Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT28/02 0082 MADICASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO malattia professionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7358/99Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron 2202 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Rep. Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 11/10/01 Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI ha pronunciato la seguente 407 SE NT ENZ A sul ricorso proposto da: SS ER, elettivamente domiciliato in ROMA," PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA - IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta2001 3868 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 90/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 09/04/98 R.G.N. 1721/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per - l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SENTENZA Ritenuto che con sentenza del 9 aprile 1998 il Tribunale di La Spezia confermava in sede d'appello la decisione pretorile di rigetto della domanda proposta da AM SS contro 1' Inail ed avente ad oggetto una rendita per ipoacusia professionale;
che sulla base della consulenza tecnica disposta d'ufficio e svoltasi in primo grado il Tribunale riteneva la malattia presente nel grado minimo indennizzabile nonché percepibile dall'assicurato come di origine professionale già nel 1985; che pertanto, essendo iniziata la causa nel 1994, esso riteneva accoglibile l'eccezione di prescrizione triennale ex art. 112 d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124, sollevata dall'Inail; che contro questa sentenza ricorre per cassazione il SS, mentre l'Istituto resiste con controricorso;
che il SS ha presentato memoria.
Considerato che
con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cit. e vizi di motivazione, osservando che la prescrizione triennale del diritto soggettivo alla 3 rendita per ipoacusia inizia а decorrere nel momento in cui risulti certa non solo la malattia ma anche la sua origine professionale e che l'onere di provare questi due elementi incombe sulla parte che eccepisce la prescrizione;
che nel caso di specie, trattandosi di sordità, 1' Inail non provò, a giudizio del ricorrente, che l'assicurato era in grado di conoscere la detta origine professionale prima di sottoporsi, nell'aprile 1993, a visita otoiatrica;
che pertanto, iniziato l'attuale processo nel già 1994, errò il Tribunale nel considerare maturata la detta prescrizione triennale;
che il motivo è privo di fondamento poiché, s'è detto in narrativa, il collegio d'appello come basò la propria decisione sulla consulenza tecnica di primo grado, dalla quale risultava che la percepibile malattia era sicuramente tale da dall'assicurato, nella gravità giustificarne l'indennizzabilità, già nel 1985; che, quanto alla conoscenza della sua origine professionale, esattamente i giudici d'appello hanno escluso doversi far riferimento allo stato soggettivo del lavoratore, onde altrettanto esattamente hanno dato rilievo all'oggettiva 4 conoscibilità, dovuta all'essere stato egli assegnato ad una lavorazione morbigena fino al 1956 (Cass. 8 novembre 1999 n.12427); che sulla base di tali valutazioni della consulenza tecnica e dei fatti che ne risultavano valutazione non censurabile nel giudizio di legittimità il Tribunale ha legittimamente ritenuto l'estinzione del diritto per prescrizione, risultando così superata ogni questione di ripartizione dell'onere della prova;
che, rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma 1'11 ottobre 2001 il Presidente: leylien buill I D , A S O L S 0 1 L A 3 . O T 3 , B T 5 11 Cons. estensore: Federico Garilliselle R A I S . 'A D E L P N A S L T IL CANCELLIERE Q E I 3 S D N -7 O G I P -8 S O IM N 1 A Cancelleria Depositas E 1 D S A I D E E , A E G O T Oggi, O R G N T T E E IS T L S I ANCELLIERE E IP G E IL A D R L L E (805 D O N I E Z 5