Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2014, n. 40582
CASS
Sentenza 25 settembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso di cambiale carpita con inganno, il delitto di truffa si perfeziona con il pagamento della stessa e non con la semplice consegna del titolo, presupponendo il delitto l'effettivo conseguimento materiale del bene economico e la sua correlativa perdita in modo definitivo, rispettivamente da parte dell'agente e dell'offeso. (Fattispecie nella quale il momento consumativo del reato è stato individuato nella scadenza dell'ultima cambiale non onorata).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2014, n. 40582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40582
    Data del deposito : 25 settembre 2014

    Testo completo