Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
Nel caso di cambiale carpita con inganno, il delitto di truffa si perfeziona con il pagamento della stessa e non con la semplice consegna del titolo, presupponendo il delitto l'effettivo conseguimento materiale del bene economico e la sua correlativa perdita in modo definitivo, rispettivamente da parte dell'agente e dell'offeso. (Fattispecie nella quale il momento consumativo del reato è stato individuato nella scadenza dell'ultima cambiale non onorata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2014, n. 40582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40582 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/09/2014
Dott. DAVIGO P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - N. 2102
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 15325/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON RL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 31/10/2013 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GALLI Massimo che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2.5.2011 il Tribunale di Taranto dichiarò ON RL responsabile del reato di truffa in danno di SE AT e lo condannò alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
L'imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (liquidati in Euro 15.000,00) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile SE AT.
2. L'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 31.10.2013, confermò la pronunzia di primo grado.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 157 c.p. e violazione della legge processuale in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione;
la consumazione del reato sarebbe da ravvisare nel momento della stipulazione del contratto o in quello della consegna delle attrezzature;
la massima di legittimità citata nella sentenza impugnata non sarebbe affatto sovrapponibile al caso in esame, riguardando un contratto di mandato di agenzia con rappresentanza e deposito e non una compravendita;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa in quanto si sarebbe in presenza di una mera controversia civile;
l'imputato non potè pagare le cambiali per sopravvenute difficoltà economiche;
non vi sarebbero state attività fraudolente idonee ad integrare la truffa contrattuale;
al più sarebbe stata ipotizzabile un'insolvenza fraudolenta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha richiamato l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo il quale, nel delitto di truffa contrattuale, il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi. (Cass. Sez. F, Sentenza n. 31497 del 26/07/2012 dep. 02/08/2012 Rv. 254043. Fattispecie riguardante la stipula di un contratto con rilascio di due cambiali in garanzia con sottoscrizione falsa, nella quale la suprema Corte ha individuato, quale momento di consumazione del reato di truffa, non la data di stipula del contratto ma quella della scadenza delle cambiali). Nel motivo di ricorso si sostiene che quella pronunzia non sarebbe affatto sovrapponibile al caso in esame (come ritenuto dalla Corte di merito), riguardando un contratto di mandato di agenzia con rappresentanza e deposito e non una compravendita.
L'argomento non ha pregio, giacché ciò che rileva non è il tipo di contratto in relazione al quale interviene la truffa, ma il momento in cui l'autore consegue il profitto e la persona offesa patisce il danno che, nell'ipotesi di rilascio delle cambiali, si determina al momento della scadenza delle stesse con mancato pagamento. Del resto questa Corte da molto tempo ha chiarito che, nel caso di cambiale carpita con inganno, il delitto di truffa si perfeziona con il pagamento della stessa e non con la semplice consegna del titolo, presupponendo il delitto l'effettivo conseguimento materiale del bene economico e la sua correlativa perdita in modo definitivo, rispettivamente da parte dell'agente e dell'offeso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6135 del 18/02/1974 dep. 28/09/1974 Rv. 088656). Allo stesso modo solo il mancato pagamento della cambiale alla scadenza determina il danno in capo alla persona offesa e quindi la consumazione del reato.
Nel caso in esame l'imputato rilasciò 9 cambiali l'ultima delle quali con scadenza 31.8.2006, nessuna delle quali fu onorata, sicché è dalla scadenza dell'ultimo di tali titoli di credito che si completa la consumazione del reato.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha ravvisato l'esistenza di artifizi e raggiri nell'essersi l'imputato presentato quale titolare del "Bar caffè ON di RL ON", mentre non aveva mai svolto tale attività.
Correttamente quindi i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del reato di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta o un mero inadempimento contrattuale.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini, dal momento che - secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte - l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cfr.: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266).
4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014