Sentenza 20 aprile 2023
Massime • 1
In tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del "tempus regit actum". (In applicazione del principio, la Corte, alla luce dello "ius superveniens" intervenuto in pendenza del giudizio di legittimità, ha annullato con rinvio il rigetto del permesso premio, pronunciato nel vigore della normativa antecedente alla modifica normativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2023, n. 38278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38278 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38278 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da PE ON avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettato l'istanza di permesso premio avanzata dal detenuto, in espiazione della pena dell'ergastolo, a fronte di condanne anche per reati ostativi ai sensi dell'art.
4-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.). Il Tribunale di sorveglianza, richiamata l'elaborazione della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 253 del 2019, citata, nonché n. 20 del 2022) e di legittimità in materia di benefici penitenziari per soggetti che non hanno collaborato con la giustizia e che sono stati condannati per reati ostativi (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta,Rv. 281764), - pur dando atto di un ottimo percorso rieducativo (durante il quale aveva conseguito il diploma di ragioniere, quattro lauree e diverse borse di studio), dell'assenza di rilievi durante la fruizione di permessi di necessità, infine della revoca del regime carcerario differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - ha valorizzato, in senso contrario al riconoscimento del beneficio, la mancata assoluzione da parte dell'istante dell'onere di allegazione, con specifico riguardo alla omessa giustificazione delle ragioni della mancata collaborazione che costituisce - ha chiarito - la «premessa indispensabile per la credibilità e sostenibilità della sua istanza, in difetto della quale l'istanza appare inammissibile o comunque del tutto infondata». Ha inoltre soggiunto che neppure può sostenersi che ON abbia iniziato un percorso di revisione critica, in assenza di un serio confronto con il proprio vissuto criminale, che egli disconosce con riguardo a numerosi reati in esecuzione. 2. ON propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che - con un unico, articolato motivo - deduce la violazione degli artt. 30-ter ord. pen. e 666, comma 5, cod. proc. pen., rilevando che la giustificazione della scelta di non collaborare non è requisito legale per la concessione dei permessi premio per il condannato a reati ostativi, il cui onere di allegazione, piuttosto, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019, ha ad oggetto elementi fattuali, in effetti allegati e ben noti al giudice a quo. Rimarca come il Tribunale avesse il potere-dovere di integrare l'istruttoria, ove l'avesse ritenuta carente, eventualmente interpellando direttamente il detenuto sulle ragioni della mancata collaborazione. Errata sarebbe poi l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui ON non ha mai affrontato detto tema, invece fatto oggetto di cenno nella relazione di sintesi del 16 marzo 2021 (ove era indicata la ragione nel pericolo per gli affetti 2 esterni), nonché in uno scritto a sua firma, inviato per l'udienza del 28 giugno 2022, di cui dava atto lo stesso Tribunale di sorveglianza. Il Tribunale avrebbe, infine, illegittimamente ritenuto che il percorso di revisione critica del detenuto non fosse ancora iniziato sulla sola base della mancata assunzione della responsabilità. 3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio da condursi alla luce del nuovo regime introdotto dal d.l. n. 162 del 2022. 4. La difesa di ON ha depositato note con le quali ha affrontato il tema della novella legislativa che ha interessato l'art.
4-bis. Ord. pen., avversando le conclusioni compendiate nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale in punto di poteri del giudice del rinvio che ove, come da questi invocato, si ritenessero involgenti la valutazione del reclamo alla luce dei nuovi presupposti per l'accesso al beneficio, esporrebbero la norma de qua a profili d'illegittimità costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso e il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio. 1. Non è superfluo richiamare testualmente l'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 che prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel 3 beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 2. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, in espiazione di una pena per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, nel quadro della normativa in vigore al momento della valutazione del reclamo da parte del Tribunale doveva, ulteriormente, tenersi conto dell'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste (i cd. detenuti "di prima fascia"), potessero essere concessi permessi premio anche in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. pen, allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Attraverso tale decisione, com'é noto, è stata rimossa la presunzione assoluta di pericolosità che era alla base del divieto di accesso al permesso premio penitenziario, prevista nei confronti dei soggetti detenuti per uno dei reati predetti, in caso di non collaborazione con la giustizia. La Corte costituzionale, nella citata sentenza, ha evidenziato che tale presunzione di carattere assoluto, anziché relativo, ledeva i principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, poiché la sua assolutezza - basata su una generalizzazione che può invece essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie - impediva alla magistratura di sorveglianza di valutare, in concreto e secondo criteri individualizzanti, il percorso carcerario del condannato, ai fini dell'ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico-propulsiva. La sentenza n. 253 del 2019 ha anche chiarito come l'assenza di 'collaborazione con la giustizia dopo la condanna non possa tradursi in un 4 aggravamento delle modalità di esecuzione della pena, in conseguenza del fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato. Piuttosto - ha evidenziato la Corte costituzionale - le particolari connotazioni criminologiche del delitto di associazione mafiosa impongono che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, possa essere sì superata, ma solo in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti. Dunque, al momento della delibazione del Tribunale di sorveglianza, sulla scorta di tali principi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio era specificamente subordinato all'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni dovevano, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, idonei a escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art.
