Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2001, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DE034 0 5 /0 1 ee 59548 REPUBBLICA E N ZIO 26/4/1986 IARIBUTARIA A ISTR REG BIO MA DI CASSAZIONE R LA CORTE D.P. A Oggetto T ALL. A U AI SENSI DEL D IB TE B. R Tributaria TA EN T S 31 IA E Composte R E mi Sigg.ri Magistrati: T A M Dott. Alfio - Presidente R.G.N. 7033/98 FINOCCHIARO Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron.7028 Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 19/10/00 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DURAZZO 30, presso lo studio dell'avvocato FREDELLA GENNARO, che lo difende, giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF. DISTRETTUALE II DD, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 - controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1738 avverso la sentenza n. 275/97 della Commissio ONE CIVILE N. 59548 -1- tributaria regionale di ROMA, depositata il 12/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato FREDELLA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore , Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 7033SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. RO NT ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza n. 275/36/97 del 10 febbraio 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto solo in parte l'appello del contribuente ed ha invece confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto giustificato l'atto di accertamento emesso dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Palestrina relativo all'esercizio 1990 per la parte in cui includeva nel reddito nonspese ritenute imponibile talune somme relative a sufficientemente ६ documentate. La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso con cui il contribuente deduce un difetto di motivazione per avere il giudice "omesso di valutare precise risultanze processuali in ordine ai documenti depositati dal contribuente in sede contenziosa", è inammissibile. Infatti la Commissione Tributaria Regionale ha preso in esame il punto specifico affermando che "i documenti indicati dal contribuente non sono mai stati prodotti o esibiti". Dunque la sentenza motiva adeguatamente sul punto, e l'errore di fatto costituito dalla asserzione secondo cui agli atti era assente un documento invece ritualmente prodotto è –se mai- causa di revocazione in base al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. (Cass. 20 aprile 1995, n. 4431). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Mach La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in lire 1.100.000 lire (di cui 1.000.000 per onorari) oltre alle spese Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 19 ottobre 2000. prenotate a debito. Il presidente Il Relatore 피 Mor Cicalaта IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi - 8 MAR. 2001 IL CANCELLIERE C1 CORFE Osvaldo Ascanio UPREMA ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA