Sentenza 7 ottobre 2015
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finchè duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2015, n. 48859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48859 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2015 |
Testo completo
4885 9 / 15 58 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 887/2015 Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 11621/2015 Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA LB N. IL 27/07/1942 avverso la sentenza n. 9001/2011 TRIBUNALE di NUORO, del 05/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Guilio Romano che ha concluso per re rigetto del NCNO Udito, per la parte civile, l'Avv. Moleceses Pala de fre clived dichverow misumissible I NE/SO Udit i difensor Avv Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 5 giugno 2014 il Tribunale di Nuoro, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, riformava la sentenza del Giudice di Pace di Nuoro del 17 marzo 2009 e proscioglieva l'imputato ER NO perché il reato è estinto per prescrizione dal delitto di diffamazione, commesso in danno di AS AT e LU Di AR e contestatogli per avere in una lettera datata 11 novembre 2002 ed indirizzata ai soci della cooperativa Fidi RF, offeso la loro reputazione con frasi contenenti le seguenti parti offensive: "studiando brogli elettorali (...) hanno sempre e solo visto la cooperativa come una cassaforte da svuotare" e, per quanto riguarda il Di AR, affermando che avrebbe detto bugie apparse sui quotidiani locali". Confermava nel resto l'impugnata sentenza e condannava l'imputato a rifondere alle parti civili le spese di costituzione.
2.Avverso detta sentenza ha nuovamente proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi: a) erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 599 cod.pen., comma 2, quanto all'esclusione della scriminante della provocazione, negata nonostante la consequenzialità tra l'atteggiamento provocatorio delle persone offese e la condotta contestata come diffamatoria, posto che l'ultimo degli articoli che hanno suscitato la reazione del ricorrente risaliva a soli tre giorni prima dell'invio ai soci della cooperativa Fidi RF della lettera incriminata;
b) mancanza di motivazione in relazione all'art. 9, c.1 D.L. nr. 1/2012, convertito nella L. 27/2012 e reso attuativo dall'art. 41 D.M. 140/2012, atteso che il Tribunale non ha indicato i criteri seguiti nella quantificazione della somma liquidate alle parti civili costituite a titolo di refusione delle spese dalle stesse sostenute in giudizio in relazione alla qualità e alla quantità dell'apporto professionale profuso dal predetto difensore in seno al procedimento penale.
3. Con memoria depositata in data 17 settembre 2015 le parti civili hanno replicato al ricorso dell'imputato, sostenendo l'infondatezza dei relativi motivi per la carenza del requisito dell'immediatezza tra condotta provocatoria e reazione diffamatoria, distanziate di circa un mese, mentre la lettera dell'11/11/2012 non è dato sapere quando spedita;
hanno quindi rappresentato la modestia della somma liquidate per le spese di costituzione delle stesse parti civili, pari a circa metà dell'importo richiesto, senza che al momento della produzione della nota spese il difensore dell'imputato avesse sollevato alcuna obiezione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1.Va premesso che con sentenza nr. 36139/2011 del 27/5/2011 la quinta sezione penale di questa Suprema Corte aveva annullato la precedente sentenza di appello in accoglimento di un unico motivo, riguardante la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 599 cod. pen., comma 2, il cui accertamento aveva demandato al giudice del rinvio.
1.1 Il Tribunale ha assolto all'onere impostogli dalla sentenza rescindente ed escluso l'applicabilità dell'esimente invocata dall'imputato sulla base del rilievo, per cui non era ravvisabile il rapporto di consequenzialità tra reazione antigiuridica e convocazione dell'assemblea dell'Ascom nel mese di ottobre 2002, distanziate di circa un mese e tale distacco temporale non era nemmeno giustificato dalla natura . dello strumento prescelto per replicare all'offesa subita, dal momento che una lettera può essere inviata in breve e non dopo un considerevole numero di giorni.
1.2 Ebbene, per quanto è riportato nella sentenza del Giudice di Pace che più diffusamente ha esaminato il materiale probatorio e ricostruito il contesto di maturazione delle condotte diffamatorie ascritte al NO, emerge che lo stesso nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di Presidente della soc. coop. RF era entrato in conflitto con le persone offese, rispettivamente presidente e direttore dell'Ascom, altro organismo occupatosi di erogare finanziamenti ai commercianti della provincia di Nuoro, sia in ordine alle modalità di rinnovo delle cariche sociali, sia sulla conduzione della gestione dell'Ascom. In particolare, la lettera inviata dal NO ai soci di RF in data 11/11/2002 era seguita alla pubblicazione nelle date dei 18/10/2002, 22/10/2002, 5/11/2002 sui principali quotidiani sardi di vari articoli di stampa, nei quali erano riportate le critiche mosse dal Di AR al NO per l'ammontare dei compensi liquidati in suo favore ed in favore dei consiglieri di RF;
inoltre, sempre nell'ottobre 2002 anche le modalità delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali di Ascom aveva suscitato polemiche ed azioni giudiziarie per la loro denunciata irregolarità, addebitata appunto da una minoranza di soci, tra i quali l'imputato, alla volontà del Di AR e del AT.
1.3 Da quanto così esposto, non contraddetto da alcuna contraria circostanza, emerge che la lettera inviata dall'imputato era seguita alle iniziative assunte dalle parti lese di divulgare decise critiche al suo operato di presidente di RF con contenuti denigratori e se ne era distanziata per un numero variabile di giorni, inferiore al mese, e contenuto in soli sei giorni rispetto agli ultimi articoli pubblicati da la Nuova Sardegna e da L'Unione sarda in data 5/11/2002. Il ricorso in verità contiene il riferimento ad un successivo articolo dell'8/11/2002, ma non è dato conoscere se si tratti di testo acquisito agli atti;
in ogni caso lo stesso non è stato prodotto in allegato, per cui della relativa allegazione non può tenersi conto per il palese difetto di autosufficienza dell'impugnazione al riguardo. 2 1.4 Resta comunque dimostrato dalla ricostruzione fattuale riportata nella sentenza di primo grado che la reazione assunta dal NO si è concretizzata nell'inoltro del testo scritto di una missiva a ben 1.600 soci di RF, avente il dichiarato scopo di chiarire la propria posizione e le vicende di cui si erano ripetutamente occupati i quotidiani locali, riguardanti il suo ruolo istituzionale, e che quindi ha richiesto necessariamente dei tempi non contenuti per la predisposizione e l'invio delle copie della lettera a tale moltitudine di destinatari. Confrontato con tale innegabile emergenza, il rilievo operato dal Tribunale in ordine all'assenza di immediatezza tra provocazione e condotta provocata, risulta affetto da manifesta illogicità e non rispetta i criteri interpretativi offerti al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.
1.4 Invero, da tempo questa Corte ha evidenziato come il requisito preteso dal secondo comma dell'art. 599 cod. pen. per il riconoscimento della causa di non punibilità ivi prevista non possa essere inteso come immediata consequenzialità della reazione, da porre in essere nello stesso momento in cui si riceve l'offesa, ma in senso relativo ed elastico in dipendenza delle circostanze concrete in cui si è prodotto il fattore scatenante lo stato d'ira, che deve comunque protrarsi nel tempo e per tutto il tempo necessario ad approntare la condotta lesiva. E' stato dunque chiarito che l'espressione "subito dopo" che deve connotare la risposta offensiva alla provocazione non equivale a simultaneità ed impeto d'ira contestuale al fatto che l'ha causato (Cass. sez. 5, n. 8097 dell' 11/01/2007, Franciosi, rv. 236541; sez. F, n. 32323 del 31/07/2007, Marusi Guareschi, rv. 236832) e che l'immediatezza non è di per sé esclusa dal ritardo del gesto diffamatorio quando questo sia determinato dal tempo "necessario" ad attuarlo, dalla sua natura e "dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa" (sez. 5, n. 13735 del 07/03/2006, Moncalvo, rv. 233986). Per poter riconoscere l'esimente è dunque sufficiente che l'azione reattiva sia posta in essere, persistendo il turbamento prodotto dallo stato d'ira derivante dal fatto ingiusto altrui e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una contiguità temporale, non già l'istantaneità.
1.5. Pertanto, in aderenza a siffatti principi, attesa la natura della diffamazione compiuta ed i mezzi con i quali si è realizzata, nonché il suo contesto di maturazione, preceduto da articoli di stampa riportanti dichiarazioni delle parti lese su comportamenti quanto meno irregolari dell'imputato, di cui non si dimostra la veridicità e da modalità di rielezione del nuovo direttivo dell'Ascom fortemente contestate, la condotta del ricorrente può plausibilmente ritenersi determinata da uno stato d'ira di particolare intensità e non facilmente riducibile: quanto riferito in punto di fatto dai giudici del merito, considerato in base alle linee interpretative dettate dalla giurisprudenza di legittimità, impone di ritenere sussistente l'esimente della provocazione. La sentenza impugnata per l'effetto deve essere annullata 3 senza rinvio perché all'evidenza l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 599 cod.pen., comma 2.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il ricorrente non punibile ex art. 599 c.p., comma 2. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Maria Cristina Siotto шойт DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA