato – ma dalle previsioni, derogatorie e restrittive, di cui all’art.
4-bis Ord. pen., in rapporto al reato per cui è stata inflitta condanna (la cui pena era ancora in espiazione al momento della deliberazione del Tribunale di sorveglianza). Nel quadro ordinamentale ex art.
4-bis, cit., come inciso dal d.l. n. 162 del 2022, conv. dalla legge n. 199 del 2022, i benefici penitenziari ordinari per i reati ostativi di prima fascia, quale quello qui in rilievo, possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ma alla sola condizione (v., esemplificativamente, Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203- 01) che l’interessato: a) dimostri l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di adempimento;
b) alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile;
c) abbia intrapreso iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. L’ordinanza impugnata, nel respingere l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha dato puntuale applicazione a tale stringente regolamenta- zione, con la quale la difesa, specie con riferimento al profilo dei collegamenti con la criminalità organizzata, viceversa non si confronta. 3. Quanto alla detenzione domiciliare, occorre sottolineare che la misura era stata invocata sotto lo specifico profilo individuato dall’art. 47-ter, comma 1, lett. b), Ord. pen., che riguarda il caso del condannato che sia padre, esercente la responsabilità genitoriale, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui 4 convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Trattasi di una forma di detenzione domiciliare in sé esclusa dall’applicazione della regolamentazione restrittiva (ferma restando la condizione dell’insussi- stenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti: Corte cost., n. 239 del 2014), rispetto alla quale, in modo opportuno, l’ordinanza impugnata è scesa ulteriormente nel merito, escludendo motivatamente la condizione di rilevante impedimento materno. A quest’ultimo riguardo, che era quello realmente rilevante, le obiezioni del ricorrente sono assertive e totalmente generiche, mentre l’atto di impugnazione si diffonde su un aspetto (la preclusione assoluta, per i condannati ex art.
4-bis Ord. pen., all’ottenimento della detenzione domiciliare generica di cui all’art. 47- ter, comma 1-bis) estraneo al thema decidendum, peraltro riproponendo eccezioni di legittimità costituzionale già passate, infruttuosamente, al vaglio del giudice delle leggi. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SC Centofanti GI CC