4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta Rv. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). 5 Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. In questa direzione si è posta, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla. 3. Osserva il Collegio come, già sotto tale primo profilo, l'ordinanza impugnata sia suscettibile di annullamento, per essersi il giudice specializzato posto al di fuori delle chiare indicazioni interpretative del giudice delle leggi e della giurisprudenza di legittimità successiva. Il Tribunale, invero, ha correttamente richiamato i criteri interpretativi sulla base dei quali orientarsi, ricordando che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, è stata censurata in radice la presunzione assoluta di pericolosità sociale correlata alla scelta di non collaborare con la giustizia, di modo che la stessa collaborazione effettiva non costituisce più unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenie-nza. Ha dato atto, pertanto, di come, alla precedente presunzione assoluta di pericolosità del soggetto che opta per il «silenzio non collaborante», sia stata sostituita la presunzione relativa di persistenza del vincolo criminale, vincibile - citando la Corte costituzionale - con l'acquisizione di «elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata» ed anche tali da «escludere il pericolo del ripristino di tali collegamenti», fermo restando la valenza delle ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile al fine di superare la predetta presunzione relativa, secondo le indicazioni dell'art.
4-bis, comma 1-bis, ord. pen. Nonostante la correttezza , di tali premesse ermeneutiche, il Tribunale di sorveglianza è incorso in manifesta contraddittorietà e illogicità e, di fatto, si è sottratto all'effettiva verifica in concreto di elementi di fatto che pure erano a sua disposizione, trascurando di attivare, ove necessari, i propri poteri istruttori. 6 Il provvedimento impugnato, infatti, nonostante dia atto di un percorso intramurario ineccepibile del condannato - esente da rilievi disciplinari, improntato alla partecipazione al trattamento, alla formazione scolastica e universitaria (conseguimento del diploma di ragioniere, a pieni voti di quattro lauree nonché di borse di studio, la redazione di diverse pubblicazioni) - e pur dando atto delle ulteriori allegazioni contenute nell'istanza e, segnatamente, la circostanza che i reati in esecuzione erano risalenti (siccome commessi tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90), la totale estraneità del detenuto a qualunque vicenda processuale successiva in cui egli astrattamente sarebbe potuto risultare coinvolto, l'avvenuta revoca del regime carcerario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. , ha ritenuto di orientare la sua decisione di rigetto del reclamo sulla sola scorta del dato della mancata giustificazione dell'omessa collaborazione. L'ordinanza stigmatizza la scelta di non collaborazione, nonostante il ruolo di spicco e, dunque, la piena "possibilità" di essa, in un contesto di ancora attuale pervasività dell'associazione mafiosa di riferimento del detenuto, dimostrando, in tal modo, di confondere, da un punto di vista applicativo, il piano logico- normativo della collaborazione impossibile/inesigibile con quello disegnato dalla Corte costituzionale con riguardo alla presunzione relativa di pericolosità estensibile anche a coloro i quali, pur potendolo, non intendano optare per una scelta di collaborazione con lo Stato. Per tale via, la presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato "di prima fascia", collegata alla sua mancata collaborazione attiva con la giustizia interna, finisce per rientrare di fatto nella valutazione del Tribunale, il quale elude, così, i principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 e abdica al ruolo di garante di quella verifica in concreto, voluta dal giudice delle leggi, da condursi secondo criteri individualizzanti del percorso carcerario del condannato, ai fini dell'ammissione al permesso premio ed alla sua peculiare funzione pedagogico-propulsiva. 4. L'ordinanza va altresì annullata con rinvio, alla luce dello ius superveniens. 4.1. Sul punto si osserva che questo Collegio è chiamato a porsi d'ufficio il tema della rilevanza, nel presente giudizio, della modifica dell'art.
4-bis Ord. pen. Tale articolo, nel testo vigente alla data della decisione del Tribunale, prevedeva, al comma 1, una presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato per reati "ostativi" di "prima fascia" che non collabori con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen.; presunzione che - come si è già detto - è divenuta relativa per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019. 7 In pendenza del giudizio di cassazione, è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia...), poi convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, che ha apportato modifiche alla disciplina prevista dall'art.
4-bis I. n. 354 del 1975, ravvisando i presupposti di straordinaria necessità e urgenza nei «moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l'adozione di una nuova regolamentazione dell'istituto al fine di ricondurlo a conformità con la Costituzione». Alla luce del nuovo regime giuridico, i benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia possono essere concessi ai detenuti anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a condizione che: i) dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento;
ii) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile;
iii) il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Una volta che si accerti la ricorrenza delle menzionate condizioni, il Tribunale è chiamato a una complessa attività istruttoria, consistente nell'acquisizione di dettagliate informazioni, anche a conferma degli elementi offerti dal richiedente, in ordine: i) al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il delitto fu commesso;
ii) al profilo criminale del detenuto;
iii) alla sua posizione all'interno dell'associazione; iv) alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute e, ove significative, v) alle infrazioni disciplinari commesse in corso di detenzione. Il Tribunale, ancora, deve richiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti di cui agli artt. 51 commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero preso il Tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado, e del Procuratore nazionale 'antimafia e antiterrorismo;
deve, quindi, acquisire informazioni dalla Direzione dell'Istituto di detenzione e deve disporre accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore di "1/ vita, sulle attività economiche e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleo familiare o delle persone comunque a lui collegate. In definitiva, il principale portato della nuova disciplina si rinviene nella trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti. Costoro, infatti, sono ora ammessi alla possibilità di proporre richiesta, che può essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati per i quali è intervenuta condanna. 4.2. Reputa il Collegio che la nuova normativa sia immediatamente applicabile, stante la natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari quali il permesso premio e il lavoro esterno, riconosciuta nella sent. 32 del 2020 della Corte costituzionale. Quest'ultima, nel rimeditare la portata del divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. con riferimento alla disciplina dell'esecuzione della pena e la conseguente pacifica applica bilità, affermata dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte cfr. Sez. U. n. 24561 del 17 luglio 2006, A., Rv. 233976), in assenza di specifica disciplina transitoria, di modifiche normative di segno peggiorativo secondo il principio del tempus regit actum, se da un canto ha sottolineato la stretta afferenza all'area del diritto penale sostanziale delle disposizioni sopravvenute che incidono sulla qualità e quantità della pena, determinando una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato (quali le misure alternative alla detenzione) che ha, dunque, ritenuto sottratte al divieto di applicazione retroattiva della legge favorevole, dall'altro ha espressamente chiarito che da tale ambito devono escludersi le disposizioni in materia di meri benefici penitenziari quali i permessi premio e il lavoro esterno. Si è invero precisato che «Per quanto non possa disconoscersi il significativo impatto di questi benefici sul grado di concreta afflittività della pena per il singolo condannato, non pare a questa Corte che modifiche normative che si limitino a rendere più gravose le condizioni di accesso ai benefici medesimi determinino una trasformazione della natura della pena da eseguire, rispetto a quella comminata al momento del fatto e inflitta, sì da chiamare in causa la garanzia costituzionale in parola. Il condannato che fruisca di un permesso premio, o che sia ammesso al lavoro all'esterno del carcere, continua in effetti a scontare una pena che resta connotata da una fondamentale dimensione "intramuraria". Egli resta in linea di principio "dentro" il carcere, continuando a soggiacere alla dettagliata disciplina che caratterizza l'istituzione penitenziaria, e che coinvolge pressoché ogni aspetto della vita del detenuto. D'altra parte, proprio perché i condannati ammessi 9 periodicamente a godere di permessi premio e/o a svolgere lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 Ord. pen. restano detenuti che scontano la pena detentiva loro inflitta dal giudice della cognizione, non può non valere nei loro confronti l'esigenza, già segnalata, di evitare disparità di trattamento, all'interno del medesimo istituto penitenziario, dipendenti soltanto dal tempo del commesso reato: disparità che sarebbero di assai problematica gestione da parte dell'amministrazione penitenziaria, e che verrebbero come tali difficilmente accettate dalla generalità dei detenuti». Detti benefici penitenziari, pertanto, continuano a essere regolati dal principio del tempus regit actum, con l'ulteriore rilevante precisazione che «non è tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio». Ciò - ha ammonito la Corte - si porrebbe in contrasto, ove non con l'art. 25, secondo comma, Cost., con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), poiché «Negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997)» (sentenza n. 32 del 2020, citata). 5. Acclarata l'immediata applicabilità della normativa nel giudizio di legittimità, va rilevato che l'onere di allegazione introdotto dalla novella normativa impone un nuovo giudizio sulla sussistenza dei requisiti di ordine sostanziale che legittimano la concessione del beneficio penitenziario. La novella del 2022, come detto, richiede l'esercizio del potere valutativo di merito in ordine all'esistenza dei requisiti di accesso al beneficio penitenziario di cui si tratta, alla luce della qualità, legislativamente riconosciuta quale relativa, della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, in caso di mancata collaborazione processuale. Questa Corte, dunque, nel caso che ci occupa, in disparte del primo motivo di annullamento attinente alla violazione del principio devolutivo da parte del Tribunale, non potrebbe comunque esaminare la legittimità del provvedimento impugnato sulla base della pregressa normativa, non più applicabile per il principio del tempus regit actum. Né, d'altra parte, potrebbe svolgere una 10 Il Consigliere estensore valutazione alla luce della nuova normativa, ciò richiedendo complessi accertamenti in fatto strutturalmente non consentiti a questa Corte. Gli atti vanno, dunque, trasmessi al Tribunale di sorveglianza, affinché svolga una completa valutazione dell'istanza del ricorrente, anche alla luce dello ius superveniens.
P.Q.M.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 febbraio 2023 e successivamente prorogata, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Presidente